Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25669 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25669 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 5182/2025 R.G., ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., – proposto dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pavia con ordinanza del 26.2.2025, nel procedimento iscritto al N. 2997/24 R.G.E. promosso da Cassa Rurale RAGIONE_SOCIALE di Binasco RAGIONE_SOCIALE
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.7.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Rilevato che
– con l’ordinanza in epigrafe, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pavia ha pr omosso il regolamento di competenza d’ufficio nell’ambito del procedimento N. 2997/24 R.G.E., avviato da Cassa Rurale e Artigiana di Binasco Credito Cooperativo -S.C., che ha chiesto -a seguito del provvedimento del 25.7.2024, con cui la Corte d’appello di Milano, pronunciandosi sull’istanza ex art. 666 c .p.p. proposta dalla predetta,
aveva dichiarato la propria incompetenza in favore di quella del giudice civile, da individuarsi ai sensi degli artt. 16 e 26 c.p.c., giacché l’istanza riguardava esclusivamente beni oggetto di un sequestro conservativo disposto dal Tribunale civile di Pavia , tra l’altro, di n. 52 quadri di arte moderna -la tutela del ” diritto ( … ) a soddisfare le proprie legittime ragioni ereditarie – per come riconosciute dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con sentenza numero 409/2017 “, ed in particolare il diritto a ” soddisfare le anzidette ragioni ereditarie anche rispetto ai “52 quadri d’arte moderna” di cui all’ordinanza di convalida e decreto di sequestro preventivo, emessa, in data 30 luglio 2014, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia “;
ha rilevato il giudice pavese che, al contrario di quanto opinato dalla Corte d’appello di Milano , non di beni oggetto ” di provvedimento cautelare emesso in sede civile ” si tratta, bensì di beni oggetto: i ) di sequestro preventivo, disposto con ordinanza emessa, in data 30.7.2014, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia; ii ) di confisca, ordinata dal Tribunale Penale di Pavia, con sentenza numero
N. 5182/25 R.G.
1480/2019 e dalla Corte di Appello di Milano, Sezione Seconda penale, con sentenza n. 4980/20;
nessuna delle parti del procedimento a quo ha svolto difese;
il P.G. ha chiesto accogliersi il proposto regolamento d’ufficio, con la declaratoria della competenza del la Corte d’appello di Milano quale giudice dell ” esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca ‘ ex art. 665 c.p.p.;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni; Considerato che
deve in primo luogo rilevarsi come non sia stata acquisita la prova della regolare comunicazione dell’ordinanza del g.e. alle parti del procedimento a quo ;
tuttavia, può soprassedersi sul punto, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo (v. Cass., Sez. Un., n. 6826/2010), senz’altro applicabile anche con riguardo alla peculiare natura del procedimento qui in rilievo, immutate essendone le ragioni fondanti, stante la palese inutilità del necessario approfondimento;
infatti, il regolamento d ‘ ufficio proposto è inammissibile per un duplice ordine di ragioni;
anzitutto, perché non è prospettabile questione di competenza in senso proprio tra la giurisdizione penale e la giurisdizione civile (v. Cass. n. 25176/2024), come è nella specie, posto che si tratta di un conflitto negativo tra giudice dell’esecuzione civile e giudice dell’esecuzione penale;
N. 5182/25 R.G.
in secondo luogo, perché è ben noto che, sul piano generale, ‘ i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, ove anche contengano una statuizione – negativa o affermativa – della competenza del giudice che li ha emessi, sono impugnabili dalle parti solo con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., sicché il controllo della competenza sull’esecuzione si estrinseca attraverso l’impugnazione, mediante il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi ‘ (così, da ultimo, Cass. n. 10037/2024 ): e che la soluzione è estesa al regolamento d’ufficio (v. Cass. n. 38368/2021; Cass. n. 28712/2024), con orientamento che la vicenda in esame non offre elementi per rimeditare;
il giudice rimettente, a tutto concedere, avrebbe dunque dovuto limitarsi a dichiarare inammissibile la domanda dinanzi a lui proposta (arg. ex Cass. n. 37128/2022), anziché sollevare il regolamento d’ufficio ; nulla va disposto sulle spese del giudizio, le parti non avendo svolto difese;
p. q. m.
la Corte dichiara il regolamento di competenza d’ufficio inammissibile . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 3.7.2025.
Il Presidente NOME COGNOME