Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 460 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 460 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 29634-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– resistente –
nonchè contro
CURATELA FALLIMENTARE RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE
– intimata – per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 13/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO RAGIONE_SOCIALE in persona del AVV_NOTAIO che chiede che codesta Suprema Corte voglia dichiarare l’improcedibilità del regolamento di competenza.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. cron. 9609/2021 depositata il 13 ottobre 2021, con cui il Tribunale di Foggia ha dichiarato la litispendenza del giudizio avente NRG NUMERO_DOCUMENTO con quello iscritto al NRG. NUMERO_DOCUMENTO pendente dinanzi alla Corte di appello di Bari, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato la società opposta, RAGIONE_SOCIALE, alle spese di lite e ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo;
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria difensiva nonché ulteriore memoria ex art. 380-ter cod. proc. civ.;
il P.G. ha concluso chiedendo che questa Corte dichiari l’improcedibilità del regolamento, non avendo la parte ricorrente provveduto a depositare copia autentica del provvedimento impugnato;
la causa, con ordinanza interlocutoria n. 20967/22, è stata rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di acquisire i necessari dati, atteso che dal fascicolo d’ufficio non poteva verificarsi se e in che data l’ordinanza impugnata in questa sede fosse stata
comunicata alle parti, e comunque nei termini rappresentati dal ricorrente;
considerato che:
nel caso in esame, dalla comunicazione acquisita (Cass. n. 24666 del 19/10/2017) tramite la cancelleria del Tribunale di Foggia è emerso che, in data 14 ottobre 2021, l’ordinanza impugnata in questa sede è stata da quell’Ufficio comunicata telematicamente agli indirizzi di posta elettronica certificata di tutti i difensori delle parti costitui il ricorso depositato telematicamente in data 3.12.2021 è privo della relata di notifica;
come da attestazione della cancelleria in data 1.3.2022, «il deposito consiste nei seguenti tre file: 1) ATTO – Id. NUMERO_DOCUMENTO contenente il ricorso in 10 pagine; 2) IR – Id. 5021402 – contenente la nota di iscrizione; 3) DA – Id. NUMERO_DOCUMENTO – pagina di sintesi della trasmissione dei dati. Non ci sono altri allegati»;
risultando che il provvedimento impugnato, peraltro neppure prodotto da nessuna delle parti in questa sede, è stato comunicato, il termine per impugnare non è quello previsto ex art. 327 c.p.c. bensì quello di cui all’art 47, secondo comma, c.p.c.;
tuttavia, non essendo – come già evidenziato – stato depositato dalla parte ricorrente il ricorso munito della relata di notifica n avendo provveduto a tanto la parte resistente, non è dato verificare la tempestività del proposto ricorso, evidenziandosi che non rileva che al riguardo nulla abbia eccepito specificamente la resistente, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio;
a quanto appena evidenziato consegue, in disparte ogni altra questione, l’inammissibilità del proposto ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, disponendosene l’attribuzione in favore del difensore della parte resistente, che si è dichiarato anticipatario;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 novembre