Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4534 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4534 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27644-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
Oggetto
R.G.N. 27644/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/11/2023
CC
– intimato –
avverso la sentenza n. 427/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/05/2017 R.G.N. 457/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. ‘
R.G. 27644/17
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 15.5.2017 n. 427, la Corte d’appello di Torino accoglieva il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Asti che aveva accolto parzialmente la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volta a chiedere la costituzione di una rendita vitalizia per contributi omessi e/o prescritti, relativi al periodo lavorativo 1.1.197426.2.1978, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1338/62, con riferiment o all’attività di coltivatore diretto dallo stesso svolta nel predetto periodo che non era coperto da contribuzione.
Il tribunale aveva accolto la domanda, relativamente al periodo dal 13.6.72 al 26.2.78, ad eccezione del periodo 1.1.74 – 12.6.76 in ordine al quale il diritto era stato ritenuto non sussistente in quanto, frequentando il ricorrente all’epoca la scuola, difettava il requisito RAGIONE_SOCIALEa prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘attività agricola.
La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno RAGIONE_SOCIALEe ragioni di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello principale di NOME COGNOME, ha ritenuto che il primo giudice non avrebbe dovuto dare alcun rilievo all’attività scolastica, non essendo la stessa assimilabile a un’ attività lavorativa e non essendo produttiva di reddito, mentre avrebbe dovuto limitarsi a constatare che, in base alle prove testimoniali e documentali, vi era regolare attività nel periodo indicato, da parte del COGNOME, perché comunque l’attività agrico la veniva svolta nelle primissime ore del mattino, negli orari serali, nei fine settimana e nei mesi estivi, nei quali l’attività è notoriamente ancora più intensa; in riferimento all’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (volto ad avvalorare la tesi
RAGIONE_SOCIALEa gratuità del lavoro svolto all’interno RAGIONE_SOCIALEa famiglia, con conseguente carenza di uno degli elementi fondamentali per la costituzione RAGIONE_SOCIALEa rendita vitalizia), ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte del merito, alla luce del rapporto di convivenza familiare che non consente di individuare un vero e proprio corrispettivo in denaro, in quanto la remunerazione può esplicarsi anche attraverso il mantenimento e la partecipazione al godimento del patrimonio familiare, la prova RAGIONE_SOCIALEa remunerazione non doveva ritenersi un presupposto per la costituzione RAGIONE_SOCIALEa rendita, essendo stato previsto un sistema organico di riscatto dei periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, secondo quanto previsto dall’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1338 del 1962.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre NOME COGNOME non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE ‘art. 13, commi 4 e 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1338/62, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva riconosciuto il beneficio RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa rendita vitalizia in favore del COGNOME basandosi solo sulla prova presuntiva RAGIONE_SOCIALEa retribuzione corrisposta al lavoratore, ma senza accertare e statuire alcunché sull’ulteriore requisito inerente la prova documentale RAGIONE_SOCIALE‘effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE ‘art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p., perché la Corte del merito non si era pronunciata sullo specifico motivo di gravame RAGIONE_SOCIALE‘assenza di una prova documentale sull’effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, nonché RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa retribuzione corrisposta al lavoratore.
Con il terzo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE ‘art. 13 commi quarto
e quinto, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1338/62, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello, ai fini del riconoscimento del beneficio RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa rendita vitalizia, aveva ritenuto che, trattandosi di familiare coadiuvante l’impresa diretto -coltivatrice del padre e dovendo trovare applicazione l’istituto RAGIONE_SOCIALEa comunione tacita familiare di cui all’abrogato art. 2140 c.c., non fosse necessaria la prova di un vero e proprio corrispettivo in denaro, posto che la remunerazione consisteva nel mantenimento e nella partecipazione del coadiuvante al godimento del patrimonio familiare, quando invece, essendo stato abrogato l’istituto RAGIONE_SOCIALEa comunione tacita familiare, si sarebbe dovuto far riferimento, almeno per il periodo successivo al 23 settembre 1975 (con l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa riforma del diritto di famiglia) all’istituto RAGIONE_SOCIALE‘impresa familiare, ex art. 230 bis c.c., che prevede per il coadiuvante la partecipazione agli utili RAGIONE_SOCIALE‘impresa familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
I primi due motivi di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono fondati. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ In caso di omesso versamento dei contributi assicurativi da parte del datore di lavoro e di avvenuta prescrizione dei medesimi, la necessità RAGIONE_SOCIALEa prova scritta ai fini RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa rendita vitalizia, prevista dall’art. 13, commi 4 e 5, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 1338 del 1962, riguarda non solo l’esistenza del rapporto di lavoro, ma anche la sua qualificazione in termini di subordinazione, senza che sia sufficiente allo scopo la prova per presunzioni. ‘ (Cass. n. 13202/19, 14416/19, 26666/16, 983/16) .
A tale principio di diritto va data continuità, anche nel caso RAGIONE_SOCIALE‘attività di un coadiuvante n ell’impresa diretto -coltivatrice del di lui padre e nell’ambito di un rapporto di lavoro connotato dalla convivenza familiare, dove può non essere sempre facilmente individuabile un vero e proprio corrispettivo in denaro, che può, invece, consistere anche solo nel mantenimento del coadiuvante, da parte del titolare e la partecipazione RAGIONE_SOCIALEo stesso collaboratore al godimento del patrimonio familiare. Anche in tal caso, pertanto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa rendita, ex art. 13
commi 4 e 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1338/62, è necessaria la prova scritta RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del rapporto di lavoro e RAGIONE_SOCIALEa sua qualificazione in termini di subordinazione.
Il terzo motivo è fondato; infatti, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2140 c.c., per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 205 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 151 del 1975 (di riforma del diritto di famiglia) con decorrenza dal 23.9.1975, l’istituto RAGIONE_SOCIALEa comunione tacita familiare non poteva più trovare applicazione per il periodo successivo a tale data e, quindi, era necessaria, da parte del COGNOME, la prova RAGIONE_SOCIALEa corresponsione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione richiesta.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del