Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34564 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 34564 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 24651 – 2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE –P_IVA.P_IVAv.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Bologna, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso per regolamento di giurisdizione.
RICORRENTE
COMUNE RAGIONE_SOCIALE DANIELE del FRIULI -c.f. CODICE_FISCALE – in persona del sindaco pro tempore .
INTIMATO
e
COGNOME
INTIMATO
udita la relazione nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 del consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO;
Fatti di causa
Con atto in data 15.12.2022 la RAGIONE_SOCIALE di NOME citava a comparire dinanzi al Tribunale di Udine il Comune di San Daniele del Friuli e NOME COGNOME.
Con riferimento e nel corso di tale giudizio -iscritto innanzi al Tribunale di Udine al n. 4320/2023 r.g. -l’accomandita attrice ha proposto a questa Corte – ricorso per regolamento di giurisdizione.
Con istanza in data 28.11.2025 -sottoscritta pure da NOME COGNOME – il difensore della società ricorrente ha rappresentato:
che in data 14.12.2024 è deceduto NOME COGNOME, accomandatario della società attrice;
che la figlia, NOME COGNOME, ‘ha manifestato l’intenzione di abbandonare tutto il contenzioso pendente’;
che, ‘di conseguenza, è stata dichiarata l’estinzione del giudizio di merito, pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Trieste, come da ordinanza del Giudice che si allega ( …), nell’ambito del quale era stata sollevata dalle controparti l’eccezione di difetto di giurisdizione che ha dato luogo al (…) regolamento ‘;
che ‘ la società RAGIONE_SOCIALE, trasformata in società RAGIONE_SOCIALE, stata posta in liquidazione, come da visura che si allega ( … ) ‘ ;
che ‘l’attuale rappresentante legale della società è il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che sottoscrive il presente atto ‘ ;
che ‘ nessuna delle controparti risulta costituita in questo giudizio ‘.
Il difensore della società ricorrente e NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, hanno quindi ‘chiesto che il presente giudizio sia dichiarato estinto per sopravvenuta carenza d’interesse , con compensazione delle spese ‘ .
Il P.M. ha formulato -antecedentemente al deposito della summenzionata istanza – le proprie conclusioni (con cui ha chiesto ‘l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, limitatamente alla domanda esperita nei confronti della persona fisica convenuta in giudiz io in solido con la P.A.’) .
Ragioni della decisione
Il proposto regolamento di giurisdizione è inammissibile.
Soccorre in tal senso l’ insegnamento di queste Sezioni Unite secondo cui la proposizione dell ‘ istanza di regolamento di giurisdizione dà luogo ad un procedimento incidentale rispetto al procedimento (principale) in seno al quale l ‘ istanza medesima è stata sollevata; per cui il venir meno di
quest ‘ ultimo travolge necessariamente il primo, non sussistendo più il presupposto necessario per il suo svolgimento, con conseguente inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. sez. un 19.12.2007, n. 26734 ((Rv. 601102 – 01); Cass. sez. un. 30.5.2005, n. 11328 (Rv. 580908 – 01), secondo cui la proposizione dell ‘ istanza di regolamento di giurisdizione dà luogo ad un procedimento incidentale rispetto al procedimento (principale) in seno al quale l ‘ istanza medesima è stata sollevata; per cui il venir meno di quest’ultimo – nella specie, a seguito della dichiarata estinzione – travolge necessariamente il primo, non sussistendo più il presupposto necessario per il suo svolgimento, con conseguente inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse) .
Il Comune di San Daniele del Friuli e NOME COGNOME non hanno svolto difese; pertanto, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di giurisdizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte Suprema di cassazione il 16 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME