Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16505 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13567/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Catania, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , e COGNOME, domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che li rappresenta e difende ope legis
– resistenti
–
avverso il decreto del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE in R.G. n. 1366/2023 depositato il 26/5/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/2/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, con decreto depositato in data 26 maggio 2023, respingeva il ricorso presentato da NOME COGNOME, cittadino egiziano, avverso il decreto di respingimento
di respingimento
Ud.14/02/2024 CC
notificatogli in data 9 aprile 2023 a seguito del suo ingresso in territorio italiano dalla frontiera di Augusta.
Rilevava, in particolare, che il migrante, pur essendo stato messo a conoscenza dei propri diritti, non aveva manifestato la volontà di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa possibilità di richiedere la protezione internazionale.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando due motivi di doglianza.
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti al di fuori dei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ. al fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
Considerato che:
3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del provvedimento impugnato per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112, comma 1, cod. proc. civ., in quanto il giudice di pace non ha affrontato la questione relativa alla nullità del decreto di respingimento per mancato espletamento RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida, specificamente sollevata all’interno del ricorso.
3.2
Il collegio ritiene che il primo motivo di ricorso prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza, RAGIONE_SOCIALEa quale è opportuna
la trattazione in pubblica udienza, venendo in rilievo le implicazioni procedurali che necessariamente conseguono all’adozione di un provvedimento questorile di respingimento differito con accompagnamento alla frontiera.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 375, comma 1, cod. proc. civ., dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma in data 14 febbraio 2024.