Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34861 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34861 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE EX R.D. N. 639 DEL 1910
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18824/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1531/2023 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, pubblicata il giorno 2 marzo 2023;
udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 8 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
con l’ ingiunzione n. 12224 del 20 luglio 2015, emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, la RAGIONE_SOCIALE (in appresso, per
brevità: RAGIONE_SOCIALE), richiese a NOME COGNOME il pagamento della complessiva somma di euro 25.134,37, a titolo di restituzione di somme erogate ai sensi del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185, beneficio revocato per mancata rendicontazione del finanziamento, come da precedente comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
nel dispiegare opposizione avverso detta ingiunzione, NOME COGNOME dedusse , per quanto ancora controverso, l’assolvimento RAGIONE_SOCIALE obblighi assunti: in particolare, l’avvenuta rendicontazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE effettuati e delle spese sostenute mediante produzione della documentazione contabile inviata all’ente con raccomandata del novembre 2004, anteriore all’emissione dell’ingiunzione;
nell’attiva resistenza di RAGIONE_SOCIALE, la opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, per due motivi;
resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE;
parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al se condo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
con il primo di ricorso, per violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dei princìpi in tema di ripartizione dell’onere della prova e di vicinanza o prossimità della prova, parte ricorrente imputa alla Corte territoriale di non aver considerato l’avvenuta rendicontazione dell’investimento, operata mediante l’invio, con la raccomandata del novembre 2004, di tutta la documentazione fiscale e contabile, non contestata da RAGIONE_SOCIALE;
la doglianza è inammissibile, poiché inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.;
nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto – forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare
r.g. n. 18824/2023 Cons. est. NOME COGNOME
continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito;
al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/20/2023, n. 3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926);
nella specie, in ricorso risulta del tutto omessa la specificazione o precisazione della natura, tipologia e contenuto della « documentazione contabile » (così reiteratamente ed indistintamente definita), di cui si assume l’invio in uno alla raccomandata del novembre 2004: sul punto, parte impugnante si limita ad un assolutamente generico richiamo alla « documentazione indicata dettagliatamente negli atti di causa » (così leggesi a pg. 6 del ricorso), senza somministrare a questa Corte alcun elemento identificativo della stessa;
r.g. n. 18824/2023 Cons. est. NOME COGNOME
di tale documentazione, peraltro, non è nemmeno operata la c.d. localizzazione prescritta dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. (ovvero l’ indicazione circa la collocazione dell’atto nelle sedi di merito e nel relativo fascicolo di ufficio e, soprattutto, circa la sua produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità: cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
resta così precluso ogni apprezzamento di merito sulla doglianza articolata, la quale appare altresì non attingere la ratio decidendi espressa dalla sentenza in ordine alla inidoneità delle due fatture prodotte in causa a dimostrare « ipotetici » RAGIONE_SOCIALE;
il secondo motivo, rubricato « vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.; omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso, ma che sia decisivo per il giudizio », denuncia la mancata valutazione ad opera della Corte territoriale d ell’invio della documentazione in originale come idoneo a dare conto dell’investimento effettuato;
anche questa censura è inammissibile;
a quanto già osservato in ordine al primo motivo, si aggiunge la impropria evocazione della fattispecie di impugnazione contemplata dal num. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.: tanto nella pregressa formulazione, abrogata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, quant o circa l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio;
per fermo convincimento di nomofilachia, infatti, quest’ultimo va correttamente inteso in senso storico-naturalistico, cioè a dire come concreto accadimento di vita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887): nel caso,
invece, il ricorrente si duole, in sostanza, del mancato apprezzamento di emergenze istruttorie;
il ricorso è dichiarato inammissibile;
il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza;
atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente – ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dell ‘ art. 13;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.400 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell ‘ art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 8 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME