Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3621 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3621 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1386-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE,
– intimati – avverso la sentenza n. 3321/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2019 R.G.N. 5147/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 1386/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/01/2024
CC
-che, con sentenza del 17 maggio 2019, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la condanna RAGIONE_SOCIALEa stessa al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive maturate per la corresponsione per l’intero periodo di frequenza del corso di specializzazione medica, anni 1994-1998, RAGIONE_SOCIALEa sola borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257/1991 in luogo del trattamento economico spettante ai sensi del d.lgs. n. 368/1999 quale remunerazione adeguata in adempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria 93/16/CEE;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che, tenuto conto che la direttiva 93/16/CEE si limitava a prescrivere l’erogazione di una adeguata remunerazione, rimettendone l’importo alle normative nazionali, che non sussiste alcuna disparità di trattamento con gli iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, ai quali soltanto è applicabile il trattamento di cui al d.lgs. n. 368/1999, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, né, stante la natura del rapporto di lavoro degli specializzandi, con i medici neoassunti nell’ambito del SSN, non sia ravvisabile alcuna inadeguatezza nel mero differimento degli aumenti previsti dal d.lgs. n. 368/1999 né dalla sterilizzazione parziale del meccanismo di indicizzazione previsto dall’art. 6 d.lgs. n. 257//1999;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre la COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale nessuna RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni intimate ha svolto difesa alcuna;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 368/1999 nonché degli artt. 3 e 36 Cost. lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale asserendo doversi individuare nel trattamento economico di cui all’invocato decreto legislativo la remunerazione adeguata prevista in sede comunitaria e la spettanza di quel trattamento retroattivamente a decorrere dal termine di recepimento RAGIONE_SOCIALEe prime direttive fissato al 31.12.1982, derivandone, diversamente, illegittime discriminazioni; -che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 76/82/CEE e 93/16/CEE, la ricorrente ribadisce la spettanza del diritto all’adeguata remunerazione, quale risultante dal tardivo e parziale adempimento RAGIONE_SOCIALEe stesse da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano con il d.lgs. n. 368/1999, in favore degli iscritti ai corsi di specializzazione medica già a decorrere dal termine di recepimento RAGIONE_SOCIALEe prime direttive fissato al 31.12.1982;
-che, rilevata la procedibilità del ricorso tempestivamente notificato, essendo l’impugnazione rivolta averso una sentenza soggetta al rito ordinario, che prevede l’interruzione feriale dei termini e venendo all’esame dei motivi, è a dirsi come entrambi i m otivi
formulati, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelino inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis , per essersi la Corte territoriale pronunciata in conformità all’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 35613/2023 e Cass. n. 20692/2023) per il quale la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 d.lgs. n. 368/1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui al citato d.lgs. n, 257/1991;
-che improcedibile è la domanda avanzata dalla ricorrente, soltanto in sede di conclusioni del ricorso per cassazione, sulla questione relativa alla spettanza, sull’importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257/1991, RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento triennale previsto dall’art. 6 del medesimo d.lgs., per non aver la questione, del tutto pretermessa dalla Corte territoriale, formato oggetto di specifica censura;
-che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza attribuzione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità non avendo le Amministrazioni intimate svolto alcuna attività difensiva
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del