SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 61 2026 – N. R.G. 00000077 2025 DEPOSITO MINUTA 26 03 2026 PUBBLICAZIONE 26 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO
Composta da:
NOME COGNOME
PRESIDENTE
NOME COGNOME
CONSIGLIERA rel.
NOME COGNOME
CONSIGLIERA
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 77/2025 R.G.L. promossa da:
c.f.
,
rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, per procura allegata al ricorso in appello
C.F.
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso, per procura generale depositata agli atti, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con elezione di domicilio in INDIRIZZO
D’Annunzio n. 76
APPELLATO
Oggetto: Prestazione: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 19/03/2026 .
FATTI DI CAUSA
1. La sig.ra ha agito in giudizio avanti al Tribunale della Spezia per ottenere da ll’ la rendita ai superstiti e l’assegno funerario in conseguenza del decesso del proprio marito, sig. deceduto in data 5 giugno 2017 e titolare in vita di rendita unificata di cui il 15% per M.P. silicosi, di cui l’Istituto aveva escluso la rilevanza ai fini del determinismo del decesso.
La ricorrente ha sostenuto in ricorso che, a prescindere dal ruolo assunto dalla predetta patologia , l’assicurato era stato esposto anche ad amianto durante l’attività lavorativa svolta come operaio presso la centrale termoelettrica della , come risultava dalla documentazione medica allegata al ricorso attestante la presenza di placche pleuriche; l ‘ esposizione ad amianto era stata dunque la causa dell ‘ insorgenza di una neoplasia polmonare che ebbe un ruolo quanto meno concausale nel determinismo del decesso del proprio congiunto.
L’ si è difeso in giudizio ribadendo la insussistenza del nesso causale tra l a patologia per la quale l’assicurato godeva di rendita ed il suo decesso, avvenuto a causa di un importante decadimento degenerativo come già sostenuto in sede amministrativa.
Il Tribunale, istruita la causa mediante l’espletamento di CTU, ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite per le difficoltà tecniche di accertamento del diritto.
Più specificamente il giudice – dopo aver chiamato a chiarimenti il CTU che aveva ritenuto che il decesso dipese da un complesso quadro clinico di più patologie, tra cui una grave degenerazione cognitiva e che il tumore al polmone non poteva ricollegarsi alla a cui l’assicurato era affetto ha ulteriormente richiesto una rilettura della documentazione medica allegata al ricorso da parte di uno specialista radiologo, al fine di accertare se il tumore polmonare potesse essere stato quantomeno concausato dall’esposizione ad amianto subita dall’assicurato durante l’attività lavorativa. Nell’ambito di tale ulteriore indagine, il consulente radiologo ha concluso che -non essendo stato accertato, mediante biopsia o altro accertamento istologico, il tipo di tumore polmonare contratto dal sig. -non era possibile accertare la natura amianto-correlata della patologia. Contr
Per questi motivi il giudice non ha riconosciuto il diritto della vedova alla rendita ai superstiti.
Appella la vedova del Sig. e resiste .
La Corte, disposto il rinnovo della CTU, decide come segue all’esito della camera di consiglio tenutasi in data 24/03/2026 sulle conclusioni delle parti come da note scritte tempestivamente depositate entro il termine perentorio del 19/03/2026 alle stesse assegnato ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel ricorso in appello la sig.ra censura la sentenza per non aver il giudice valutato le seguenti dirimenti circostanze in fatto ed in diritto:
è pacifica e non contestata l’esposizione ad amianto subita dal lavoratore presso la centrale comprovata dal dato clinico relativo alla presenza di placche pleuriche;
è altresì pacifico che l’assicurato fosse affetto da un tumore polmonare e che questa patologia sia stata, quanto meno, la concausa del decesso;
le tabelle comprendono il tumore al polmone tra le MP tabellate in caso di esposizione ad amianto.
Spettava dunque ad dimostrare la sussistenza di una causa extralavorativa esclusiva; onere probatorio che non era stato assolto dall’Istituto , essendo emersa dalla documentazione agli atti soltanto una saltuaria e non rilevante abitudine al fumo del l’assicurato .
si difende ribadendo che non si è potuto accertare se la neoplasia polmonare che ha cagionato il decesso fosse un carcinoma, unica patologia tabellata in caso di lavorazioni con esposizione ad amianto; inoltre la causa primaria del decesso andava individuata nel gravissimo decadimento cognitivo preesistente alla patologia oncologica.
La Corte ha disposto il rinnovo della CTU sul seguente quesito: ‘ 1) se il voluminoso tumore polmonare primitivo già segnalato in fase iniziale dalla TC del 2011 abbia avuto un ruolo
concausale, insieme con le preesistenti gravi patologie neurologiche degenerative, nel determinare il decesso del sig. ;
in caso positivo, se tale patologia oncologica possa ritenersi amianto-correlata o, comunque, se il decorso della stessa possa essere stato aggravato dalla presenza di placche pleuriche bilaterali parzialmente calcifiche risultanti dalla documentazione sanitaria agli atti, sempre se queste ultime siano da ricollegarsi all’esposizione ad amianto subita dal de cuius nell’esercizio dell’attività lavorativa presso la centrale termoelettrica dell della .’
Dopo ampia disamina della documentazione medica relativa alle complesse patologie da cui il de cuius era affetto, il Prof.
ha accertato quanto segue:
Il sig. pur essendo titolare di rendita per M.P. silicosi dal 21/06/1974, con danno pari al 15% e diagnosi di «silicosi reticolo micronodulare e lieve deficit ventilatorio» , non era affetto da tale patologia, non essendo stato esposto nel corso dell’attività lavorativa presso a silice libera cristallina.
Avendo svolto mansioni di saldatore elettrico facente parte delle squadre addette alla manutenzione dello stabilimento, l ‘ assicurato è stato invece esposto ad amianto, seppur in misura non particolarmente intensa, non avendo lo stesso ottenuto – in vita – i benefici previdenziali di cui alla L. 257/92.
Il sig. al momento del decesso, era affetto dalle seguenti gravi patologie:
il morbo di Alzheimer con parkinsonismo e grave deterioramento neurocognitivo, al punto che da anni il paziente non era più autosufficiente e necessitava di continua assistenza per tutte le attività basali e strumentali della vita quotidiana;
una grossolana formazione solida di aspetto produttivo di circa 9 cm che occupava pressoché completamente il campo medio e basale di sinistra, ostruendo e inglobando il bronco principale di sinistra.
Entrambe le patologie hanno avuto un ruolo concausale nel decesso.
Risulta agli atti che il sig. arrivò al Pronto Soccorso in data 04/05/2017 per una pleuropolmonite sinistra; venne dimesso il giorno stesso, ma dopo pochi giorni, il 09/05/2017, le condizioni peggiorarono per cui venne ricoverato in Medicina con diagnosi di «Polmonite e coprostasi», ove fu trattato con terapia di supporto O2 finchè non si verificò il decesso in data 5 giugno 2017.
Il certificato nosologico attribuisce il decesso a cachessia neoplastica, ponendo tra gli altri stati morbosi rilevanti che hanno contribuito al decesso il morbo di Alzheimer e la silicosi polmonare; malattia quest’ultima che ad avviso del CTU -doveva tuttavia ritenersi insussistente, per i motivi sopra esposti.
tumore polmonare, da ritenersi malattia tabellata in caso di esposizione ad amianto di alla luce dei criteri dall’entità della concentrazione di fibre a cui
La correlazione tra il significativa entità, dipende anch’essa di Helsinki -il lavoratore è stato esposto.
Nella fattispecie in esame, l’esposizione deve ritenersi , seppur non intensa, comunque significativa e prolungata, tenuto conto dell’ambiente di lavoro in cui il sig. ha lavorato per 33 anni e della presenza di placche pleuriche, piccole e diffuse, indicative di una pregressa esposizione di entità sufficiente per causare la neoplasia, con un effetto sinergico dovuto alla concomitanza del fumo, anch’esso concausa (forse la principale ) dell’insorgenza del tumore polmonare.
In conclusione, il CTU ha risposto al quesito nei seguenti termini:
il verosimile tumore polmonare primitivo, da cui il sig. è risultato affetto, è stato la concausa principale, insieme con la patologia neurodegenerativa, del suo decesso;
-detto tumore polmonare è stato, molto probabilmente, concausato dall’esposizione professionale ad amianto avvenuta nel corso della sua vita lavorativa, e insieme dal fumo di tabacco; nessun ruolo invece hanno avuto sul decorso e sul decesso le placche pleuriche rilevate agli accertamenti radiologici. ‘
Tali conclusioni sono state ribadite anche in sede di repliche alle
note critiche del CTP , il quale ha contestato la natura tabellare della patologia tumorale ed il suo ruolo concausale nel determinismo del decesso, a causa della gravissima compromissione del proprio deficit cognitivo.
Il Prof. ha invece ritenuto che la patologia tumorale, probabilmente amianto correlata, abbia avuto un ruolo quanto meno acceleratorio del decesso del sig. che si sarebbe comunque verificato di lì a poco a causa della grave patologia neurodegenerativa.
10. La Corte ritiene di condividere le conclusioni del CTU; il fatto che il sig. soffrisse di una preesistente patologia degenerativa irreversibile non esclude il ruolo principale assunto dalla nel determinismo dell’exitus; pleuropolmonite a sua volta conseguente al voluminoso tumore polmonare verosimilmente verificatosi per l’esposizione ad amianto e al fumo da sigaretta.
La malattia polmonare ha quindi assunto un ruolo di accelerazione che -secondo giurisprudenza consolidata (v. fra tante Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 agosto 2019, n. 21561) costituisce un elemento sufficiente per il riconoscimento del nesso di causalità tra la patologia stessa ed il decesso. Ed infatti, per accertare il nesso causale tra e decesso di un soggetto affetto da una pluralità di patologie di cui una sola avente origine professionale, occorre -in applicazione del principio di equivalenza delle concause sancito dagli artt. 40 e 41 c.p. verificare se la tecnopatia, oltre ad aver prodotto la debilitazione Contr
dell’organismo, abbia prodotto -come accaduto nella fattispecie in esame – un peggioramento del quadro clinico incidendo sui caratteri della malattia extralavorativa preesistente accelerando l’ esito letale.
Ne deriva che, in accoglimento dell’appello, l’ va condannato ad erogare alla sig.ra l’assegno funerario e la rendita ai superstiti nella misura di legge a decorrere dal 1° luglio 2017, con corresponsione dei ratei maturati e maturandi oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e, per i ratei maturati successivamente a tale data, dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di entrambi i gradi, così come liquidate in dispositivo a favore dell’appellante in applicazione dei valori medi di cui alle tariffe professionali vigenti in base al valore della causa, seguono la soccombenza di .
Le spese di CTU espletate in entrambi i gradi vanno poste definitivamente a carico di .
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., condanna l’ a corrispondere a quale vedova superstite di , l’assegno funerario e la rendita ai superstiti nella misura di legge a decorrere dal 1° luglio 2017, con corresponsione dei ratei maturati e maturandi, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e, per i
ratei maturati successivamente a tale data, dalle singole scadenze al saldo.
condanna l’ a rimborsare all’appellante le spese di lite, che liquida -per ciascun grado di giudizio – in euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, con distrazione delle stesse a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico dell ‘ le spese di CTU espletate in entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio del 24/03/2026
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
NOME COGNOME
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME