Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30134 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30134 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 4058/2023 proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, rappresentato e difeso da se medesimo.
– Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
– Resistente –
Avverso l’ ordinanza di Tribunale di Roma n. r.g. 41600/2022 depositata il 23/01/2023.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Professioni Regolamento di competenza
Rilevato che:
il Tribunale di Roma ha emesso il decreto ingiuntivo n. 6151/2022 con il quale ha ordinato a NOME COGNOME COGNOME pagare i compensi spettanti all’AVV_NOTAIO, suo difensore d’ufficio in un procedimento penale. L’ingiunto ha proposto oppos izione al decreto ingiuntivo, e, per quanto qui rileva, dichiaratosi residente a Miglionico (in provincia di Matera), ha eccepito l’incompetenza per territorio del giudice adìto in favore del Tribunale di Matera, in applicazione del foro del consumatore;
il Tribunale di Roma, con ordinanza riservata del 20/01/2023, testualmente, « itenuto che l’eccezione di incompetenza territoriale sia idonea a definire il giudizio», non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha rinviato la causa a una successiva udienza per la decisione, nelle forme dell’art. 281 sexies , cod. proc. civ., concedendo alle parti un termine per note;
avverso tale ordinanza , l’AVV_NOTAIO ha proposto regolamento di competenza, con due motivi; NOME COGNOME ha resistito con memoria ex art. 47, quinto comma, cod. proc. civ.;
sono pervenute memorie in prossimità dell’adunanza;
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso , il ricorrente evidenzia di avere svolto la propria attività di difensore d’ufficio a favore di controparte, e soggiunge che si è in presenza di un munus publicum di rilevanza costituzionale, incompatibile con la disciplina consumeristica, applicabile soltanto ai rapporti negoziali che, ontologicamente, si fondano sulla volontà delle parti contraenti;
con il secondo motivo , il ricorrente sostiene che il foro del consumatore si
applica esclusivamente per prestazioni rese dall’AVV_NOTAIO nell’àmbito di un giudizio civile, amministrativo, o per prestazioni stragiudiziali, non anche in caso di difesa in sede penale, ipotesi in cui il foro territorialmente competente è quello (cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione) «a cui appartiene il difensore, ex art. 14, D.lgs. n. 150/2011 e art. 637 comma 3 c.p.c., e dunque, nel caso di specie, il Tribunale di Roma»;
3. il ricorso è inammissibile;
3.1. le Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 29/09/2014, n. 20449; in senso conforme, ex multis , Cass. 20/01/2017, n. 1615; Cass. 07/06/2017, n. 14223; Cass. 07/03/2018, n. 5354) hanno enunciato il principio di diritto per il quale «il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l ‘ idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione». Cass. 05/05/2021, n. 11742, in motivazione, ha ribadito che «seppure è regola che l ‘ ordinanza con la quale il giudice, affermando la propria competenza, dispone la prosecuzione del giudizio, non è impugnabile con regolamento, l ‘ impugnazione è tuttavia consentita quando comunque l ‘ ordinanza abbia un contenuto decisorio che si appalesa definitivo, ossia dimostra l ‘ intenzione del giudice di merito di avere chiuso la questione della competenza, di non doverci cioè ritornare con la decisione della causa, così che
l ‘ ordinanza ha l ‘ idoneità a decidere in modo definitivo ed incontrovertibile la questione della competenza»;
3.2. nel caso in esame, non ricorre l’ipotesi eccezionale alla quale fanno riferimento i precedenti di legittimità sopra indicati;
innanzitutto, nel caso in esame, il provvedimento adottato dal Tribunale di Roma non è di affermazione della propria competenza in rigetto della relativa eccezione; come infatti, già anticipato (cfr. punto 2 del ‘Rilevato che’) , il Tribunale, laddove ha (testualmente) «itenuto che l’eccezione di incompetenza territoriale sia idonea a definire il giudizio », non ha per così dire ‘ conclamato ‘ , in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l ‘ idoneità della propria asserzione incidentale a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione, con ciò implicitamente dichiarando la competenza del Tribunale di Matera. Piuttosto, il giudice di merito, senza pronunciarsi in maniera univoca sulla questione di competenza, ha esclusivamente rinviato la causa all’udienza di discussione ex art. 281, cod. proc. civ., dando termine alle parti per il deposito di note difensive ed un tale provvedimento non esclude affatto la possibilità di un futuro ripensamento, magari proprio a seguito della lettura delle note difensive e, quindi, di una revoca dell’ordinanza ai sensi dell’art. 177 cpc;
in conclusione, il ricorso è inammissibile;
nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, il cui regolamento è demandato al giudice di merito;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 18 ottobre 2023.