Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34196 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34196 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19413/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in TRENTO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in CLES INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRENTO n. 55/2023 depositata il 23/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
la Corte di Appello di Trento, con sentenza 23 giugno 2023, n.55, ha, per quanto ancora interessa, affermato che, non avendo NOME COGNOME e NOME COGNOME soccombenti in primo grado nel giudizio che li aveva visti opposti a NOME COGNOME impugnato la decisione del Tribunale con apposito motivo riguardo al capo con cui le spese di CTU erano state poste a loro carico, non vi era luogo, su quel capo, a modifica della decisione la quale era invece da riformarsi, in parziale accoglimento dell’appello, sul merito, con conseguenze anche sulle spese;
NOME COGNOME e NOME COGNOME denunciano la illegittimità della sentenza della Corte di Appello, in parte qua, per violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 336 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. sostenendo che la Corte territoriale, accolto in parte il loro appello, avrebbe dovuto decidere delle spese di CTU a prescindere dalla assenza di una censura involgente specificamente la regolamentazione di tali spese;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
i ricorrenti hanno depositato memoria;
considerato che:
1.il ricorso è fondato.
Il giudice d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese di CTU d’ufficio poiché la sentenza di appello, riformando quella di primo grado, aveva travolto tutte le statuizioni ivi contenute, compresa quella con cui le spese di CTU erano state poste a carico degli originari attori risultati parzialmente vittoriosi in appello, così come previsto dall’art. 336 c.p.c., secondo cui “la riforma [della sentenza
impugnata] ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata’.
Va al riguardo ribadito che ‘il giudice d’appello che riformi la sentenza di prime cure è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., secondo cui il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite, condannando poi per il residuo una delle due parti. In tal caso, l’unitarietà e la globalità del suddetto criterio comportano che, in relazione all’esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale il giudice del gravame è tenuto a provvedere sulle spese, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato. Questa Corte ha precisato altresì che il principio di unitarietà e globalità «come principio regolante le spese attraverso il percorso dei gradi di giudizio, non può peraltro non essere incastonato nelle ulteriori regole che governano il processo»: di conseguenza, «occorre che sussista una effettiva concreta dipendenza tra quanto deciso nella sentenza d’appello e come sono state regolate le spese nella sentenza di prime cure». (Cass. n.37565/2021; Cass. 26/09/2019, n. 23985).
La Corte di Appello, assumendo che il capo della pronuncia di primo grado relativo alla ripartizione delle spese di CTU, fosse, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione, insuscettibile di modifica ha disatteso i superiori principi. È potere dovere del giudice d’appello procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali e quindi delle spese di consulenza tecnica d’ufficio che rientrano nella comune disciplina degli artt. 91 e 92
cod. proc. civ., in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo;
il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere, per la parte oggetto di censura, cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione;
3.il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti precisati in motivazione, rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione.
Roma 28 novembre 2024
Il Presidente NOME COGNOME