Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32660 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32660 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 01435/2020 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in p ersona AVV_NOTAIO‘amministratore unico e legale rappresentante, NOME COGNOME; elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, press o lo AVV_NOTAIO, ( ), che la rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procura allegata al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona dei procuratori speciali NOME COGNOME e NOME COGNOME; elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO
C.C. 11.10.2023 N. R.G. 01435/2020 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
), che la rappresenta e difende,
( in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione AVV_NOTAIOa sentenza n. 5262/2019 AVV_NOTAIOa CORTE d ‘ APPELLO di ROMA, pubblicata il 5 agosto 2019, notificata il 7 novembre 2019; udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, deducendo che:
-aveva stipulato con la convenuta una polizza per l’assicurazione contro i rischi del credito commerciale con validità dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2012;
la copertura assicurativa concerneva la perdita totale o parziale dei crediti per l’insolvenza dei propri clienti in ordine alle fatture con pagamento dilazionato emesse nel corso dei 18 mesi di durata del contratto;
il premio complessivo concordato era variabile, in quanto il premio minimo (stabilito in Euro 51.030,00) era soggetto a ‘ conguaglio ‘ periodico sulla base AVV_NOTAIO‘entità del ‘fatturato assicurabile’, corrispondente ‘all’importo totale AVV_NOTAIOe vendite con pagamento dilazionato fatturate ai clienti’, che l’assicurato era tenuto a comunicare all’assicuratore al termine di ciascun periodo di riferimento;
in adempimento di questo obbligo, essa aveva proceduto alla notifica annuale del fatturato alla RAGIONE_SOCIALE (calcolandolo nella complessiva somma di Euro 14.934.544,08), previa detrazione AVV_NOTAIOe fatture relative ai c.d. ‘clienti declinati’ (per l’importo di Euro
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84.016,31) e, soprattutto, AVV_NOTAIOe fatture con dicitura ‘ RAGIONE_SOCIALE D RAGIONE_SOCIALE‘ , pagate in contanti al momento AVV_NOTAIO’emissione (per l’importo di Euro 503.736,86), per le quali, mancando la previsione del pagamento dilazionato, non sussisteva il rischio di insolvenza del cliente e che, pertanto, restando il relativo credito al di fuori AVV_NOTAIOa copertura assicurativa, non potevano concorrere a formare il fatturato assicurabile, ai fini AVV_NOTAIOa determinazione del premio;
-il ‘conguaglio’ del premio era stato dunque da essa calcolato in Euro 16.175,45 ed era stato versato alla RAGIONE_SOCIALE mezzo di bonifico bancario in data 9 febbraio 2012;
nei mesi successivi a questa data (tra il marzo e il luglio 2012), a seguito del mancato pagamento, da parte di taluni clienti, di fatture emesse nel periodo di durata AVV_NOTAIOa polizza, aveva chiesto alla società assicuratrice la liquidazione del relativo indennizzo, per l’importo complessivo di Euro 220.571,25;
-la RAGIONE_SOCIALE aveva però eccepito l’avvenuta sua decadenza dal diritto di percepire l’indennizzo, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.9.1. AVV_NOTAIOe condizioni di polizza, in ragione del presunto inesatto adempimento all’obbligo di notifica del fatturato assicurabile, per essere state detratte dal calcolo fatture che avrebbero dovuto esservi ricomprese, con conseguente indebita riduzione del ‘conguaglio’ del premio assicurativo ;
Sulla base di queste deduzioni -ed assumendo in diritto la legittimità AVV_NOTAIOa detrazione AVV_NOTAIOe fatture con dicitura ‘ RAGIONE_SOCIALE D RAGIONE_SOCIALE‘ dal calcolo del fatturato assicurabile, in quanto pagate in contanti al momento AVV_NOTAIO’emissione la RAGIONE_SOCIALE domandò che, in termini generali, fosse dichiarata l’insussistenza AVV_NOTAIOa sua decadenza dal diritto all’indennizzo, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.9.1. AVV_NOTAIOe condizioni generali di contratto, indebitamente eccepita dalla società assicuratrice e che, per
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l’ effetto, in particolare, fosse accertato il suo diritto ad essere indennizzata per i sinistri dedotti in forza AVV_NOTAIOa polizza stipulata, con condanna AVV_NOTAIOa convenuta a corrisponderle la complessiva somma di Euro 220.571,25.
