Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30309 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30309 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
Oggetto
Responsabilità civile magistrati – Danno non patrimoniale – Risarcibilità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 666/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dal AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-controricorrente –
e contro
Stato della Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri;
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce , n. 610/2021, depositata il 18 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre, con due mezzi, nei confronti di NOME COGNOME (che resiste con controricorso) e dello Stato della Repubblica Italiana, in persona del Presidente AVV_NOTAIO Consiglio AVV_NOTAIO Ministri (che non svolge difese in questa sede), per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’appello di Lecce, in data 18 maggio 2021, ha confermato la decisione di primo grado che ne aveva rigettato la domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza per effetto dei provvedimenti e dei comportamenti del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME nell’esercizio delle sue funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino;
per quanto ancora interessa in questa sede, con riferimento ai deAVV_NOTAIOi danni non patrimoniali, la Corte salentina ha ritenuto, conformemente al primo giudice, e indipendentemente da ogni valutazione in punto di fatto, che gli stessi non fossero risarcibili per le seguenti ragioni:
─ l’art. 2, comma 1, legge n. 117 del 1988, ricollega la risarcibilità dei danni non patrimoniali a ipotesi di privazione della libertà personale, nella specie non verificatasi;
─ i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dall’istante, sotto
vari profili, con riferimento a tale limitazione, sono manifestamente infondati dal momento che quella limitazione deve ritenersi frutto di «una scelta di politica legislativa rientrante nell’alveo della discrezionalità del legislatore», nel «delicato bilanciamento tra contrapposti interessi aventi rilievo costituzionale»;
─ la circostanza che la originaria disciplina sia stata modificata ampliando la tutela offerta dall’ordinamento di per sé non comporta la contrarietà a principi e norme costituzionali del testo previgente, rientrando nella discrezionalità del legislatore la modulazione delle condizioni e dei limiti alla responsabilità civile dei magistrati;
─ le modulazioni della responsabilità civile dei magistrati non rendono ineffettiva la tutela dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Convenzione;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni;
il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie;
considerato che:
con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 32, 117 Cost. e dell’ art. 2059 c.c.; violazione artt. 2 e 3 L. n. 117 del 1988; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di interpretazione costituzionalmente orientata ed ha ritenuto insussistenti i presupposti per investire della questione la Consulta, rilevando che invece diversa valutazione, in punto di non manifesta infondatezza, è stata espressa da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 31321 del 2022 che per tal motivo ha sollevato q.l.c.;
con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli art. 112 c.p.c., 3 e 117 Cost., 2 e 3 legge n.
117 del 1988;
premesso che con l’appello aveva lamentato la mancata considerazione del contrasto dell’art. 2 legge n. 117/1988 con l’art. 117 Cost. Rep. in relazione al diritto al rispetto della vita privata sancito dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed al diritto ad un ricorso effettivo di cui all’art. 13 CEDU , lamenta che la Corte d’appello, pur avendo riferito della proposizione di tale doglianza, ha poi omesso di pronunciarsi sulla stessa, con ciò incorrendo al contempo nei vizi denunciati di omessa pronuncia e di omesso rilievo del contrasto del citato art. 2 con le norme costituzionali e convenzionali evocate;
con sentenza n. 205/2022 depositata il 15 settembre 2022, pronunciando sulla q.l.c. sollevata da questa Corte con l’ordinanza sopra menzionata, la Corte Costituzionale ha così provveduto: « 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona diversi dalla libertà personale; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione terza civile »;
la Corte ha ritenuto irragionevole la « scelta del legislatore di negare la piena tutela risarcitoria, estesa ai danni non patrimoniali, ai diritti inviolabili della persona diversi dalla liberà personale, che la Costituzione ‘ riconosce e garantisce ‘ all’art. 2 Cost. e ai quali si ascrive certamente anche il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. »;
ha rilevato, infatti, per quanto in particolare rileva nella fattispecie, che:
─ « la selezione di un unico diritto inviolabile della persona (la libertà di cui all’art. 13 Cost.), cui garantire, a fronte di un illecito civile, piena ed effettiva tutela risarcitoria, appalesa oggi, con il maturare della consapevolezza circa la rilevanza e le funzioni del risarcimento dei danni non patrimoniali a tutela dei diritti inviolabili della persona, i tratti della irragionevolezza e, dunque, della contrarietà all’art. 3 Cost. »;
─ « la selezione di un solo diritto inviolabile della persona da proteggere con il risarcimento dei danni non patrimoniali, anche fuori dai casi di reato, non è giustificata dalla specificità dell’illecito civile da esercizio della funzione giudiziaria. L’esigenza di preservare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura rileva nella definizione del confine fra lecito e illecito e nella dialettica tra azione civile diretta nei confronti dello Stato e azione di rivalsa nei riguardi del magistrato. Sono questi i profili della disciplina vòlti a realizzare il “delicato bilanciamento” tra i principi di cui agli artt. 101 e 103 Cost. e gli interessi di chi risulta “ingiustamente danneggiato” (sentenza n. 164 del 2017, che richiama affermazioni già svolte nella sentenza n. 2 del 1968). Viceversa, una volta delimitato il campo dell’illecito, a beneficio della serenità e dell’autonomia del giudice nello svolgimento delle sue funzioni (sentenze n. 49 del 2022, n. 164 del 2017, n. 18 del 1989, n. 26 del 1987 e n. 2 del 1968), non si ravvisano ragioni idonee a giustificare una compressione di quella tutela essenziale dei diritti inviolabili della persona, che è data dal risarcimento dei danni non patrimoniali »;
─ « in secondo luogo, se è vero che la libertà personale, di cui all’art. 13 Cost., può ritenersi esposta a subire pregiudizi particolarmente gravi per effetto dell’illecito del magistrato, simile circostanza rileva su un piano meramente di fatto, del tutto inidoneo
a giustificare l’esclusione dalla tutela degli altri diritti inviolabili della persona, parimenti suscettibili di subire danni in conseguenza di una acclarata responsabilità del magistrato. Al contempo, pur potendosi ben configurare, in concreto, diversi livelli di gravità dell’illecito, nondimeno è certamente da escludere una astratta differenziazione, rispetto a un rimedio civile che offre una tutela basilare, dei diritti inviolabili della persona, evocatrice, in tale ambito, di una insostenibile gerarchia interna a tale categoria di diritti »;
la pronuncia citata comporta che il ricorso vada accolto, con riferimento al primo motivo, assorbito il secondo, nella parte in cui ha contestato l’esclusione della possibilità di risarcire il danno non patrimoniale, ai sensi della legge n. 117/1988, anche in assenza di conAVV_NOTAIOe lesive della libertà personale;
la sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte territoriale, che dovrà procedere a nuovo esame della domanda concernente il risarcimento del danno non patrimoniale non correlato a privazione della libertà personale, sulla base di un accertamento che, muovendo dalla astratta risarcibilità di tale pregiudizio alla stregua della l. n. 117/1988 (come risultante a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale), verifichi se ricorrano in concreto le condizioni per riconoscere il risarcimento del danno richiesto dall’odierno ricorrente e provveda -se del caso- alla sua liquidazione;
va al riguardo rimarcato che poiché la decisione impugnata è stata resa sulla c.d. questione più liquida, le questioni non esaminate dovranno esserlo dal giudice di rinvio, naturalmente solo in funzione della richiesta di danni non patrimoniali;
il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di lite del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce, comunque in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza