Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33028 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33028 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2383/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ,
-ricorrente-
contro
COGNOME AVV_NOTAIOto NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso il proprio studio (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI NORD depositata il 30/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI D CAUSA
Con ordinanza del 28/12/2022, il Tribunale di Napoli Nord -nel giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c., promosso, nel maggio 2022, dal Comune di Marcianise, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Napoli Nord gli aveva ingiunto di pagare al professionista l’importo di € 3.451.636, 13 oltre CPA ed IVA e interessi e spese a titolo di compensi dovuti per l’attività di difesa RAGIONE_SOCIALE‘Ete locale in un giudizio arbitrale introdotto nell’anno 2006 dalla società RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.23 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo di Programma del 2/4/1996 – ha ritenuto infondata l’eccezione, sollevata dall’opponente di nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso da un giudice incompetente per territorio, ex artt.637, comma 3°, c.p.c. e 19 e 20 c.p.c., rilevando che, nel caso di specie la competenza territoriale si radicava proprio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.637, comma 3°, c.p.c., essendo l’AVV_NOTAIO iscritto all’RAGIONE_SOCIALE degli Avvocati presso il Tribunale di Napoli Nord.
Avverso la suddetta pronuncia il Comune di Marcianise propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (che resiste con controricorso).
Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando che la questione circa la necessità o meno del parere di congruità non preclude l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art.637 c.p.c. ai fini RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale ma attiene al merito RAGIONE_SOCIALEa controversia.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il Comune ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, erronea e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art.637.,
comma 3°, c.p.c. in relazione agli artt. 633 e 636 c.p.c., in quanto la pretesa monitoria azionata dall’AVV_NOTAIO esula dalla fattispecie di cui all’art.637 c.p.c. (procedura speciale che riserva agli avvocati, per i crediti contro i propri clienti, un trattamento probatorio privilegiato, conferendo valore di prova privilegiata e vincolante per il giudice alla parcella RAGIONE_SOCIALEe spese e prestazioni, munita di sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere RAGIONE_SOCIALEa competente associazione professionale), disposizione speciale che radica la competenza territoriale presso il giudice dove ha sede il RAGIONE_SOCIALE che ha emesso il parere di congruità, in quanto mancava il parere di congruità; con il secondo motivo, si denuncia poi l’incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord anche in relazione agli altri criteri di cui agli artt.18, 19 e 20 c.p.c., essendo competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
2. Il ricorso ex art.42 c.p.c. è inammissibile.
Nella specie il regolamento di competenza viene sollevato in relazione ad un’ordinanza comunicata il 30/12/22 con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice unico, a scioglimento di una riserva assunta all’udienza di prima comparizione, in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Comune opponente, disponendo per il prosieguo del giudizio.
Ora, come chiarito da questa Corte (Cass. 12949/2002; Cass. 1651/2005; Cass. 8930/2011; Cass. 3760/2021, con principio affermato avuto riguardo all’art. 42 c.p.c. vigente anteriormente alla l. n. 69 del 2009), il ricorso per regolamento di cui agli artt. 42 segg. cod. proc. civ. non è ammissibile ove manchi una pronuncia affermativa o negativa RAGIONE_SOCIALEa competenza, non ravvisabile per implicito, pur in presenza RAGIONE_SOCIALEa relativa eccezione di parte, nei provvedimenti meramente ordinatori, comunque modificabili ed in ogni caso non idonei a pregiudicare la decisione definitiva sulla
competenza (nella specie, si è ritenuto che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a decreto ingiuntivo avesse lasciato impregiudicata la questione di competenza, non rivestendo carattere decisorio in relazione ad essa l’ordinanza con la quale aveva rigettato l’istanza di provvisoria esecuzione e rinviato la causa per un tentativo di conciliazione, limitandosi ad affermare con formule dubitative e condizionali, in ordine alla eccepita incompetenza per territorio, che tra le parti sarebbe intervenuto un accordo derogatorio, senza tuttavia esaminare il documento dal quale esso si sarebbe evinto). Si riteneva che, nelle cause attribuite al Tribunale in composizione monocratica, il giudice unico che intendesse pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza dovesse invitare le parti a precisare le conclusioni, sicché, il provvedimento emesso in difetto di detto invito assumesse natura meramente ordinatoria (Cass. Sez.Un. 25798/2009).
Anche in base alla giurisprudenza di questa Corte formatasi dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, in relazione alla forma RAGIONE_SOCIALEa decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), « il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a s é , è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, cos ì procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocit à ed incontrovertibilit à , l’idoneit à RAGIONE_SOCIALEa propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a s é , la suddetta questione » (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014; conf.: Cass. n. 21561 del 22/10/2015; Cass. 14223/2017; Cass. 2338/2020; Cass. 20357/2020).
L’ordinanza impugnata risulta, invece, pronunziata dall’istruttore senza alcuna rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa in decisione, senza previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, senza che il giudice abbia inequivocabilmente espresso l’intenzione di risolvere definitivamente, davanti a s é , con la propria determinazione, la questione RAGIONE_SOCIALEa competenza.
Nel caso concreto, il giudice ha espresso una valutazione di infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di incompetenza, senza invitare le parti a precisare le conclusioni, senza declinare in via definitiva la competenza, ed invitando le parti a valutare una proposta conciliativa, rinviando la causa in prosieguo.
Detta ordinanza non pu ò quindi in alcun modo qualificarsi come provvedimento decisorio definitivo in ordine alla competenza o continenza, e non è pertanto suscettibile di impugnazione con istanza di regolamento di competenza.
Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso; le spese RAGIONE_SOCIALEa presente fase vanno rimesse al giudice del merito.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e rimette le parti dinanzi al giudice del merito, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALEa presente fase.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.