RAGIONE_SOCIALE, costituitasi in giudizio, non solo resisté alle domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE, ma chiese, in via riconvenzionale, oltre alla declaratoria AVV_NOTAIOa risoluzione del contratto di assicurazione ex art.1456 cod. civ. con decadenza AVV_NOTAIOa società attrice dal diritto all’indennizzo, ex art.9 .1 AVV_NOTAIOe condizioni di polizza, la sua condanna al pagamento AVV_NOTAIOa somma di Euro 2.301,01, pari al supplemento di premio dovuto a seguito AVV_NOTAIO‘inserimento, nel calcolo del fatturato assicurabile, AVV_NOTAIOe fatture indebitamente detratte.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda principale e accolse quasi integralmente (salvo che per la parte relativa alla detrazione AVV_NOTAIOe fatture relative ai clienti con massimali declinati, reputata legittima) la domanda riconvenzionale, dichiarando la risoluzione del contratto, con decadenza AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE dal diritto all’indennizzo , e condannandola a corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE la somma di Euro 2.015,01 a titolo di supplemento di premio sull ‘importo di Euro 503,736,86, illegittimamente detratto dall’ammontare del fatturato assicurabile.
La Corte d ‘ appello di Roma ha rigettato l’impugnazione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE e ha integralmente confermato la decisione del Tribunale, sulla base dei seguenti rilievi:
anzitutto sussisteva l’in esatto adempimento AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE all’obbligazione di comunica re il complessivo ammontare del ‘fatturato assicurabile’ ai fini AVV_NOTAIOa determinazione del premio, per indebita detrazione da esso AVV_NOTAIO‘importo corri spondente alle fatture con dicitura
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‘ RAGIONE_SOCIALE Diret ta’; ciò in quanto, per un verso, l’art.2.2. AVV_NOTAIOe condizioni di polizza prevedeva il principio di globalità , il quale, se, da un lato, comportava l’estensione AVV_NOTAIOa copertura assicurativa alla globalità AVV_NOTAIOe vendite con pagamento dilazionato fatturate nel periodo di validità AVV_NOTAIOa polizza, dall’a ltro lato, trovava la sua ratio nel meccanismo di determinazione del premio dovuto dall’assicurato, costituito da una parte minima fissa e da un’altra determinabile sulla base di elementi variabili che dovevano essere comunicati dall’assicurato; per altro verso, andava confermata l’ interpretazione AVV_NOTAIO ‘Appendice n.8, apposta al contratto assicurativo, già fornita dal primo giudice, secondo la quale tutte le fatture con dicitura ‘ RAGIONE_SOCIALE D RAGIONE_SOCIALE‘ dovevano considerarsi come aventi dilazione di pagamento di 120 giorni dalla data di emissione e quindi dovevano ritenersi comprese nel fatturato assicurato; in proposito la diversa interpretazione prospettata dalla società attrice, secondo cui dal calcolo del fatturato notificato avrebbero dovuto detrarsi le fatture a rimessa dRAGIONE_SOCIALE asseritamente pagate in contanti, non poteva essere condivisa, sia perché non trovava riscontro nel dato letterale, sia perché era contraria al richiamato principio di globalità;
-accertato l’inadempimento AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, quanto agli effetti di esso, da un lato, doveva prendersi atto AVV_NOTAIOa rilevanza AVV_NOTAIO‘obbligazione AVV_NOTAIOa società assicurata rimasta inadempiuta, ovverosia AVV_NOTAIOa obbligazione (accessoria rispetto a quella di pagamento del premio) di comunicazione di tutti gli elementi atti ad incidere sul rischio assicurato, il cui inadempimento giustificava la risoluzione del contratto ; dall’altro lato, doveva rilevarsi che l’art.9 AVV_NOTAIOe condizioni generali di polizza prevedeva una clausola risolutiva espressa per
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l’inadempimento AVV_NOTAIOa predetta obbligazione, il che escludeva la necessità di valutarne in concreto la gravità.
Propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi.
Risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso , originariamente fissato per la trattazione all’adunanza camerale del 19 aprile 2023 (in vista AVV_NOTAIOa quale le parti avevano depositato memorie), è stato tolto dal ruolo di quell’adunanza con provvedimento del Presidente Titolare di questa Sezione, con conseguente fissazione AVV_NOTAIOa successiva adunanza AVV_NOTAIO’11 ottobre 2023, in vista AVV_NOTAIOa quale le parti hanno depositato ulteriori memorie, mentre non sono state depositate conclusioni scritte dal Procuratore Generale presso la Corte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (« violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418, e 1895 c.c., nonché degli artt. 1362, commi 1 e 2, 1363, 1366, 1367, 1369, 1370 e 1371, in relazione al disposto AVV_NOTAIO‘art. 360, comma I, n.3, c.p.c., con riferimento all’oggetto e alle condizioni di polizza credito e alla sua Appendice 8 »), la sentenza d’appello è censurata per aver ritenuto sussistente l’inadempimento d ella RAGIONE_SOCIALE all’obbligazione di comunicazione del fatturato assicurabile, in seguito alla (ritenuta) indebita detrazione dal suo complessivo ammontare AVV_NOTAIOa somma di Euro 503.736,86, corrispondente alle fatture recanti la dicitura ‘ RAGIONE_SOCIALE D RAGIONE_SOCIALE‘ , asseritamente pagate in contanti all’atto AVV_NOTAIOa emissione.
L’articolato motivo si specifica in cinque sub-motivi.
1.a. Con il primo sub-motivo (« violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418, e 1895 c.c., nonché de ll’ art. 1362, comma 1 c.c., in
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relazione al ‘principio di globalità’ e all’oggetto AVV_NOTAIOa polizza credito »), viene censurata l’erronea interpretazione, da parte AVV_NOTAIOa Corte d ‘ appello, AVV_NOTAIO ‘ art.2.2. AVV_NOTAIOe condizioni generali di polizza, concernente il c.d. principio di globalità .
La ricorrente deduce che, poiché questa clausola prevedeva testualmente l ‘applicazione AVV_NOTAIOa copertura assicurativa alla globalità AVV_NOTAIOe vendite con pagamento dilazionato , il giudice del merito avrebbe dovuto trarre dalla sua interpretazione letterale l’implicazione che le fatture pagate in contanti al momento AVV_NOTAIO’emissione esulavano dalla predetta copertura e non dovevano essere pertanto computate nel ‘ fatturato assicurabile ‘ .
La medesima implicazione la Corte di appello avrebbe inoltre dovuto trarre dal rilievo di carattere generale che in ordine alle fatture immediatamente pagate all’atto AVV_NOTAIO’emissione non sussiste va il rischio di inadempimento, sicché esse non potevano che restare estranee all’oggetto del contratto di assicurazione, pena la nullità AVV_NOTAIOo stesso per difetto di causa.
1.b. Con il secondo sub-motivo del primo motivo (« violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418 e 1895 c.c., nonché AVV_NOTAIO‘art.1362 comma 1 c.c., in relazione alle ulteriori condizioni contrattuali relative al ‘fatturato assicurabile’ »), la ricorrente -oltre a ribadire la necessità di ritenere che l’oggetto AVV_NOTAIOa polizza fosse circoscritto alle fatture che prevedevano un pagamento dilazionato (le sole rispetto alle quali avrebbe potuto prefigurarsi un rischio di insolvenza o di inadempimento a suo carico) -lamenta che la Corte d ‘ appello non abbia tenuto conto, sotto il profilo letterale, AVV_NOTAIOe ulteriori clausole contrattuali, oltre quella di cui al richiamato art.2.2..
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Evidenzia, al riguardo, precisamente, che l’esclusione dalla copertura assicurativa -e, quindi, dal fatturato assicurabile –AVV_NOTAIOe fatture pagate dai clienti all’atto AVV_NOTAIO’emissione sarebbe emersa anche dagli artt. 1 e 2.1. AVV_NOTAIOa polizza, aventi ad oggetto, rispettivamente, le ‘Definizioni’ e i ‘Contratti assicurati’ : il primo, infatti, oltre a far riferimento in più punti alla necessità di uno scollamento temporale tra la forniture di beni o la prestazione di servizi operate dall’assicurato ai propri clienti e il pagamento da parte di questi ultimi, conteneva anche la definizione del ‘fatturato assicurabile’ come ‘l’importo totale AVV_NOTAIOe vendite con pagamento dilazionato fatturate ai propri clienti’; il secondo prevedeva, tra l’altro, che i termini di pagamento fossero riportati nelle fatture.
1.c. Con il terzo sub-motivo del primo motivo (« violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418 e 1895 c.c., nonché AVV_NOTAIO‘art.1362 comma 1 e 1363 c.c., in relazione alla Appendice n.8 alla Polizza (termine convenzionale di pagamento in presenza AVV_NOTAIOa dicitura ‘rimessa dRAGIONE_SOCIALE‘ sulla fattura »), viene censurata l’erronea interpretazione AVV_NOTAIO‘Appendice 8, già fornita dal giudice di primo grado e confermata dal giudice d ‘ appello, in forza AVV_NOTAIOa quale sarebbero rientrate nell’oggetto AVV_NOTAIO‘assicurazione anche le fatture pagate in contanti all’atto AVV_NOTAIO’emissione, sol perché recanti la dicitura ‘ RAGIONE_SOCIALE D RAGIONE_SOCIALE‘.
Questa interpretazione, apparentemente aderente al dato letterale AVV_NOTAIOa clausola, sarebbe stata invece illogica e antigiuridica, poiché, oltre a non tener conto AVV_NOTAIOa circostanza che in ordine alle fatture pagate immediatamente non sussisteva il necessario rischio contrattuale, sarebbe stata anche in contrasto sia con l’art. 1362 , primo comma, cod. civ. (che impone di indagare la comune intenzione AVV_NOTAIOe parti), sia
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con l’art.1363 cod. civ. (sulla necessità di interpretare le singole clausole per mezzo AVV_NOTAIOe altre presenti nel contratto).
Ove l’ operazione esegetica fosse stata condotta correttamente ( interpretando l’Appendice 8 alla luce dei citati artt. 1 e 2.1. AVV_NOTAIOe condizioni generali del contratto), sarebbe risultato che la prima era esclusivamente finalizzata a stabilire una scadenza convenzionale del pagamento (a 120 giorni), qualora la scadenza medesima non fosse stata indicata in fattura, con riguardo alle sole fatture a ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ per le quali fosse stata concessa una dilazione di pagamento .
1.d. Con il quarto sub-motivo del primo motivo (« violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418 e 1895 c.c., nonché AVV_NOTAIO‘art.1362 comma 1 c.c., in relazione alle condizioni contrattuali relative alla revisione annuale del premio »), la ricorrente lamenta che la Corte d ‘ appello non abbia tenuto conto AVV_NOTAIOe clausole contrattuali relative alla revisione annuale del premio, ed in particolare AVV_NOTAIO‘art.7.1. AVV_NOTAIOa polizza, che poneva a carico AVV_NOTAIO‘assicurato l’obbligo periodico di comunicare all’assicuratore il fatturato assicurabile, a mezzo AVV_NOTAIO‘apposito ‘ Modulo di Notifica ‘ predisposto dalla stessa società assicuratrice.
Questo modulo, infatti, prevedeva che dal fatturato complessivo fossero detratte una serie di fatture escluse dalla copertura assicurativa, tra cui, espressamente, le ‘fatture con pagamento in contanti o assegno circolare (es. Rimesse Dirette) ‘ .
1.e. Con il quinto sub-motivo del primo motivo (« violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418, e 1895 c.c., nonché degli artt. 1362, comma 2, 1367, 1369, 1370, e 1371, in relazione alle condizioni contrattuali relative alla revisione annuale del premio »), la sentenza impugnata è censurata per non avere fatto applicazione degli ulteriori
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criteri interpretativi del contratto, quantunque dedotti dalla società assicurata nel giudizio di merito.
In particolare, la ricorrente lamenta: la mancata considerazione, ex art.1362, secondo comma, cod. civ., del comportamento complessivo AVV_NOTAIOe parti posteriore alla conclusione del contratto, atteso che la RAGIONE_SOCIALE, in data 15 giugno 2012 (dopo oltre quattro mesi dalla notifica del fatturato assicurabile), le aveva puntualmente liquidato l’indennizzo relativo ad un sinistro verificatosi nel periodo di durata AVV_NOTAIOa polizza, mentre aveva contestato le presunte irregolarità nella detrazione AVV_NOTAIOe fatture a ‘ RAGIONE_SOCIALE DRAGIONE_SOCIALE ‘ solo con missiva del successivo 12 ottobre 2012; la mancata applicazione del criterio di conservazione del contratto, ex art. 1367 cod. civ., dovendosi considerare priva di causa, e pertanto nulla, l ‘Appe ndice 8, con riferimento alle fatture pagate all ‘atto AVV_NOTAIO’emissione , per le quali non sarebbe sussistito il rischio contrattuale assicurativo; l’omessa attribuzione alla clausola in questione, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.1369 c od. civ., del senso più conveniente alla natura e all’ oggetto del contratto; l’ omessa applicazione del criterio contra stipulatorem , ex art.1370 cod. civ., che avrebbe dovuto essere osservato in ragione AVV_NOTAIOa circostanza che il contratto di assicurazione era stato concluso su modulo unilateralmente predisposto dalla società convenuta; infine, la mancata operazione di equo contemperamento degli interessi AVV_NOTAIOe parti, da compiersi ai sensi AVV_NOTAIO‘art.1371 cod. civ. .
1.1. L’articolato primo motivo di ricorso è inammissibile con riguardo a tutte le censure in cui si articola, in quanto esse si traducono, complessivamente, nella non consentita critica AVV_NOTAIO‘interpretazione compiuta dal giudice del merito del contratto di assicurazione concluso tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
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NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. RAGIONE_SOCIALE
1.1.a. Secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, l ‘ interpretazione del contratto, traducendosi in un ‘ operazione di ricerca ed individuazione AVV_NOTAIOa comune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione AVV_NOTAIOe regole ermeneutiche (ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), oppure per inadeguatezza di motivazione (ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella di cui al decreto-legge n. 83 del 2012, ove applicabile), oppure, ancora, nel vigore del novellato testo di detta norma, per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass. 14/07/2016, n. 14355; v. anche, tra le altre, Cass. 22/06/2005, n. 13399; di recente, cfr. Cass. 28/09/2023, n. 27573).
Quale che sia la censura in concreto formulata, nessuna di esse può peraltro risolversi in una critica del risultato esegetico raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l’unica possibile, né la migliore in astratto, ma una AVV_NOTAIOe possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. 02/05/2006, n. 10131; Cass.20/11/2009, n. 24539; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 28/11/2017, n. 28319).
1.1.b. Nel caso di specie, il giudice d ‘ appello, reputando corretta l’interpretazione già offerta dal giudice di prime cure e ribadendo il giudizio da quello formulato, ha anzitutto rilevato che l’art.2.2. AVV_NOTAIOe condizioni generali di contratto, nello stabilire che la copertura assicurativa si applicava alla globalità AVV_NOTAIOe vendite con pagamento dilazionato fatturate nel periodo di validità AVV_NOTAIOa polizza, fissava il c.d.
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principio di globalità ; e ha osservato, in secondo luogo, che tale principio trovava fondamento nel meccanismo di determinazione del premio, il quale non era fisso ma variava in funzione AVV_NOTAIOa variazione del fatturato assicurabile, che la società assicurata doveva periodicamente notificare alla società assicuratrice e il cui ammontare corrispondeva all’importo totale AVV_NOTAIOe vendite con pagamento dilazionato fatturate ai clienti (art.1 AVV_NOTAIOe condizioni generali di polizza).
Ciò posto, avuto riguardo alle previsioni AVV_NOTAIO‘Appen dice 8, apposta alla polizza assicurativa (secondo cui tutte le fatture con dicitura ‘ RAGIONE_SOCIALE D RAGIONE_SOCIALE‘ avrebbero dovuto convenzionalmente considerarsi come aventi dilazione di pagamento di 120 giorni fine mese dalla data di emissione), il giudice del merito ha concluso che anche queste fatture avrebbero dovuto essere computate ai fini AVV_NOTAIOa determinazione del fatturato assicurabile ed ha conseguentemente giudicato inadempiente il contegno AVV_NOTAIO‘COGNOME RAGIONE_SOCIALE che aveva, al contrario, detratto dal fatturato comunicato alla RAGIONE_SOCIALE le fatture contenenti la dicitura ‘ RAGIONE_SOCIALE D RAGIONE_SOCIALE‘ per un impo rto pari ad Euro 503.736,86, sull’ assunto che esse sarebbero state pagate in contanti all’atto AVV_NOTAIO’emissione, senza tener conto AVV_NOTAIOa convenzione intercorsa tra le parti.
1.1.c. L’interpretazione AVV_NOTAIOa Appendice 8 fornita dal giudice del merito appare plausibile (se non decisamente corretta), atteso che la diversa interpretazione prospettata dalla società ricorrente non solo si pone in contrasto con il tenore letterale AVV_NOTAIOa clausola, ma urta anche con il principio di ragionevolezza.
Sotto il primo profilo, va infatti evidenziato che la clausola contrattuale non distingueva, all’interno AVV_NOTAIOe fatture a ‘ RAGIONE_SOCIALE D RAGIONE_SOCIALE‘, quelle per le quali fosse stata concessa una dilazione di
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pagamento, peraltro con scadenza non indicata in fattura (rispetto alle quali avrebbe operato la previsione convenzionale AVV_NOTAIOa scadenza a 120 giorni), da quelle per le quali fosse stato effettuato il pagamento al momento stesso AVV_NOTAIO’emissione; la previsione negoziale era, invece, nel senso di prevedere che con riguardo a tutte le fatture con dicitura ‘ RAGIONE_SOCIALE D RAGIONE_SOCIALE‘ era stabilita convenzionalmente la dilazione di pagamento, con la conseguenza che tutte le vendite così fatturate rientravano nella previsio ne AVV_NOTAIO‘art. 1 AVV_NOTAIOe condizioni generali di polizza, quali fatture concorrenti alla formazione AVV_NOTAIO‘ammontare del fatturato assicurabile ai fini AVV_NOTAIOa determinazione del premio.
Sotto il secondo profilo (con riguardo al carattere irragionevole del risultato esegetico cui avrebbe condotto la diversa interpretazione prospettata dalla società ricorrente), deve poi rilevarsi che quest’ultima interpretazione sarebbe stata d ‘ ostacolo tanto alla possibilità di apprezzamento, sul piano processuale, AVV_NOTAIO‘ adempimento AVV_NOTAIO‘ obbligo di comunicare il fatturato, in mancanza di un criterio certo per distinguere, al di là AVV_NOTAIOe personali deduzioni AVV_NOTAIOa società assicurata, le fatture a rimessa dRAGIONE_SOCIALE con dilazione di pagamento a scadenza non indicata (da considerare nel computo del fatturato assicurabile) da quelle pure a rimessa dRAGIONE_SOCIALE saldate in contanti all’atto AVV_NOTAIO’emissione (da detrarre dal computo medesimo), quanto alla possibilità di ancorare a criteri obiettivi, sul piano sostanziale, l’operatività del principio di globalità.
1.1.d. La plausibilità AVV_NOTAIO‘interpretazione del contratto fornita dal giudice del merito non è poi messa in forse né dalla causa del contratto di assicurazione contro i rischi del credito commerciale (quale contratto che può avere ad oggetto le sole operazioni di vendita o di fornitura di beni o di prestazione di servizi per le quali sia prefigurabile un rischio
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di insolvenza o di inadempimento a carico AVV_NOTAIO‘ assicurato), né dalla considerazione AVV_NOTAIOe ulteriori condizioni contrattuali relative al fatturato assicurabile e alla revisione annuale del premio.
La necessità AVV_NOTAIOa sussistenza del rischio ai fini AVV_NOTAIOa validità del contratto di assicurazione (arg. ex art. 1895 cod. civ.) costituiva, nella fattispecie in esame, il fondamento AVV_NOTAIOe previsioni che circoscrivevano la copertura assicurativa (art.2.2.) e, correlativamente, limitavano l’ammontare del fatturato assicurabile (art.1) alle vendite con pagamento dilazionato; tuttavia, con tali clausole e con il loro fondamento non contrastava l’ulteriore previsione aggiunta al contratto attraverso l’Appendice 8 apposta alla polizza, la quale -per come interpretata dal giudice del merito -, proprio al fine di consentire la certa applicazione del principio di globalità e di individuare criteri obiettivi ai quali ancorare l’ adempimento AVV_NOTAIO‘obbligo AVV_NOTAIO‘assicurato di notifica del complessivo ammontare del fatturato assicurabile, aveva convenzionalmente fissato, per tutte le fatture a rimessa dRAGIONE_SOCIALE, la dilazione di pagamento di 120 giorni.
1.1.e. Infine, il carattere speciale AVV_NOTAIOa previsione convenzionale contenuta nell’Appendice 8, quale appendice aggiunta alla polizza, esclude che essa potesse reputarsi (ove interpetrata nel senso prospettato dal giudice del merito) in contrasto con la previsione AVV_NOTAIOe condizioni generali di contratto (art.7.1.) che prescriveva all’ assicurato di inviare all’assicuratore le notifiche in ordine al fatturato assicurabile a mezzo di apposito modulo, nel quale era contemplata la possibilità di detrarre fatture con pagamento in contanti o assegno circolare, eventualmente a rimessa dRAGIONE_SOCIALE.
1.1.f. La circostanza che il giudice del merito abbia fornito una interpretazione AVV_NOTAIOa clausola contrattuale sicuramente plausibile (se
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non decisamente corretta) esclude la possibilità di dolersene in sede di legittimità sol perché la parte che propone la censura aveva interesse a che fosse privilegiata una diversa interpretazione rimasta disattesa.
Il primo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile, in quanto esso, col sostenere la disapplicazione dei criteri ermeneutici contrattuali invece invocati AVV_NOTAIOa parte, si risolve nella mera critica del risultato interpretativo raggiunto dalla Corte di appello e nella non consentita contrapposizione, a quella fornita dal giudice del merito, di una diversa e più favorevole interpretazione del contratto.
2. Con il secondo motivo (« violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1456, 1375, 1901 e 1932 cod. civ., in relazione a ll’art. 360, comma I, n.3, c.p.c., con riferimento agli artt. 7 e 9.1. del contratto di assicurazione »), la sentenza di appello è censurata nella parte in cui ha attribuito all ‘inadempimento accertato a carico AVV_NOTAIO‘ RAGIONE_SOCIALE l’ effetto di determinare lo scioglimento automatico del contratto di assicurazione, avuto riguardo, da un lato, alla rilevanza AVV_NOTAIO‘obbligazione inesattamente adempiuta di comunicazione AVV_NOTAIO‘esatto ammontare del fatturato assicurabile, funzionale alla determinazione AVV_NOTAIOa parte variabile del premio assicurativo (obblig azione qualificata come ‘accessoria’ a quella di pagamento del premio e tale da giustificare ex se la risoluzione del contratto), e, dall’altro lato, alla clausola risolutiva espressa contenuta nell’art.9.1 AVV_NOTAIOe condizioni generali di polizza, dettata con riferimento alle violazioni ‘degli obblighi relativi ai termini e alle modalità di segnalazione e determinazione del fatturato a ssicurabile’, quali stabiliti dall’art.7 AVV_NOTAIOe stesse condizioni generali , che avrebbe comportato la risoluzione del contratto e, per l’effetto, la decadenza AVV_NOTAIO‘assicurato
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dal diritto all’indennizzo, senza necessità di valutare in concreto la gravità AVV_NOTAIO‘ inadempimento.
Il secondo motivo si articola in due sub-motivi.
2.a. Con il primo sub-motivo , la sentenza impugnata è censurata per aver ritenuto che l’inesatto adempimento AVV_NOTAIO ‘ obbligo AVV_NOTAIO ‘ assicurato di comunicare periodicamente all ‘ assicuratore gli elementi variabili in funzione AVV_NOTAIOa determinazione del premio assicurativo comportasse l’automatica risoluzione del contratto, anche in ragione AVV_NOTAIOa clausola risolutiva espressa ad esso apposta.
La ricorrente richiama, al riguardo, il contrario orientamento AVV_NOTAIOa giurisprudenza di legittimità (viene citata, tra le altre, la sentenza n. 4631 del 28/02/2007 AVV_NOTAIOe Sezioni Unite di questa Corte), secondo cui la determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolazione del premio assicurativo), comporta che l ‘ adempimento AVV_NOTAIO ‘ assicurato è adempimento di un ‘ obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell ‘ art. 1901 cod. civ. e, come tale, deve essere valutata tenendo conto del comportamento di buona fede tenuto dalle parti nell ‘ esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione è effettuata e AVV_NOTAIO ‘ importanza AVV_NOTAIO ‘ inadempimento.
La RAGIONE_SOCIALE sostiene che, alla luce di tale orientamento, l’obbligazione di comunicare gli elementi variabili funzionali alla
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determinazione del premio, diversamente da quanto statuito dal giudice di appello, non avrebbe potuto reputarsi accessoria a quella di pagamento del premio, sicché erroneamente sarebbe stato ricondotto all’inadempimento di tale obbligazione l’effetto automatico di scioglimento del rapporto contrattuale senza valutare la condotta esecutiva di buona fede AVV_NOTAIOe parti e l’importanza AVV_NOTAIO‘inadempimento, sulla base di una clausola risolutiva espressa che avrebbe dovuto reputarsi nulla per contrasto con norme imperative di legge.
2.b. Con il secondo sub-motivo del secondo motivo (« violazione e falsa applicazione degli artt. 1375, 1453, 1455, 1456, 1460 comma 2, cod. civ., con riferimento agli artt. 7 e 9.1. del contratto di assicurazione » ), la ricorrente sostiene che quand’anche si dovesse ritenere lecita la clausola risolutiva espressa prevista dall’art.9.1 AVV_NOTAIOa polizza, dovrebbe comunque reputarsi erronea in iure la statuizione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata dRAGIONE_SOCIALE ad escludere la necessità AVV_NOTAIOa valutazione AVV_NOTAIOa gravità AVV_NOTAIO‘ inadempimento, atteso che, anche in presenza di clausola risolutiva espressa, il giudice sarebbe chiamato non solo a constatare la v erificazione AVV_NOTAIO‘evento in essa previsto ma anche ad esaminare, con riferimento al principio di buona fede, il comportamento AVV_NOTAIO‘obbligato, potendo la risoluzione essere dichiarata solo ove sussista (almeno) la colpa di quest’ultimo.
2.1. È fondato il primo sub-motivo del secondo motivo e dal suo accoglimento resta assorbito il secondo sub-motivo.
2.1.a. Questa Corte, con orientamento consolidatosi anche a seguito di pronuncia del suo massimo consesso, ha statuito che nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l ‘ obbligo
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AVV_NOTAIO ‘ assicurato di comunicare periodicamente all ‘ assicuratore gli elementi variabili costituisce un ‘ obbligazione diversa da quelle indicate nell ‘ art. 1901 cod. civ., il cui inadempimento non comporta l ‘ automatica sospensione AVV_NOTAIOa garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza AVV_NOTAIO ‘ inadempimento e di buona fede nell ‘ esecuzione del contratto, senza che assuma rilievo il richiamo, operato con apposita clausola contrattuale, all ‘ art. 1901 cod. civ. con riguardo alla mancata comunicazione AVV_NOTAIOe variazioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi AVV_NOTAIO ‘ art. 1932 cod. civ., in quanto derogatoria AVV_NOTAIOa disciplina legale in senso meno favorevole all ‘ assicurato (cfr. -sulla scia di Cass., Sez. Un., 20/02/2007, n. 4631 -Cass.13/12/2011, n.26783; Cass.19/12/2013, n. 28472; Cass.17/11/2021, n. 35042).
2.1.b. Secondo la RAGIONE_SOCIALE, questo orientamento AVV_NOTAIOa giurisprudenza di legittimità -asseritamente richiamato in modo inconferente dalla RAGIONE_SOCIALE -non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie in esame, nella quale si sarebbe imputata all’assicurata la violazione del « principio di globalità », ovverosia di un « principio cardine del diritto assicurativo, la cui violazione per espressa previsione contrattuale, viene sanzionata con la risoluzione del contratto » (v., in particolare, p.23 del controricorso).
A tale obiezione è, però, agevole replicare che, nella fattispecie in esame, viene in considerazione un contratto di assicurazione contro i danni con previsione di determinazione del premio in base ad elementi variabili , nell’ambito del quale la clausola risolutiva espressa è stata pattuita proprio con riferimento alle violazioni ‘degli obblighi relativi ai termini e alle modalità di segnalazione e determinazione del fatturato assicurabile’ (art.9.1.), ovverosia per il caso di inesatto adempimento,
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da parte AVV_NOTAIO‘assicurata, AVV_NOTAIO ‘ obbligo di comunicare periodicamente all ‘ assicuratrice gli elementi variabili in funzione AVV_NOTAIOa determinazione del premio assicurativo.
Pertanto, si rientra pienamente nell’or bita di operatività del surricordato principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (e reiteratamente ribadito a Sezione semplice), alla stregua del quale va esclusa la stessa validità, per contrasto con norme imperative di legge, AVV_NOTAIOa regola contrattuale invocata dalla società controricorrente.
2.1.c. Dando doverosa continuità al predetto orientamento -e portandolo alle sue ulteriori specificazioni -vanno, infatti, affermati i seguenti principi:
nei contratti di assicurazione contro i danni con clausola di regolazione del premio, non sussiste rapporto di accessorietà tra l’obbligazione di pagamento del premio e l’obbligazione di comunicare periodicamente all’assicuratore gli elementi variabili ; quest’ultima, infatti, è un’obbligazione diversa e autonoma rispetto a quelle indicate nell’art.1901 cod. civ., sicché il suo inadempimento non può produrre automaticamente gli effetti previsti -con norma imperativa di carattere inderogabile -dalla cita ta disposizione codicistica per l’ipotesi di mancato pagamento del premio, tra cui quello AVV_NOTAIOa risoluzione di diritto del contratto di assicurazione;
b) al contrario, nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, da parte AVV_NOTAIO‘assicurato, AVV_NOTAIO‘obbligazione di comunicare periodicamente all’assicuratore gli elementi variabili in funzione AVV_NOTAIOa determinazione del premio, la sospensione o la cessazione AVV_NOTAIOa garanzia assicurativa (per effetto, rispettivamente, AVV_NOTAIOa formulazione di una eccezione di inadempimento da parte AVV_NOTAIO‘assicuratore o di
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risoluzione del contratto) presuppongono necessariamente, secondo le regole generali, la previa valutazione AVV_NOTAIOa condotta esecutiva di buona fede AVV_NOTAIOe parti e AVV_NOTAIO‘importanza AVV_NOTAIO‘inadempimento, funzionali a verificare se le variazioni non comunicate abbiano una rilevanza tale da aver comportato un’apprezzabile alterazione del rapporto di adeguatezza tra rischio e premio;
c) nell’ipotesi in cui venga introdotta nel contratto di assicurazione una clausola che, eventualmente mediante richiamo all’art.1901 cod. civ. (o, come nella specie, mediante previsione espressa di risoluzione di diritto ex art.1456 cod. civ.), stabilisca, con riguardo alla mancata comunicazione AVV_NOTAIOe variazioni, una disciplina contrattuale specifica, diversa da quella legale appena illustrata, prevedendo l’automatica sospensione AVV_NOTAIOa garanzia o, persino, l’automatica risoluzione di diritto del contratto di assicurazione, la clausola medesima deve reputarsi nulla ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1932, primo comma, cod. civ., in quanto derogatoria AVV_NOTAIOa disciplina legale in senso meno favorevole all’assicurato; in tal caso, infatti, la disciplina pattizia non pone una dero ga a norme dispositive (e, pertanto, derogabili dall’autonomia privata) ma si pone in contrasto con norme imperative (dunque, inderogabili) dalle quali viene automaticamente sostituita (art. 1932, secondo comma, cod. civ.).
2.1.d. Applicando questi principi di carattere generale al caso di specie, deve accogliersi il primo sub-motivo del secondo motivo (con assorbimento del secondo sub-motivo), e, cassata la sentenza in relazione al motivo accolto, la causa deve essere rinviata al giudice del merito perché, attenendosi agli enunciati principi, riesamini le domande e le eccezioni AVV_NOTAIOe parti, previa valutazione AVV_NOTAIOa condotta di buona fede da loro tenuta nell’esecuzione del contratto e
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AVV_NOTAIO‘importanza AVV_NOTAIO‘accertato inesatto adempimento AVV_NOTAIO‘assicurata all’obbligo di comunicazione periodica del fatturato assicurabile in funzione AVV_NOTAIOa determinazione AVV_NOTAIOa parte variabile del premio assicurativo.
L’ accoglimento, nei termini precisati, del secondo motivo comporta altresì l’ assorbimento del terzo, da reputarsi subordinato al precedente, con il quale (deducendo la violazione degli artt. 1456 e 1458 cod. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso), la società ricorrente, per l’ipotesi che fosse valida la clausola risolutiva espressa apposta al contratto, ha invocato la cassazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata nella parte in cui non ne ha escluso l’efficacia con riguardo alle prestazioni dovute dalla società assicuratrice precedentemente alla data di comunicazione AVV_NOTAIOa dichiarazione di volersene avvalere (30 ottobre 2012), avuto riguardo al principio per cui l’ effetto retroattivo AVV_NOTAIOa risoluzione viene meno nei contratti ad esecuzione continuata o periodica.
In definitiva, va accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso, va dichiarato assorbito il terzo e inammissibile il primo.
Cassata la gravata sentenza in relazione al motivo accolto, la causa va rinviata ad altra Sezione AVV_NOTAIOa Corte di appello di Roma, comunque in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo e dichiara inammissibile il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione AVV_NOTAIOa Corte di appello di Roma, comunque in diversa composizione.