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Responsabilità animali: esclusa se la vittima scavalca

La Corte d’Appello ha riformato una sentenza di primo grado, escludendo la responsabilità dei proprietari di un cane per i danni causati dall’animale. La decisione si fonda sul fatto che la persona danneggiata si era introdotta illecitamente nella proprietà privata scavalcando la recinzione, tenendo un comportamento imprevedibile e aggressivo. Questa condotta, qualificata come “caso fortuito”, ha interrotto il nesso causale, esonerando i proprietari da ogni obbligo di risarcimento per la responsabilità animali.

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Pubblicato il 20 luglio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Responsabilità Animali: Quando la Colpa è della Vittima?

La questione della responsabilità animali per i danni da essi cagionati è un tema ricorrente e delicato, disciplinato dall’articolo 2052 del Codice Civile. Questa norma pone una presunzione di responsabilità quasi oggettiva a carico del proprietario o di chi si serve dell’animale. Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Appello di Bologna ha chiarito un importante limite a tale principio, escludendo il risarcimento quando la condotta della persona danneggiata è la causa scatenante dell’evento. Analizziamo il caso.

I Fatti di Causa: Un’Intrusione Finita Male

Una donna citava in giudizio l’ex coniuge e la sua nuova compagna per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’aggressione da parte del loro cane. Secondo la sua versione, mentre si recava a far visita alle figlie, dopo che le fu aperto il cancello, veniva attaccata dall’animale, riportando gravi ferite.

I proprietari del cane, tuttavia, fornivano una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta. Essi sostenevano che la donna non fosse stata invitata, ma si fosse introdotta abusivamente nella loro proprietà scavalcando la recinzione, pur essendo consapevole della presenza del cane. La reazione dell’animale, a loro dire, sarebbe stata provocata dall’atteggiamento aggressivo e minaccioso della donna stessa, la quale avrebbe anche brandito un bastone.

Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda della danneggiata, condannando i proprietari al risarcimento. La questione è quindi giunta dinanzi alla Corte di Appello.

La Riforma della Sentenza e la Responsabilità Animali

La Corte di Appello ha ribaltato completamente la decisione di primo grado, accogliendo l’appello dei proprietari del cane. La Corte ha ritenuto che la responsabilità per i danni dovesse essere esclusa, in quanto la condotta della danneggiata integrava gli estremi del cosiddetto “caso fortuito”, l’unica esimente prevista dall’art. 2052 c.c.

Le Motivazioni: Il Caso Fortuito e la Condotta della Danneggiata

La motivazione della Corte si concentra sull’analisi del “caso fortuito”. Secondo l’art. 2052 c.c., il proprietario di un animale è responsabile dei danni da esso cagionati, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, “salvo che provi il caso fortuito”. Per liberarsi dalla responsabilità, il proprietario deve dimostrare l’esistenza di un fattore esterno, imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, capace di interrompere il nesso di causalità tra l’animale e il danno.

Nel caso di specie, la Corte ha individuato tale fattore nella condotta della danneggiata. Le prove raccolte, incluse le testimonianze (persino quella del compagno della donna all’epoca dei fatti) e i rilievi dei Carabinieri, hanno dimostrato che:

1. L’ingresso è stato illecito: La donna si è introdotta nella proprietà privata scavalcando la recinzione, senza alcun invito o autorizzazione.
2. La condotta era imprevedibile e aggressiva: L’intrusione furtiva, unita al fatto che la donna brandiva un bastone chiodato e ha dato vita a un’accesa discussione con i proprietari, ha costituito un comportamento del tutto anomalo e minaccioso.
3. La reazione del cane è stata una conseguenza: L’aggressione dell’animale non è avvenuta immediatamente all’ingresso, ma solo nel momento in cui è scoppiato il litigio tra la donna e i suoi proprietari. La Corte ha ritenuto ragionevole che il cane sia intervenuto per difendere i suoi padroni e il suo territorio da quella che ha percepito come una minaccia.

La Corte ha quindi stabilito che l’insieme di queste azioni – l’introduzione illegittima, il carattere violento e provocatorio del comportamento – costituisce un “caso fortuito” con caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità tali da escludere la responsabilità dei proprietari. La danneggiata, con il suo agire, si è volontariamente esposta al pericolo, diventando lei stessa la causa esclusiva del danno subito.

Conclusioni

Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale in materia di responsabilità animali: sebbene la legge ponga un onere molto gravoso sul proprietario, questa responsabilità non è assoluta. La condotta della vittima può diventare il fattore determinante per escludere il risarcimento, ma solo se tale condotta è illecita, imprevedibile e tale da porsi come causa unica ed esclusiva dell’evento dannoso. L’introduzione abusiva in una proprietà privata, unita a un comportamento aggressivo, rientra a pieno titolo in questa casistica, interrompendo il nesso causale e liberando il proprietario da ogni responsabilità.

Il proprietario di un cane è sempre responsabile per i danni che l’animale provoca?
No. Secondo l’art. 2052 c.c., il proprietario può essere esonerato dalla responsabilità se prova il ‘caso fortuito’, ovvero un evento imprevedibile e inevitabile che ha causato il danno, come la condotta illecita e aggressiva della persona danneggiata.Cosa si intende per ‘caso fortuito’ in un caso di aggressione da parte di un cane?
Nel contesto di questa sentenza, il ‘caso fortuito’ è stato identificato nel comportamento della vittima, che si è introdotta illecitamente in una proprietà privata scavalcando la recinzione, ha assunto un atteggiamento minaccioso e ha dato inizio a un’alterco con i proprietari, provocando così la reazione difensiva dell’animale.

Introdursi illegalmente nella proprietà altrui può escludere il diritto al risarcimento se si viene morsi dal cane?
Sì. Come stabilito dalla Corte d’Appello in questo caso, l’intrusione illecita e furtiva in una proprietà privata, unita a un comportamento aggressivo, è una condotta talmente imprevedibile ed eccezionale da interrompere il nesso di causalità e configurare un ‘caso fortuito’, escludendo la responsabilità del proprietario e, di conseguenza, il diritto al risarcimento del danno.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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