Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15317 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15317 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18288-2019 proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n.106/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 28/02/2019 R.G.N. 7/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N.18288/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/04/2024
CC
RITENUTO CHE :
Con sentenza del 28.2.19 la C orte d’appello dell’Aquila, in parziale riforma della sentenza del 19.9.17 del Tribunale di Teramo, ha rigettato la domanda di pensione di vecchiaia anticipata del consulente del lavoro in epigrafe e ritenuto dovuta la contribuzione per il 2014.
Ha affermato la Corte territoriale, in particolare, che la pensione non potesse spettare se non dopo il versamento della contribuzione necessaria per perfezionare il requisito dei 36 anni di contribuzione, rispetto al quale requisito la contribuzione 2014 era essenziale.
Avverso tale sentenza ricorre il consulente del lavoro per quattro motivi, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, l’ente.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 2909 c.c. per violazione del giudicato sul diritto a fruire della riduzione contributiva per iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, nel caso, alla gestione separata RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato.
Invero, la richiesta di riduzione contributiva era stata limitata, nella domanda, all’anno 2012 (essendo peraltro pacifico che la riduzione era stata eliminata, per legge, a decorrere dal 2013), sicché entro tale limite solamente si può dire formato il giudicato.
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 28 legge 1100/71 e 15 preleggi, per avere la Corte territoriale ritenuto prevalente l’articolo 37 regolamento attuazione ENPACL del
2013 sulla disciplina legale, escludendo la riduzione contributiva.
Il motivo è inammissibile, in quanto la richiesta di riduzione contributiva per il 2014 si appalesa nuova, per essere stata proposta, per la prima volta, in questa sede.
Il terzo motivo deduce violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale pronunciato su domanda di accertamento di omissione contributiva e rigettato la domanda di pensione, accogliendo rilievi formulati solo con l’atto di appello.
Il motivo va disatteso in quanto non è decisivo, posto che l’irregolarità contributiva non consente , comunque, di accedere al trattamento pensionistico.
Il quarto motivo deduce violazione dell’articolo 21 regolamento ENPACL, per avere la Corte territoriale trascurato che il mancato pagamento della contribuzione importa il posticipo della decorrenza della pensione e non il rigetto della domanda.
Il motivo è, del pari, privo di pregio. In realtà, nella vicenda all’esame, i contributi non sono stati pagati e, quindi, non è maturato proprio il requisito contributivo necessario per accedere alla prestazione.
La norma invocata a fondamento della doglianza riguarda i contribuenti morosi che pagano, seppure in ritardo, mentre qui i contributi per il 2014 non sono stati pagati affatto, né è stato chiesto di posticipare la decorrenza del trattamento pensionistico.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si
liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 24