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Reiterazione contratti a termine: diritti dei docenti

Il Tribunale di Milano ha sentenziato a favore di un docente di religione, riconoscendo l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine per un periodo superiore a tre anni senza l’indizione di concorsi. La sentenza stabilisce il diritto del docente a un risarcimento del danno, quantificato in 11 mensilità, e all’ottenimento della Carta Docente per gli anni scolastici non goduti. La decisione si fonda sull’interpretazione della normativa nazionale alla luce del diritto europeo e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che sanziona l’abuso della precarietà quando lo Stato non offre concrete possibilità di stabilizzazione.

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Pubblicato il 9 gennaio 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Reiterazione Contratti a Termine: Il Tribunale di Milano Riconosce Danni e Carta Docente ai Precari

Una recente sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha riaffermato un principio fondamentale a tutela dei docenti precari: la reiterazione dei contratti a termine diventa un abuso quando lo Stato non offre concrete possibilità di stabilizzazione. Il caso, che ha visto protagonista un insegnante di religione cattolica, si è concluso con il pieno riconoscimento dei suoi diritti, inclusi un risarcimento del danno e l’accesso alla Carta Docente. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale sempre più attento a sanzionare le pratiche discriminatorie nella pubblica amministrazione.

I Fatti di Causa

Il ricorrente, un docente di religione, ha prestato servizio ininterrottamente per quasi due decenni, dall’anno scolastico 2005/2006 fino al 2022/2023, sulla base di una successione di ben diciassette contratti a tempo determinato. Nonostante la continuità del rapporto di lavoro, non ha mai avuto la possibilità di accedere a un ruolo a tempo indeterminato, poiché l’ultimo concorso per insegnanti di religione risaliva al lontano 2004.

Stanco della sua condizione di precarietà, ha citato in giudizio l’amministrazione scolastica per ottenere due riconoscimenti principali:
1. Il risarcimento del danno derivante dall’abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre il limite di 36 mesi.
2. Il diritto a usufruire del beneficio della “Carta Docente” per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2022/23, finora negato ai docenti non di ruolo.

La Decisione del Tribunale

Il Giudice del Lavoro ha accolto integralmente le richieste del docente, condannando l’amministrazione convenuta su entrambi i fronti. La sentenza ha accertato e dichiarato:
* L’esistenza di una abusiva reiterazione dei contratti a termine, condannando l’amministrazione a corrispondere un’indennità onnicomprensiva pari a 11 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il TFR.
* Il diritto del ricorrente a ottenere la Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di 500 euro per ciascun anno. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di mettere a disposizione la carta (o un titolo equivalente) per consentirne l’utilizzo secondo le finalità previste dalla legge.

Le Motivazioni della Sentenza

La decisione del Tribunale si basa su un’analisi approfondita della normativa nazionale e del suo rapporto con il diritto dell’Unione Europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione.

Sulla illegittima reiterazione dei contratti a termine

Il cuore della motivazione risiede nel recepimento dei principi espressi dalla Corte di Cassazione (in particolare la sentenza n. 18698/22). Secondo la Suprema Corte, il sistema di reclutamento dei docenti di religione, pur prevedendo un rinnovo automatico degli incarichi annuali, diventa abusivo se non è accompagnato dalla regolare indizione di concorsi triennali per l’immissione in ruolo, come previsto dalla Legge 186/2003.

L’abuso non risiede nella stipula del singolo contratto, ma nel mantenimento del docente in uno stato di precarietà per un periodo superiore a un triennio, senza offrirgli la possibilità di stabilizzare la propria posizione. La mancata indizione dei concorsi dal 2004 ha, di fatto, “radicalizzato” la precarietà, trasformando una soluzione temporanea in una condizione permanente. Il Tribunale ha quindi ritenuto che, superato il primo triennio, la successiva reiterazione dei contratti integrasse un illecito meritevole di risarcimento. Il danno è stato quantificato in 11 mensilità, tenendo conto della lunga durata del rapporto precario.

Sul Diritto alla Carta Docente

Per quanto riguarda la Carta Docente, il giudice ha seguito l’orientamento consolidato che considera discriminatoria l’esclusione dei docenti a tempo determinato. La sentenza richiama l’ordinanza della Corte di Giustizia Europea (causa C-450/2) e le decisioni del Consiglio di Stato e della Cassazione (n. 29961/23). Questi provvedimenti hanno chiarito che la formazione è un dovere-diritto per tutto il personale docente, indipendentemente dalla natura del contratto.

Poiché i docenti a tempo determinato svolgono le medesime mansioni di quelli di ruolo, escluderli da uno strumento essenziale per l’aggiornamento professionale costituisce una violazione del principio di non discriminazione sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE. Il Tribunale ha quindi respinto le eccezioni dell’amministrazione, affermando il diritto del docente a ricevere il beneficio per gli anni richiesti, non come somma di denaro, ma attraverso l’effettiva erogazione della carta elettronica per garantirne l’uso vincolato alla formazione.

Le Conclusioni

Questa sentenza rappresenta un’importante vittoria per i diritti dei lavoratori precari della scuola. Conferma che la stabilità del posto di lavoro è un valore tutelato e che la pubblica amministrazione non può abusare degli strumenti di flessibilità, come i contratti a termine, per coprire esigenze stabili e durevoli senza offrire percorsi di stabilizzazione.

Inoltre, ribadisce con forza il principio di parità di trattamento tra personale di ruolo e precario, specialmente per quanto riguarda il diritto alla formazione professionale. La decisione del Tribunale di Milano invia un messaggio chiaro: la precarietà prolungata e ingiustificata è un illecito che va sanzionato, e i diritti fondamentali dei lavoratori, inclusi quelli garantiti dall’Unione Europea, devono essere pienamente rispettati.

Quando la reiterazione dei contratti a termine per i docenti di religione diventa abusiva?
Secondo la sentenza, l’abuso si concretizza quando il rapporto di lavoro si protrae per un periodo superiore a tre annualità scolastiche senza che vengano indetti i concorsi triennali previsti dalla legge per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

I docenti con contratto a tempo determinato hanno diritto alla Carta Docente?
Sì. La sentenza, in linea con la giurisprudenza europea e nazionale, afferma che escludere i docenti con incarichi annuali (fino al 30 giugno o 31 agosto) dal beneficio della Carta Docente costituisce una discriminazione ingiustificata, poiché anche loro hanno il medesimo obbligo di formazione professionale dei docenti di ruolo.

Come viene calcolato il risarcimento del danno per l’abuso dei contratti a termine?
Il risarcimento viene calcolato sulla base dei parametri previsti dall’art. 32 della L. 183/2010 (ora art. 28 del D.Lgs. 81/2015), che stabilisce un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento. Nel caso specifico, il giudice lo ha quantificato in 11 mensilità, tenendo conto della lunga durata del rapporto precario.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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