Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 8681 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 8681  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 36191/2019 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO  presso  il  cui  studio  in  INDIRIZZO  è elettivamente domiciliato
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE),  rappresentato  e  difeso  dall’AVVOCATURA GENERALE  DELLO  STATO,  presso  i  cui  uffici  in  RomaINDIRIZZO  INDIRIZZO, è per legge domiciliata
– controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, n. 1639/2019, depositata il 22.5.2019, NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22.10.2024 e poi,  in  sede  di  riconvocazione,  del  21.1.2025  dal  Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
INTERLOCUTORIA
Ud.21/1/2025
la Corte d’Appello di Roma ha disatteso il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale della stessa città ed ha quindi confermato il rigetto delle domande con le quali il medesimo aveva chiesto l’accertamento del diritto all’inquadramento presso RAGIONE_SOCIALE come dirigente generale, o in subordine di seconda fascia a tempo indeterminato, oltre che di condanna comunque della controparte al pagamento delle corrispondenti retribuzioni, al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine e per perdita di chance per la mancata partecipazione alle selezioni a dirigente generale;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, resistiti da controricorso di RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONI DELLA DECISIONE
la Corte rileva che, con riferimento alla tematica della reiterazione dei  contratti  a  termine  stipulati  ai  sensi  dell’art.  19,  co.  6,  del  d. lgs. n. 165 del 2001, in relazione anche alla disciplina eurounitaria, è  stata  rinviata  ad  udienza  pubblica  controversia  analoga  alla presente, pur se riguardante altre parti ed un diverso ente (Cass. n. 31546/2024, di cui al NUMERO_DOCUMENTO);
la questione ha rilevanza nomofilattica ed impone di valutare anche quanto  ritenuto  da  Cass.  13066/2022  in  ambito  sanitario  e  da Cass. 478/2014 in ambito di enti locali;
è  dunque  doverosa  la  remissione  anche  della  presente  causa  ad udienza  pubblica,  ove  potranno  essere  definite  anche  le  ulteriori questioni  agitate  tra  le  parti,  parimenti  di  significativo rilievo nomofilattico;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in udienza pubblica congiuntamente alla causa NRG 19085/2020.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro