Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6142 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6142 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 21345-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 84/2020 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/06/2020 R.G.N. 21/2020;
Oggetto
R.G.N. 21345/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 84/2020 della Corte d’appello di Campobasso che, in accoglimento del gravame di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione del Tribunale della medesima sede, ha ritenuto infondata la pretesa creditoria fatta valere da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con note di rettifica, relative ai mesi da maggio a settembre 2016 nonchè ottobre e novembre 2017, e con avviso di addebito con cui era stato chiesto il pagamento dei contributi di cui alle suddette note.
Resiste RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 dicembre 2025, il Collegio ha riservato il termine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE
Si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1776, della legge n. 296/2006, degli artt. 5, comma 2, lettera a), e 7, comma 3, del DM 24.10.2007, per essere stato ritenuto che non osta alla fruizione di agevolazioni contributive un Durc interno negativo qualora la regolarizzazione sia intervenuta dopo il termine di 15 giorni di cui all’invito a regolarizzare dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in ipotesi di conclusione della procedura di accoglimento dell’istanza di rateazione dopo il decorso di tale termine.
Emerge dalla sentenza:
-in data 27.11.2017 la società aveva ricevuto invito a regolarizzare la posizione contributiva di due dipendenti, che
erano stati assunti a dicembre 2015 usufruendo delle agevolazioni di cui alla legge n. 190/2014, per omesso versamento dei contributi di giugno e luglio 2017;
-il 12.12.2017 aveva chiesto una rateizzazione, che RAGIONE_SOCIALE aveva concesso il 15.12.2017;
-la prima rata, scadente il 25.12.2017, era stata pagata il primo giorno non festivo successivo, cioè il 27.12.2017;
-pagata nei termini anche la seconda rata, l’importo residuo era stato versato integralmente, avendo la società rinunciato alla rateazione;
-il 3 marzo 2018 ed il 28 marzo 2018 RAGIONE_SOCIALE aveva notificato le note di rettifica, dis conoscendo l’intera agevolazione contribuiva goduta;
-l’istanza di annullamento in autotutela della società era stata respinta perché il versamento della prima rata non era stato eseguito nei termini;
-era stato quindi notificato avviso di addebito;
-la società, con due ricorsi, aveva impugnato le note di rettifica e l’avviso di addebito ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, costituendosi, aveva sostenuto che, per sanare le irregolarità contributive, era stato concesso termine sino al 12.12.2017 ex art. 7, comma 3, del DM 24.10.2007 ed a tale data la opponente si era limitata a presentare istanza di rateizzazione, adempimento insufficiente per la attestazione di regolarità contributiva, perché sarebbe stato necessario che intervenisse anche il parere favorevole dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ;
-il Tribunale aveva respinto il ricorso, aderendo alla tesi dell’Istituto.
La Corte ha riformato la decisione, affermando che non può legittimamente sostenersi che entro la scadenza dei 15 gg l’istanza di rateizzazione dovesse essere vagliata positivamente
dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pena la sua inefficacia, come dimostra, tra le altre cose, il fatto che lo stesso Istituto l’aveva accolta il 15.12.2017, in quanto, diversamente argomentando, si sarebbe rimessa la regolarizzazione ad un adempimento dell’Istituto per il cui compimento non era previsto un termine, adempimento che, quindi, avrebbe potuto, in astratto, essere adottato anche ben oltre 15 giorni dal deposito dell’istanza.
L’art. 1 della legge n. 296/2006, al comma 1175, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione RAGIONE_SOCIALE sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva. Il successivo comma 1176 prevede, poi, che ‘con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo’.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione del DM 24 ottobre 2007, che aveva invocato costituendosi nel giudizio di primo grado e sulla cui base la sentenza gravata ha deciso.
In particolare il ricorso censura la lettura data dalla Corte all’art. 5, in forza del quale, ‘…2.La regolarità contributiva sussiste … in caso di: a) richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole…’ ed all’a rt. 7, secondo cui, ‘in mancanza dei requisiti di cui all’art. 5 gli Istituti,
le RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e gli RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, …., invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni’, poiché secondo l’Istituto, nel termine di 15 giorni non solo deve essere inoltrata la domanda di rateazione ma deve intervenire anche la decisione.
La doglianza è da respingersi.
In base all’art. 5 va considerato in posizione di regolarità contributiva colui che ha avanzato istanza di rateizzazione che venga accolta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE: ciò significa che, nella specie, nel momento in cui l’istanza di rateizzazione, presentata dalla società nel rispetto del termine quindicinale, è stata accettata, la parte era da considerarsi in posizione di regolarità contributiva. Che la decisione dell’Istituto sia intervenuta dopo la scadenza dei 15 giorni dalla notifica dell’invito a regolarizzare non può incidere nel senso preteso in ricorso, perché, con l’accettazione, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha posto in essere quella condizione che fa sì che si consideri integrata la regolarità contributiva. Diversamente argomentando, la regolarizzazione verrebbe rimessa ad un adempimento dell’Istituto, che potrebbe, in astratto, essere adottato anche ben oltre 15 giorni dal deposito dell’istanza. In sostanza, la possibilità per il singolo di mettere in regola la propria posizione dopo la notifica dell’invito ricorrendo alla rateazione del debito sarebbe esposta all’alea dei tempi di risposta dell’Ente interessato, finendo così per dipendere non dalla volontà e dal comportamento della parte privata ma da fattori esterni alla sua sfera di controllo e rientranti nella sfera di controllo dello stesso Ente che ha notificato l’irregolarità e si duole della omessa regolarizzazione. Alle medesime conclusioni si perviene sulla scorta del DM 30 gennaio 2015 (rispetto ad omissioni contributive riferite all’anno 2017), che non è, come detto, quello su cui si sono pronunciati
i Giudici di merito e su cui si sono appuntate le doglianze in questa sede.
Anche ai sensi del DM 30 gennaio 2015, la regolarità contributiva sussiste, tra le altre ipotesi, in caso di rateizzazioni concesse dall’Istituto (art.3); è previsto altresì che, laddove non sia possibile attestare la regolarità in tempo reale, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE trasmettono al soggetto interessato un invito a regolarizzare, a fronte del quale la parte, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni (art.4).
Ne consegue che, una volta che RAGIONE_SOCIALE ha ammesso la parte alla rateizzazione, la posizione dell’interessato è da qualificarsi regolare, non rilevando, in senso contrario, che l’Ente assuma il provvedimento dopo la scadenza dei 15 giorni, perché, con l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione, si realizza quella condizione che fa sì che, ai sensi dell’art. 3, si consideri integrata la regolarità contributiva. Ragionare in senso contrario significherebbe rimettere, di fatto, la possibilità di regolarizzare me diante rateazione alla volontà e capacità dell’Istituto di evadere la pratica in tempo utile rispetto al termine di cui all’art.4, ossia si farebbe dipendere la regolarizzazione non dalla condotta dell’interessato bensì da un comportamento dell’Istituto.
Il ricorso va, pertanto, respinto, con condanna al pagamento delle spese secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo. Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2500,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME