Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7532 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7532 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 8156/24 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-) COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME Assicuratori dei Lloyd’s of London che hanno assunto il rischio del certificato n. NUMERO_DOCUMENTO, UnipolSai s.p.a. ;
– ricorrente –
contro
– intimati – avverso l’ordinanza del Tribunale di Arezzo 21 febbraio 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
FATTI DI CAUSA
L’esposizione dei fatti sarà limitata alle sue circostanze ancora rilevanti in questa sede.
Oggetto : regolamento di competenza -esperibilità avverso il provvedimento di riattivazione del processo dopo la sospensione esclusione.
Nel 2014 l’architetto NOME COGNOME chiese ed ottenne dal Tribunale di Arezzo un decreto ingiuntivo nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, ‘la TC’) , avente ad oggetto il pagamento di onorari professionali per l’importo di euro 540. 571,36, richiesti quale corrispettivo per la progettazione di due edifici destinati ad ospitare un centro commerciale.
La TC propose opposizione al decreto; dedusse che il progetto redatto da NOME COGNOME conteneva vari errori per rimediare ai quali fu necessario sostenere costi non previsti. Chiese perciò la revoca del decreto e in via riconvenzionale la condanna dell’architetto al risarcimento del danno .
4. A fronte di tale domanda riconvenzionale NOME COGNOME:
-) in via principale nel merito, eccepì che NOME COGNOME amministratore della RAGIONE_SOCIALE, in sede stragiudiziale aveva dichiarato per iscritto di ‘ rinunciare ad agire per il risarcimento dei danni in relazione all’opera svolta dal professionista ‘ ;
-) in subordine chiese, nell’ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale, di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile (UnipolSai s.p.a.), nonché dagli altri due corresponsabili del preteso danno, indicati nel secondo progettista (NOME COGNOME COGNOME e nel direttore dei lavori (NOME COGNOME; chiamò perciò in causa tutti e tre;
-) NOME COGNOME a sua volta, costituendosi chiese di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità professionale, gli Assicuratori dei Lloyd’s of London.
Nelle more del giudizio prima la TC, e poi NOME COGNOME convennero in separati giudizi dinanzi al Tribunale di Arezzo NOME COGNOME chiedendo accertarsi che la suddetta rinuncia ad agire nei confronti dell’architetto per responsabilità professionale era nulla od annullabile per tre alternative ragioni: o perché firmata per effetto di dolo decettivo del professionista; o
perché falsa; oppure perché la rinuncia era stata abusivamente scritta su un foglio previamente firmato in bianco.
Chiesero di conseguenza che, a seconda del vizio che fosse emerso all’esito dell’istruttoria, il documento fosse dichiarato falso, oppure fosse dichiarato invalido l’atto di rinuncia per vizio del consenso.
Il Giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ritenne che i due giudizi di falso (o di annullamento) fossero pregiudiziali rispetto alla causa dinanzi a lui pendente, e la sospese ex art. 295 c.p.c..
Concluso il primo grado dei due giudizi di falso, tutte le parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – ad eccezione della TC – depositarono istanza di prosecuzione del processo, che il Tribunale accolse con ordinanza 21.2.2024.
Avverso tale ordinanza ha proposto regolamento di competenza la TC, fondato su quattro motivi.
Tutte le altre parti sono rimaste intimate.
La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’ inammissibilità del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per come sollevata dalla Procura Generale.
Con tale eccezione si sostiene che il provvedimento impugnato non sarebbe impugnabile col regolamento di competenza perché privo del carattere di definitività; e sarebbe privo del carattere di definitività perché non preceduto dalla rituale precisazione delle conclusioni e dallo scambio delle memorie.
1.1. Deve tuttavia osservarsi in senso contrario che la precisazione delle conclusioni e lo scambio delle memorie sono necessari affinché possa predicarsi la definitività del provvedimento con cui il giudice statuisce sulla competenza, ma non del provvedimento con cui il giudice accoglie o rigetta
l’istanza di sospensione per pregiudizialità, ovvero l’istanza di prosecuzione del giudizio sospeso.
Su quest’ultima, infatti, il giudice provvede con decreto in calce all’istanza (art. 297 c.p.c.), forma processuale incompatibile col previo invito a precisare le conclusioni e col deposito delle comparse conclusionali.
Del resto, fino a quando il processo è sospeso, nessun atto può essere compiuto, sicché sarebbe un paradosso di Epimenide imporre alle parti il compimento di attività processuali finalizzate a stabilire se quelle attività possano essere legittimate compiute.
Infine, sul punto, merita di essere ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, allorché ammisero l’impugnabilità col regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. del provvedimento reiettivo dell’istanza di prosecuzione del giudizio sospeso, nulla osservarono sul fatto che, proprio in quel caso, il provvedimento impugnato era stato adottato senza previa precisazione delle conclusioni.
2. Il ricorso è tuttavia inammissibile per altra ragione.
Il provvedimento impugnato non è un provvedimento che ha sospeso il processo, ma è un provvedimento che lo ha riattivato.
E così come non è impugnabile ex art. 42 c.p.c. il rigetto dell’istanza di sospensione, per la stessa ragione non è impugnabile il provvedimento che fissa l’udienza per la prosecuzione del processo. Impugnabile può essere, eventualmente, solo il provvedimento che respinge l’istanza di riassunzione di un processo sospeso, proposta ai sensi dell’art. 297 c.p.c., in quanto l’art. 42 c.p.c., pur essendo norma speciale, è suscettibile di interpretazione estensiva a tale ipotesi ( ex permultis , Sez. U – , Sentenza n. 21763 del 29/07/2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20344 del 28/09/2020; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 31694 del 04/12/2019; e via risalendo sino a Cass. Sez. L., 02/06/1992, n. 6637).
Nel caso che si giudica si è chiesta la riassunzione ed essa è stata ammessa. Il controllo sulla correttezza del provvedimento col quale il giudice di merito ha rifiutato di mantenere la sospensione del processo per pregiudizialità non
può avvenire col regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., ma soltanto attraverso l’ordinari a l’ impugnazione della decisione finale.
Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della