Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3705 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3705 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34275/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME -controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3424/2019 depositata il 12/08/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-il Presidente del Tribunale di Milano ingiunse alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di € 258.228,00 oltre interessi;
-l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE venne respinta dal Tribunale e la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3424 del 12/08/2019, confermò la sentenza di primo grado;
–RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di due motivi;
-La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
-il Consigliere delegato ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dal D. lgs. n. 149 del 2022;
-alla proposta di definizione anticipata, regolarmente comunicata alle parti, è seguita la richiesta di decisione avanzata da RAGIONE_SOCIALE ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
Considerato che:
-il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in quanto la società ricorrente, pur avendo allegato espressamente che la sentenza contro cui ha proposto ricorso per cassazione era stata notificata in data 05/09/2019, ha depositato copia della sentenza d’appello munita di attestazione di conformità, ma non la relata di notifica, adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. 16.04.2009, n. 9005; Cass., Sez. Un., 02.05.2017, n.10648);
-la relata di notifica della copia autentica della sentenza non è necessaria solo nel caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato;
-secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tale ipotesi (che nel caso in esame non ricorre, avuto riguardo al confronto fra la data di pubblicazione della sentenza impugnata e la data della notificazione del ricorso), il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso, quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 11386 del 2019; Cass. 18389/2022; SSUU 21349/2022; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539);
-non va, altresì, dichiarata l’improcedibilità qualora la relata di notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. SSUU n. 10648 del 2017; Cass. SSUU n.21349 del 2022);
-in tal caso, le ragioni della tempestiva conoscenza, che avevano sorretto in passato un’interpretazione rigorista, cedono alla verifica di ragionevolezza delle regole del procedimento e di proporzionalità della sanzione, costituita dal divieto di accesso al giudice.
-nel caso di specie, la società ricorrente ha dato atto che la sentenza della Corte d’appello, pubblicata il 12/08/2019, era stata notificata il 05/09/2019 ma, dall’esame degli atti processuali, risulta che è stata depositata solo la copia autentica della sentenza notificata, priva della relata di notifica, come risulta dall’attestazione della Cancelleria, né essa è presente nel fascicolo del controricorrente;
-il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile;
-le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo;
-non sussistono i presupposti per dare applicazione al disposto dell’art. 380 bis, comma 3, c.p.c., ove è previsto che la Corte “quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96”, poiché, appunto, le ragioni della decisione non sono le stesse della proposta (Cassazione civile sez. un., 25/03/2019, n.8312; Cassazione civile sez. I, 03/03/2025, n.5580).
-ai sensi dell’art. 13, primo comma quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4 .000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione in data 30 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME