Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 28587 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 28587 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 22962 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da
COGNOME NOME ( C.F.: CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F.:
rappresentato e difeso dall’avvocato CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C .F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
NOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore
TROVATO NOME NOMEC.F.: non indicato)
-intimati-
per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale Di Vercelli, iscritto al n. 1046 dell’anno 2024 del R.G. ; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 24 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza di regolamento.
Fatti di causa
Il Comune di Cigliano (VC) ha instaurato un procedimento per « accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e/o 696 bis c.p.c. », davanti al Tribunale di Vercelli, in vista di una eventuale azione di responsabilità professionale da proporsi nei confronti dell’architetto NOME, in relazione ad un appalto pubblico in cui quest’ultimo aveva assunto l’incarico di progettista. Il convenuto, nel contestare il fondamento della richiesta cautelare e, in particolare, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla prospettata azione di responsabilità (a suo dire rientrante nella giurisdizione del giudice contabile, avendo egli svolto, altresì, l’attività di direttore dei lavori), ha evocato in giudizio, per essere garantito, la propria assicuratrice della responsabilità civile, RAGIONE_SOCIALE, nonché, quali responsabili concorrenti, il geometra COGNOME e l’ingegnere M.T..
Dopo la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, il P. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, assumendo che la controversia spetterebbe alla giurisdizione del giudice contabile Corte dei Conti del Piemonte.
Il Comune di Cigliano ha resistito con controricorso, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per regolamento di
giurisdizione o, in subordine, rigettarsi lo stesso, essendo stata la domanda cautelare correttamente proposta al giudice ordinario.
Il Regis ha, a sua volta, resistito con controricorso, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per regolamento di giurisdizione o, in subordine, il suo accoglimento, con dichiarazione della giurisdizione del giudice contabile.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio.
L’Ufficio della Procura AVV_NOTAIO ha presentato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Ragioni della decisione
1. Il ricorso per regolamento di giurisdizione è inammissibile. Secondo un risalente e consolidato indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte, mai contraddetto e che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare, infatti, « il provvedimento del giudice che dispone un mezzo di istruzione preventiva non è suscettibile di essere impugnato con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost, trattandosi, come risulta dall ‘ art. 698 c.p.c., di un provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e della strumentalità; consegue che è inammissibile l ‘ istanza di regolamento preventivo di giurisdizione nel procedimento di istruzione preventiva, non potendo logicamente ritenersi che la Cassazione possa decidere sulla questione di giurisdizione in via preventiva, in un caso in cui non sarebbe esperibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. e, dunque, prospettabile la questione di giurisdizione in sede di
impugnazione » (Cass., Sez. U, n. 11133 del 11/11/1997; conf.: Cass., Sez. U, n. 12038 del 28/11/1997; Sez. U, n. 7129 del 21/07/1998; Sez. U, n. 12304 del 05/07/2004; Sez. U, n. 12305 del 05/07/2004; Sez. 2, n. 17058 del 19/08/2005; da ultimo, con specifico riferimento alla consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696 bis c.p.c.: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 14301 del 20/06/2007).
Nella specie, non vi è dubbio che il procedimento nel corso del quale è stata avanzata la presente istanza di regolamento di giurisdizione sia qualificabile come procedimento di istruzione preventiva.
Di conseguenza, tale istanza è in radice inammissibile, anche a prescindere da ogni considerazione in ordine alla circostanza che la domanda cautelare risulta proposta in relazione ad un giudizio di merito relativo alla dedotta responsabilità del P. per lo svolgimento del solo incarico di progettista, senza alcun riguardo all’attività dallo stesso svolta come direttore dei lavori.
È appena il caso di osservare che non possono ritenersi idonee a giustificare una rimeditazione dell’indirizzo di questa Corte appena richiamato neanche le considerazioni svolte nella memoria depositata dal ricorrente in vista dell’adunanza camerale, dire tte a sostenere l’ammissibilità del regolamento proposto, in virtù della natura e delle finalità del procedimento di « consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite » di cui all’art. 696 bis c.p.c., volte a favorire la definizione preventiva, in via di conciliazione, della controversia, che eviti l’instaurazione del giudizio di merito.
La ragione della inammissibilità dell’istanza di regolamento di giurisdizione nell’ambito dei procedimenti di istruzione preventiva deriva dalla natura provvisoria e strumentale dei provvedimenti giudiziari che possono essere emessi nell’ambito degli
stessi, che sono sempre riesaminabili nel corso del giudizio di merito (anche con riguardo a giurisdizione e competenza), il che esclude la possibilità di una loro impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto non può « logicamente ritenersi che la Cassazione possa decidere sulla questione di giurisdizione in via preventiva, in un caso in cui non sarebbe esperibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. e, dunque, prospettabile la questione di giurisdizione in sede di impugnazione ».
Orbene, tali ragioni valgono certamente anche in relazione al procedimento di « consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite » previsto dall’art. 696 bis c.p.c., qualunque sia la natura da riconoscere allo stesso, in quanto esso, come tutti i procedimenti di istruzione preventiva, non può, neanche in relazione alla sua finalità conciliativa, dare luogo a statuizioni di merito impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., certamente non proponibile né avverso il processo verbale di conciliazione eventualmente formato ai sensi dell’art. 696 bis , comma 2, c.p.c., né avverso il decreto del giudice che a tale verbale attribuisce efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 696 bis , comma 3, c.p.c..
È sufficiente ribadire, in proposito, da una parte, il consolidato indirizzo di questa Corte, cui va certamente data continuità, secondo il quale « non costituisce ‘ sentenza ‘ , ai fini ed agli effetti di cui all ‘ art. 111, comma 7, Cost., il provvedimento di rigetto dell ‘ istanza di consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa, il quale non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto alla prova (anche in considerazione dell ‘ assenza del presupposto dell ‘ urgenza, estraneo all ‘ art. 696 bis c.p.c.), né tantomeno la possibilità della conciliazione, essendo, inoltre, ridiscutibile -anche quanto alle spese -nell ‘ eventuale giudizio di merito » (Cass., Sez. 6 – 3, n. 5698 del 07/03/2013; Sez. 6 – 3, n. 12386 del 21/05/2018) e,
dall’altra parte, le tuttora attuali e condivisibili considerazioni contenute nella motivazione del precedente già richiamato, costituito da Cass., Sez. U, n. 14301 del 20/06/2007, che, nell’esaminare una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente (avendo esso avuto riguardo ad un procedimento in cui erano stati richiesti, come nella specie, « accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., e consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. »), ha espressamente affermato: a) che la « tesi della natura decisoria e definitiva del provvedimento di ammissione della consulenza tecnica preventiva, di cui all ‘ art. 696 bis c.p.c., è manifestamente infondata, dovendo invece affermarsi che anche esso, come tutti gli altri relativi ad atti di istruzione preventiva, ha carattere provvisorio e strumentale, con la conseguenza che da una parte non è ammissibile, per le ragioni dette, il ricorso straordinario per Cassazione a norma dell ‘ art. 111 Cost., comma 7, e dall’altra che non sono ammissibili i regolamenti di competenza e di giurisdizione »; b) che « l ‘ art. 696 bis c.p.c., avente ad oggetto la ‘ consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ‘ , è stato aggiunto (dall ‘ art. 2, comma 3, lett. e bis), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con L. n. 80 del 2005, a decorrere dal le marzo 2006) tra i ‘ procedimenti di istruzione preventiva ‘ , già previsti dal codice di rito, per cui non vi è ragione per non ritenere che ne condivida la natura »; c) che « la regola di cui all ‘ art. 698 c.p.c., comma 2, rimane applicabile anche a tale consulenza »; d) che, inoltre, « quanto all ‘ osservazione secondo cui la natura decisoria deriverebbe dal fatto che la consulenza preventiva è finalizzata anche alla conciliazione delle parti, va osservato che tale figura (tentativo di conciliazione da parte del c.t.u.) non è sconosciuta nel nostro ordinamento, il quale l ‘ ha prevista per le consulenze contabili (artt. 198, 200 c.p.c.); la dottrina e la giurisprudenza (cfr. Cass. 15/10/2003, n. 15448), che hanno esaminato tale istituto, non hanno mai ritenuto che il
provvedimento di ammissione di una consulenza contabile, con contestuale affidamento al c.t.u., di tentare la conciliazione delle parti, perdesse la natura di provvedimento istruttorio, per assumere quella sostanziale di sentenza per potenziale definitività e decisorietà su diritti soggettivi, con conseguente ricorribilità ex art. 111 Cost., comma 7, ed ammissibilità dei regolamenti di competenza e di giurisdizione », onde « la conciliazione di cui all’art. 696 bis c.p.c. … … come quella di cui all’art. 199 c.p.c., non può essere equiparata, nemmeno sotto il profilo sostanziale ad una sentenza, ed ancor meno lo può essere il provvedimento di ammissione di tale consulenza … … Non essendo tale conciliazione raggiunta davanti al giudice, è necessario che quest’ul timo attribuisca al relativo processo verbale la forza di titolo esecutivo, mentre secondo la condivisibile dottrina maggioritaria eventuali vizi della conciliazione, munita del decreto di efficacia di titolo esecutivo, possono essere fatti valere solo in sede di opposizione all’esecuzione ».
Il ricorso per regolamento di giurisdizione è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., anche in considerazione delle peculiarità della vicenda processuale in esame.
Non sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non integrando il regolamento di giurisdizione un mezzo di impugnazione.
Per questi motivi
La Corte, a Sezioni Unite:
-dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, in favore di ciascuno di essi, in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, in data 24 giugno 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME