SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 74 2026 – N. R.G. 00000520 2025 DEPOSITO MINUTA 20 02 2026 PUBBLICAZIONE 20 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO
La Corte d’Appello di Torino, sezione RAGIONE_SOCIALE, composta da
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel.
all’esito dell’udienza del 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa avente R.G. n. 520/2025 promossa
DA
in persona del AVV_NOTAIO pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del notaio di Roma, rep. n. 37875 e racc. n. 7313, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale di Torino in INDIRIZZO
APPELLANTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in INDIRIZZO a Novara, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliata P.
APPELLATA
avente ad oggetto Obbligo contributivo del datore di RAGIONE_SOCIALE CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d’udienza del 18 febbraio 2026
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CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE 1) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 settembre 2025 l ha proposto appello avverso la
sentenza n. 219/2015, pubblicata il 16 settembre 2025, con cui il Tribunale di Novara, nel definire i ricorsi riuniti iscritti ai nn. R.G. 904/2024 e 139/2025 proposti da aveva dichiarato non dovuti gli importi richiesti dall negli avvisi d’addebito nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, a titolo di recupero di agevolazioni contributive fruite dal 05/2023 al 12/2023, che secondo l’ente non spettavano alla società.
Tale impresa aveva adìto il Tribunale di Novara per far accertare la non debenza degli importi richiesti nei predetti avvisi d’addebito, rappresentando di operare nel settore dell’estetica e dell’onicotecnica mediante servizi al pubblico e di aver condotto, limitatamente al 2020, anche un’attività di ristorazione, avvalendosi del dipendente dimessosi il 2 novembre 2020, al quale era stata
corrisposta, il 16 settembre 2021, la somma di € 1.549,98, a titolo di A.N.F..
A detta RAGIONE_SOCIALE ricorrente, tale importo era stato compensato sulla contribuzione dovuta nel mese di versamento e, a seguito RAGIONE_SOCIALE successa contestazione da parte dell’ di aver operato la compensazione mediante utilizzo del modello F24 senza procedere alla contestuale rettifica RAGIONE_SOCIALE comunicazioni periodiche, era stata effettuata la regolarizzazione, tanto che l aveva confermato che il credito poteva essere chiesto a rimborso o in compensazione con le successive denunce, ed erano state versati gli importi frattanto iscritti a ruolo.
La società aveva, altresì, dedotto che, in seguito, l’ente previdenziale aveva emesso otto note di rettifica, per il periodo da maggio a dicembre del 2023, ritenendo non spettanti le agevolazioni contributive, previste per l’assunzione di lavoratori under 30 ai sensi dell’art. 27 del d.l. n. 48/2023, per irregolarità contributive, ed aveva notificato i predetti avvisi d’addebito per la restituzione di quanto fruito.
Nel ritenere l’insussistenza di irregolarità sostanziali sotto il profilo contributivo e di aver rispettato l’art. 1, comma 1175, RAGIONE_SOCIALE l. n. 296/2006, aveva domandato la declaratoria di non debenza RAGIONE_SOCIALE somme richieste dall negli avvisi d’addebito opposti.
Nel costituirsi nei giudizi di I grado, l’ aveva valorizzato il dato RAGIONE_SOCIALE compensazione di un credito che la società ricorrente non aveva, in quanto non presenti alcun DM10 passivo né alcuna regolarizzazione a credito, tanto che era stato emesso l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA non opposto e saldato solo l’8 marzo 2024. A seguito dell’emissione di D.U.R.C. irregolari erano stati disconosciuti i benefici contributivi dichiarati con l del mese di competenza e ne era stata richiesta la restituzione con le note di rettifica da maggio 2023 a dicembre 2023, non saldate, e mediante successiva emissione degli avvisi d’addebito opposti.
Aveva domandato il rigetto RAGIONE_SOCIALE domande avanzate dalla ricorrente società.
Nella gravata sentenza di I grado l’accoglimento del ricorso è stato fondato sull’esegesi dell’art. 1, commi 1175, 1175 bis e 1176, RAGIONE_SOCIALE l. n. 296/2006, dei dd.mm. 24 ottobre 2007 e 30 gennaio 2015 e del d.l. n. 19/2024 conv. dalla l. n. 56/2024, da cui poteva evincersi la spettanza dei benefici contributivi anche in caso d’irregolarità meramente formali e sanate mediante regolarizzazione, e sul dato che la società aveva sanato la propria posizione contributiva mediante presentazione, il 3 aprile 2024, RAGIONE_SOCIALE comunicazione di regolarizzazione del flusso di un credito sostanzialmente sussistente e l’ aveva comunicato l’avvenuta regolarizzazione presentata per il periodo 11/2020.
Secondo il Tribunale, in sostanza, al momento di emissione degli avvisi di addebito la posizione contributiva RAGIONE_SOCIALE società doveva considerarsi regolare e non vi sarebbe stata ragione per disconoscere i benefici contributivi fruiti dalla ricorrente.
Ha proposto appello l sul punto di motivazione relativo alla ritenuta regolarità RAGIONE_SOCIALE posizione contributiva, sottolineando che la società aveva compensato un credito insussistente, stante la mancanza di alcun modello TARGA_VEICOLO passivo e di alcuna regolarizzazione a credito, e che il correlato avviso d’addebito non era stato impugnato ed era stato saldato solo l’8 marzo 2024.
Sicché, secondo l’istituto, a seguito dell’emissione dei DURC irregolari erano stati disconosciuti i benefici contributivi dichiarati con l del mese di competenza e ne era stata richiesta la restituzione con le note di rettifica da maggio a dicembre del 2023 e la successiva emissione degli avvisi d’addebito opposti.
Ha sottolineato che la violazione non era solo formale, ma sostanziale, stante il mancato rispetto del termine entro cui inviare i flussi o le rettifiche, e che, a tutto concedere, non era avvenuta alcuna regolarizzazione nei termini concesso dall’istituto.
Ha domandato il rigetto del ricorso proposto in I grado dalla società
L’appellata, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per intervenuta formazione di giudicato interno e conseguente carenza d’interesse ad agire per omessa impugnazione del punto di motivazione in cui era ritenuto il carattere meramente formale RAGIONE_SOCIALE violazione quale autonoma ratio decidendi , ha chiesto la conferma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di I grado, riecheggiando la sussistenza sostanziale del credito ed il regolare pagamento di contributi e premi assicurativi, in aderenza all’art. 1 comma 1175 RAGIONE_SOCIALE l. n. 296/2006.
La causa, di natura documentale, è stata discussa in forma orale all’udienza del 18 febbraio 2026 e, all’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, è stata decisa con lettura del suesteso dispositivo.
2) MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Va premesso che la società operante nel settore dell’estetica e solo nel 2020 anche in quello ristorativo, ha versato il 16 settembre 2021 al dipendente
dimessosi il 2 novembre 2020, gli A.N.F. per € 1.549,98, ponendo il relativo importo in compensazione con i contributi dovuti, l ha ritenuto insussistente il credito emettendo l’avviso d’addebito n. 37320220000946216, non impugnato e saldato l’8 marzo 2024 ed ha poi inviato le note di rettifica RAGIONE_SOCIALE agevolazioni contributive fruite dalla società da maggio a dicembre 2023 per assunzione di lavoratori under 30 a causa RAGIONE_SOCIALE ritenuta irregolarità contributiva, facendo seguire gli avvisi d’addebito opposti per il recupero.
In merito all’eccezione d’inammissibilità dell’appello per formazione di giudicato interno sull’accertamento, contenuto nel paragrafo n. 2 RAGIONE_SOCIALE sentenza, in ordine all’esistenza di violazioni di natura meramente formale, con esclusione di valenza sostanziale, va osservato che la formazione del giudicato su un capo RAGIONE_SOCIALE sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e diritto; conseguentemente l’acquiescenza alle parti di sentenza non impugnata non si verifica quando esse siano conseguenziali con altra e trovino in essa il presupposto.
Invero, ai fini dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE questioni, di fatto o diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non contestate in appello, è necessario che la statuizione affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma giuridica che ad esso ricolleghi un determinato effetto giuridico.
In altre parole la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può portare alla formazione di giudicato interno solo nel caso in cui queste assurgano a capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente.
Tale situazione invece non si verifica allorquando si sia in presenza di mere argomentazioni o RAGIONE_SOCIALE valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un unico capo RAGIONE_SOCIALE decisione.
Nel caso di specie l’appellante ha censurato la pronuncia di I grado laddove ha ritenuto insussistenti violazioni contributive ostative al rilascio del D.U.R.C. ed alla fruizione di agevolazioni contributive ed ha sottolineato nel corpo dell’atto, a prescindere dal punto esplicitamente indicato come impugnato, l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza in cui aveva ritenuto una violazione solo formale insuscettibile di pregiudicare le agevolazioni.
E’ evidente che la statuizione contenuta nella sentenza di I grado sulla natura RAGIONE_SOCIALE violazione è correlata a quanto indicato al paragrafo 3 a proposito RAGIONE_SOCIALE illegittimità RAGIONE_SOCIALE note di rettifica e dei correlati avvisi d’addebito impugnati e non costituisce affatto un capo autonomo di sussunzione di un fatto sotto una norma giuridica che disciplini un certo effetto indipendente.
L’eccezione di inammissibilità va, dunque, respinta.
Alla questione sottesa alla presente controversia trova applicazione l’art. 1, comma 1175 e segg., RAGIONE_SOCIALE l. n. 296/2006, che subordina l’accesso ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di RAGIONE_SOCIALE e legislazione RAGIONE_SOCIALE al possesso, da parte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni in tali materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela RAGIONE_SOCIALE condizioni di RAGIONE_SOCIALE nonché di salute e sicurezza nei luoghi di RAGIONE_SOCIALE individuate con decreto del RAGIONE_SOCIALE, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle RAGIONE_SOCIALE e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Resta espressamente fermo il diritto ai benefici in esame, in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché RAGIONE_SOCIALE violazioni accertate, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base RAGIONE_SOCIALE specifiche disposizioni di legge e, in relazione alle violazioni amministrative non regolarizzabili, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
E’ stata demandata ad un decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti RAGIONE_SOCIALE comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la definizione RAGIONE_SOCIALE modalità di rilascio, dei contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva e RAGIONE_SOCIALE tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela RAGIONE_SOCIALE condizioni di RAGIONE_SOCIALE non ostative al rilascio del documento.
Mediante il d.m. 24 ottobre 2007 del RAGIONE_SOCIALE, premesso che il possesso del D.U.R.C. era richiesto ai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ai fini RAGIONE_SOCIALE fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di RAGIONE_SOCIALE e legislazione RAGIONE_SOCIALE previsti dall’ordinamento nonché ai fini RAGIONE_SOCIALE fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria, è stato indicato che la regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali sotto condizione RAGIONE_SOCIALE correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici, RAGIONE_SOCIALE
corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti e dell’inesistenza di inadempienze in atto, anche in caso di rateizzazione, sospensione di pagamenti a seguito di disposizioni legislative o istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
Nel successivo d.m. 30 gennaio 2015 del medesimo RAGIONE_SOCIALE è stato indicato che la verifica RAGIONE_SOCIALE regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione RAGIONE_SOCIALE relative denunce retributive.
Si ricava un quadro in cui viene dato rilievo, ai fini RAGIONE_SOCIALE fruizione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni contributive normativamente previste, all’effettivo pagamento dei contributi dovuti, in relazione ai quali la società è sempre stata ottemperante e non ha mai utilizzato in compensazione crediti insussistenti, osservato che quanto corrisposto legittimamente al dipendente a titolo di A.N.F., come noto anticipato dal datore di RAGIONE_SOCIALE e a carico dell è stato ritenuto dall effettivo credito da usare in compensazione o da rimborsare, pur in assenza del relativo modello dichiarativo o di rettifica.
Del resto il D.U.R.C., mero documento che attesta l’effettivo versamento dei contributi e premi dovuti, non viene rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziali, inerenti gli obblighi contributivi, non potendo rilevare meri errori connessi nelle denunce contributive, come previsto dal D.M. del 30 gennaio 2005.
Sicchè in tale quadro le rettifiche operate dall in ordine alle agevolazioni contributive relative al periodo maggio-dicembre del 2023, che scontano un omesso accertamento sulla natura del credito in compensazione al cospetto di crediti legittimamente portati in precedenza in compensazione, pur a fronte di mancanze formali insuscettibili di pregiudicare il diritto sostanziale, appaiono illegittime, sicché i relativi avvisi d’addebito vengono ad essere, conseguenzialmente, travolti da illegittimità, con la conseguenza che quanto oggetto di recupero ivi indicato non è dovuto alla società ricorrente.
Ne deriva il rigetto dell’appello e la conferma integrale dell’impugnata sentenza del Tribunale di Novara.
In ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo alla natura ed al valore di € 41.525 ed ai parametri medi di ogni singolo scaglione, va seguito il criterio di soccombenza, con conseguente condanna dell
alla rifusione alla società
Al cospetto dell’integrale rigetto dell’appello, va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell’appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma I quater, del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Visto l’art. 437 c.p.c., rigetta l’appello e, per l’effetto conferma l’impugnata sentenza n. 219/2025 del Tribunale di Novara.
Condanna l’ alla rifusione alla società RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in complessivi € 6.946,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.,v.a..
Dichiara la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’ulteriore pagamento, a carico dell’appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Così deciso all’udienza del 18 febbraio 2026
Il Consigliere rel. ed est.
Il AVV_NOTAIO COGNOME
AVV_NOTAIO NOME COGNOME