Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 13229 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13229 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13634-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
I.N.P.S. – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
ricorrente principale – controricorrente incidentale nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE PER INSTALLAZIONE E RIPARAZIONI ELETTRICHE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
intimata –
Oggetto
R.G.N. 13634/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/03/2024
CC
avverso la sentenza n. 149/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 30/10/2018 R.G.N. 87/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME. udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale; udito l’AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO;
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 30.10.2018, la Corte d’appello di Perugia, in riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado, ha autorizzato NOME COGNOME a versare all’RAGIONE_SOCIALE la somma corrispondente alla riserva matematica utile alla costituzione RAGIONE_SOCIALE rendita vitalizia pari alla prestazione pensionistica cui avrebbe avuto diritto in assenza delle omissioni contributive verificatesi in suo danno nel periodo 1.3.1958-31.10.1963, durante il quale egli aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione senza che il datore di RAGIONE_SOCIALE versasse integralmente i contributi dovuti, e ha condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in esito al versamento, a costituire la rendita;
che la Corte territoriale, pur reputando infondata la tesi dell’assicurato secondo cui il diritto alla costituzione RAGIONE_SOCIALE rendita vitalizia non sarebbe soggetto a prescrizione, nemmeno quando -come nella specie -l’azione sia stata proposta dal lavoratore in luogo del datore di RAGIONE_SOCIALE impossibilitato a provvedervi, ha nondimeno ritenuto che, in tal caso, la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione andava fissata con riguardo al momento in cui il lavoratore ha avuto notizia di tale impossibilità, di talché, non avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE addotto e provato nulla al riguardo, l’eccezione di prescrizione doveva reputarsi infondata;
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che NOME COGNOME ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, basato su quattro motivi, anch’esso poi illustrato con memoria; che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto in questa sede attività difensiva;
che il Pubblico ministero ha concluso come in epigrafe;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo del ricorso principale, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13, l. n. 1338/1962, per avere la Corte di merito ritenuto che, ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione del diritto del lavoratore di costituire a proprie spese la rendita vitalizia, rilevasse la conoscenza dell’impossibilità RAGIONE_SOCIALE costituzione RAGIONE_SOCIALE medesima a carico del datore di RAGIONE_SOCIALE e non il mero fatto obiettivo del decorso del tempo dall’omissione contributiva, che nella specie doveva portare a ritenere prescritta l’azione proposta;
che, con il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, il controricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1324, 1362, 1366, 1367, 1370, 1175, 1375 e 2937 c.c., nonché degli artt. 13, l. n. 1338/1962, e 1, l. n. 241/1990, per non avere la Corte territoriale ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE avesse rinunciato alla prescrizione, vuoi per avere comunicato ufficialmente anche mediante il sito internet istituzionale che la domanda di costituzione RAGIONE_SOCIALE rendita vitalizia può essere proposta senza limiti temporali, vuoi per avergli specificamente comunicato, con nota del 31.10.2006, di reputare ammissibile il riscatto del periodo 1.3.1958-31.1.1967;
che, con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato, il controricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 13, l. n. 1338/1962, per avere la Corte territoriale ritenuto che la facoltà del lavoratore assicurato di chiedere all’ RAGIONE_SOCIALE di costituire a proprie spese la rendita vitalizia non fosse imprescrittibile;
che, con il quarto motivo del ricorso incidentale condizionato, il controricorrente deduce ulteriore violazione dell’art. 13, l. n. 1338/1962, e del d.m. 19.2.1981, per avere la Corte territoriale ritenuto che la richiesta di specificazione degli effetti d ell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di costituzione RAGIONE_SOCIALE rendita ( id est , la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE pensione di vecchiaia) costituisse domanda nuova, come tale inammissibile in grado di appello;
che, con riguardo all’unico motivo del ricorso principale, va premesso che l’art. 13, l. n. 1338/1962, prevede, al primo comma, che ‘il datore di RAGIONE_SOCIALE che abbia omesso di versare i contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione , può chiedere all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di costituire una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obblig atoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi’, previo versamento all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘corrispondente riserva matematica’ di cui al secondo comma, e soggiunge, al quinto comma, che ‘il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di RAGIONE_SOCIALE la costituzione RAGIONE_SOCIALE rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di RAGIONE_SOCIALE, salvo il diritto al risarcimento del danno’;
che, nell’interpretare la norma dianzi cit., la meno recente giurisprudenza di questa Corte si era pressoché univocamente attestata nel ritenere che l’art. 13, l. n.
1338/1962, riconosca la facoltà di regolarizzare senza limiti temporali la posizione assicurativa per i periodi per i quali sia intervenuta la prescrizione dei contributi (cfr., fra le numerose, Cass. nn. 1304 del 1971, 1374 del 1974, 1298 del 1978, 5487 del 1983);
che, tuttavia, Cass. n. 6361 del 1984 ritenne per contro di poter affermare come ‘conforme a diritto’ che l’azione di cui all’art. 13, cit., non sarebbe imprescrittibile, ma soggetta al termine prescrizionale di cui all’art. 2946 c.c., il quale, in conformità al disposto dell’art. 2935 dello stesso codice, decorrerebbe dal compimento RAGIONE_SOCIALE prescrizione dei contributi non versati dal datore di RAGIONE_SOCIALE;
che, nonostante l’orientamento più risalente fosse stato successivamente ribadito da Cass. n. 170 del 1985 (secondo la quale l’azione volta alla costituzione RAGIONE_SOCIALE rendita vitalizia può essere proposta ‘senza limitazione temporale’ alcuna), Cass. n. 9270 del 1987 e poi Cass. nn. 10945 del 1998, 14680 del 1999 e 3756 del 2003 hanno ritenuto di dare continuità all’orientamento inaugurato da Cass. n. 6361 del 1984, sul presupposto che già dal momento RAGIONE_SOCIALE prescrizione dei contributi il lavoratore potrebbe pretendere che il datore di RAGIONE_SOCIALE emendi subito, con la costituzione RAGIONE_SOCIALE rendita vitalizia, il danno potenziale conseguente all’omissione contributiva;
che tali conclusioni sono state recisamente contestate da Cass. n. 7853 del 2003, la quale -muovendo da una distinzione di carattere generale sulla prescrittibilità delle facoltà giuridiche e dei cosiddetti diritti potestativi a seconda che incidano su situazioni precorse o debbano operare solo pro futuro -ha all’opposto ritenuto che la facoltà di costituire una rendita vitalizia non sarebbe soggetta a prescrizione alcuna, escludendo, sulla scorta del testuale disposto dell’art. 13, l. n. 1338/1962, che p ossiedano all’uopo rilevanza il momento RAGIONE_SOCIALE prescrizione dei contributi oppure quello in
cui sarebbe maturato il diritto alla pensione o ancora quello in cui l’assicurato, in base ai contributi già versati, abbia conseguito la pensione;
che, nonostante Cass. n. 7853 del 2003, cit. avesse ribadito il meno recente orientamento di questa Corte di legittimità, la di poco successiva Cass. n. 13836 del 2003 è tornata ad affermare il diverso principio secondo cui l’azione in questione sarebbe assoggettata a prescrizione, limitandosi peraltro a richiamare a proprio sostegno Cass. nn. 14680 del 1999 e 3756 del 2003, entrambe cit., e senza esplicitamente confrontarsi con le argomentazioni di Cass. n. 7853 del 2003, parimenti cit.;
che l’orientamento favorevole alla prescrittibilità dell’azione ex art. 13, l. n. 1338/1962, è stato successivamente fatto proprio da Cass. n. 12213 del 2004 e, più recentemente, da Cass. n. 983 del 2016, mentre Cass. S.U. n. 840 del 2005, specificamente investita del contrasto di giurisprudenza in ordine alla prescrittibilità dell’azione de qua , ha reputato precluso l’esame RAGIONE_SOCIALE questione, in ragione dell’accoglimento di un’altra censura ad essa preliminare; che, da ultimo, le Sezioni Unite di questa Corte, provvedendo su un ricorso devoluto alla loro cognizione ex art. 374, comma 1°, c.p.c., hanno deciso anche il merito RAGIONE_SOCIALE questione e, accogliendo le censure proposte da un datore di RAGIONE_SOCIALE pubblico, hanno richiamato adesivamente i principi di diritto affermati da Cass. nn. 3756 del 2003, 12213 del 2004 e 983 del 2016, affermando che il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE rendita vitalizia di cui all’art. 13, l. n. 1 338/1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest’ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, RAGIONE_SOCIALE omissione contributiva;
che, sebbene possa ormai considerarsi assurto a diritto vivente il principio secondo cui esigenze di certezza del diritto imporrebbero di ritenere che il lavoratore possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all’art. 13, l. n. 1338/1962, entro il termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dalla maturazione RAGIONE_SOCIALE prescrizione del diritto al recupero dei contributi da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (così, espressamente, Cass. S.U. n. 21302 del 2017, cit., in motivazione, e, più recentemente, Cass. n. 18661 del 2020), reputa il Collegio che tale conclusione, che di per sé importerebbe l’accoglimento del ricorso principale e la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, possa essere suscettibile di rimeditazione in considerazione delle ragioni addotte dall’odierno controricorrente n el terzo motivo del ricorso incidentale, il cui esame, involgendo proprio la questione RAGIONE_SOCIALE prescrittibilità o meno dell’azione, è logicamente prioritario rispetto agli altri;
che, indipendentemente dalle argomentazioni dogmatiche spese da Cass. n. 7853 del 2003, cit., circa la latitudine del principio secondo cui in facultativis non datur praescriptio , soccorrono al riguardo ragioni letterali strettamente connesse alla ratio dell’art. 13, l. n. 1338/1962, più volte cit.; che, sul punto, Cass. n. 31337 del 2022 ha recentemente rimarcato, sulla scorta dei lavori preparatori, che lo scopo RAGIONE_SOCIALE norma consiste nell’attuare un congegno di regolarizzazione contributiva che consente di valorizzare, ai fini del trattamento pensionistico, quei periodi contributivi per i quali si siano verificate omissioni contributive non sanabili per effetto di prescrizione e che, proprio per ciò, deve considerarsi strettamente collegata alla previsione di cui all’art. 2116, comma 2°, c.c., a norma del quale ‘nei casi in cui le istituzioni di RAGIONE_SOCIALE e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute,
l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di RAGIONE_SOCIALE‘, costituendo una forma di reintegrazione in forma specifica del danno derivante dall’omessa contribuzione (cfr., nello stesso senso, già Cass. nn. 6088 del 1981, 6517 del 1986, 5825 del 1995, 14680 del 1999, 22751 del 2004, 2630 del 2014);
che, proprio per ciò, è stato escluso che l’azione proposta dal lavoratore ai sensi dell’art. 13, comma 5°, l. n. 1338/1962, sia assoggettabile alla decadenza triennale di cui all’art. 47, d.P.R. n. 639/1970 (così Cass. n. 32500 del 2021), o necessiti RAGIONE_SOCIALE previa proposizione di una domanda amministrativa (Cass. n. 31337 del 2022, cit.), trattandosi di azione che non ha ad oggetto una prestazione previdenziale, ma si propone piuttosto di rimediare alla decurtazione pensionistica conseguente all’omesso vers amento dei contributi dovuti;
che, sotto questo profilo, si è evidenziato in dottrina che l’art. 13, l. n. 1338/1962, rappresenta peraltro una norma di favore per il datore di RAGIONE_SOCIALE, dal momento che il versamento del solo importo necessario per la costituzione RAGIONE_SOCIALE riserva matematica gli permette di risarcire in forma specifica il danno cagionato al lavoratore dall’omissione contributiva, che altrimenti sarebbe pari all’importo di tutti i ratei pensionistici perduti in conseguenza dell’omissione medesima e, inevitabilmente, darebbe luogo a dissidi di non facile soluzione circa le modalità RAGIONE_SOCIALE sua liquidazione;
che, sotto diverso ma concorrente profilo, altra dottrina ha messo in chiaro che, una volta che la riserva matematica sia stata versata dal datore di RAGIONE_SOCIALE o dal lavoratore, la costituzione RAGIONE_SOCIALE rendita vitalizia non comporta alcun onere economico per l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, essendo congegnate le tariffe di cui al d.m. 19.2.1981 (emanato in attuazione dell’ult. co. dell’art. 13, cit.) in modo tale che la riserva matematica copra interamente l’onere assunto dall’assicurazione generale
obbligatoria dal momento in cui è riferito il calcolo in poi (cfr.
in specie l’All. 12 al d.m. 19.2.1981, cit.);
che, così ricostruito l’impianto normativo, sembra evidente, a parere di questo Collegio, che un problema di prescrizione dell’azione volta alla costituzione RAGIONE_SOCIALE rendita vitalizia si pone nei rapporti tra lavoratore e datore di RAGIONE_SOCIALE, precisamente allorché il lavoratore chieda in giudizio (in contraddittorio necessario con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE: cfr. Cass. S.U. n. 3678 del 2009) che il datore di RAGIONE_SOCIALE venga condannato a versare la riserva matematica utile alla costituzione RAGIONE_SOCIALE rendita; che a venire in rilievo, in tal caso, è infatti la responsabilità che l’art. 2116 comma 2° c.c. prevede in capo al datore di RAGIONE_SOCIALE allorché, ‘per mancata o irregolare contribuzione’, le istituzioni di RAGIONE_SOCIALE e assistenza non siano tenute ‘a corrispond ere in tutto o in parte le prestazioni dovute’ al lavoratore assicurato, la quale è sottoposta a prescrizione ordinaria decennale (cfr. per tutte Cass. n. 13997 del 2007); che, per contro, seri dubbi si pongono, quanto meno in ordine alla decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione, nei rapporti tra l’ente previdenziale e il datore di RAGIONE_SOCIALE che intenda avvalersi del congegno di cui all’art. 13, l. n. 1338/1962, per rimediare in forma specifica al danno cagionato al lavoratore, e tra l’ente previdenziale e il lavoratore che intenda sostituirsi al datore di RAGIONE_SOCIALE nel versamento RAGIONE_SOCIALE riserva matematica, essendo l’ente mero destinatario di un pagamento che, come s’è anzidetto, è destinato a coprire interamente l’onere assunto dall’a ssicurazione generale obbligatoria dal momento in cui è riferito il calcolo in poi;
che in tal senso depongono anzitutto le modalità di calcolo RAGIONE_SOCIALE riserva matematica, che -per come disciplinate dal d.m. 19.2.1981 e dal successivo d.m. 31.8.2007 -hanno riguardo non solo al rendimento che la contribuzione regolarmente versata avrebbe avuto, ma anche alla speranza di vita del beneficiario RAGIONE_SOCIALE rendita e dei superstiti aventi
diritto alla sua reversibilità, all’evidente scopo di scongiurare il pericolo di una socializzazione dei costi dell’inadempimento dell’obbligo contributivo;
che non dissimilmente deve dirsi con riguardo ai periodi per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, atteso che il corrispondente onere è determinato, per espressa previsione dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 184/1997, in modo analogo alla determinazione dell’onere per il riscatto dei periodi di studio, ai sensi del comma 5 del precedente art. 2;
che, invero, la ratio che ispirò l’introduzione dell’art. 13, l. n. 1338/1962 risiede nell’intento di scongiurare il rischio di rendere potenzialmente definitivo il danno inferto al lavoratore dall’omissione contributiva, laddove come evidenziato dalla Corte costituzionale -la norma in questione è chiamata ad assicurare ‘un trattamento di favore ai lavoratori i quali, per effetto del mancato versamento dei contributi da parte del datore di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE impossibilità del loro tardivo pagamento per intervenuta prescrizione, siano stati privati RAGIONE_SOCIALE pensione’ (così Corte cost. n. 568 del 1989, in motivazione), manifestando la sua precipua utilità proprio ‘nei casi in cui le omissioni contributive vengono fatte risalire a periodi assai lontani nel tempo, c he possono attingere, ed anche oltrepassare, mezzo secolo, e vengono denunciate a distanza di molti anni nei confronti di datori di RAGIONE_SOCIALE deceduti o di ditte scomparse’ (così, sempre in motivazione, Corte cost. n. 26 del 1984);
che, escludendo la tesi RAGIONE_SOCIALE imprescrittibilità nei confronti dell’ente previdenziale dell’azione volta alla costituzione RAGIONE_SOCIALE rendita vitalizia, le ragioni testuali, logiche e finalistiche che sopra si sono evidenziate nell’interpretazione dell’art. 13, l. n. 1338/1962, militerebbero quanto meno per ancorare la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione in danno del lavoratore non già alla data di prescrizione dei contributi ( rectius , alla data di
prescrizione RAGIONE_SOCIALE facoltà del datore di RAGIONE_SOCIALE di versare la riserva matematica, a sua volta decorrente da quella di prescrizione dei contributi), ma alla stessa data in cui matura il danno di cui all’art. 2116 comma 2° c.c., ossia al momento in cui, veri ficatosi l’evento protetto, l’ente previdenziale non è tenuto al pagamento RAGIONE_SOCIALE prestazione pensionistica in conseguenza dell’omissione contributiva;
che, sebbene le affermazioni su riportate di Cass. S.U. n. 21302 del 2017, cit., siano state rese in una fattispecie in cui l’eccezione di prescrizione dell’azione ex art. 13, l. n. 1338/1962, era stata sollevata dal datore di RAGIONE_SOCIALE (e non, come nella spe cie, dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e dunque non appaiano stricto sensu vincolanti ai fini di cui all’art. 374 comma 3° c.p.c., reputa il Collegio che la natura intrinsecamente di massima di particolare importanza RAGIONE_SOCIALE questione dianzi esposta e il contrasto più volte occorso nella giurisprudenza di questa Corte circa l’interpretazione dell’art. 13, cit., impongano di rimettere la causa alla Prima Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite;
P. Q. M.
La Corte rimette la causa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svoltasi nelle