Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30273 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25226-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2024
CC
avverso la sentenza n. 421/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 28/04/2022 R.G.N. 689/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 28.4.2022, la Corte d’appello di Palermo, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di addebito con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le aveva ingiunto il pagamento di somme rivenienti dalla revoca RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni contributive ex l. n. 190/2014, godute nel periodo gennaio 2017-febbraio 2018;
che avverso tale pronuncia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 19.9.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico articolato motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1, commi 1175-1176, l. n. 296/2006, 4, d.l. n. 34/2014 (conv. con l. n. 78/2014), e 4, d.m. 30.1.2015, per avere la Corte di merito ritenuto, pur riconoscendo che l’ammissione tardiva alla rateizzazione dei debiti contributivi non poteva costituire circostanza ostativa al rilascio del c.d. DURC, che il solo fatto RAGIONE_SOCIALE‘omesso tempestivo versamento RAGIONE_SOCIALEe contribuzioni relative all’anno 2017 valesse di per sé a giustificare la revoca RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni contributive in
questione, così attribuendo al rilascio del DURC una inammissibile valenza retroattiva;
che il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata correttamente fatto applicazione dei principi di diritto enunciati da Cass. n. 27107 del 2018, secondo cui l’irrituale svolgimento del procedimento amministrativo volto alla regolarizzazione dei versamenti contributivi non può determinare a carico degli enti previdenziali l’inesigibilità RAGIONE_SOCIALEe consequenziali differenze contributive, gravando sul datore di lavoro gli obblighi inerenti alla regolarità contributiva ed essendo quest’ultima presupposto RAGIONE_SOCIALE ‘applicazione degli sgravi;
che, sotto questo profilo, va rimarcato che, prevedendo l’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, che ‘i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali’, affatto correttamente i giudici territo riali, una volta accertato l’esistenza di una irregolarità nel pagamento dei contributi per il periodo in questione (cfr. pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), hanno reputato legittima l’ingiunzione di pagamento degli sgravi fruiti per quell’anno, discendendo tale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC, ma semplicemente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post ) di una irregolarità che di per sé è ostativa alla fruizione degli sgravi (cfr. in tal senso già Cass. n. 12591 del 2024, in motivazione);
che, argomentando diversamente, si verrebbe ad attribuire al rilascio del DURC un valore costitutivo che esso non può logicamente possedere, trattandosi di atto di certazione
inerente ai rapporti contributivi che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materia previdenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione, resta sempre demandata all ‘accertamento giudiziale la verifica RAGIONE_SOCIALEa reale consistenza RAGIONE_SOCIALEe situazioni di fatto e di diritto oggetto RAGIONE_SOCIALEa certazione, trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege (cfr. in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768 del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE svolto apprezzabile attività difensiva oltre il deposito RAGIONE_SOCIALEa procura in calce al ricorso notificatogli;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19.9.2024.