Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32188 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32188 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
R.G.N. 22331/24
C.C. 25/11/2025
Regolamento di competenza
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e Condominio Lotto QR Fabbricato A del RAGIONE_SOCIALE residenziale montano Vallechiara-COGNOME, in persona del suo amministratore pro -tempore ;
-intimati – udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
vista la richiesta di decisione tempestivamente spiegata dalla ricorrente all’esito della formulazione della proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis c.p.c.;
esaminate le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c., come richiamato dall’art. 380ter c.p.c., che ha chiesto la declaratoria di improcedibilità o inammissibilità del regolamento di competenza spiegato, con le conseguenze di legge;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -La RAGIONE_SOCIALE ha proposto, con ricorso non notificato, regolamento di competenza, con cui ha richiesto che venga stabilito il giudice competente a fronte di due procedimenti d’appello pendenti rispettivamente davanti alla Corte d’appello di L’Aquila (avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 229/2023) e davanti alla Corte d’appello di Napoli (avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11697/2023), entrambi asseritamente aventi ad oggetto l’esecuzione specifica della delibera del RAGIONE_SOCIALE residenziale montano VallechiaraCOGNOME Lotto QR Fabbricato A di COGNOME, rispetto al provvedimento di assegnazione del bene già di proprietà della ricorrente in favore della creditrice ipotecaria COGNOME NOME.
Sono rimasti intimati COGNOME NOME e il Condominio Lotto QR Fabbricato A del RAGIONE_SOCIALE residenziale montano Vallechiara-
COGNOME, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore .
2. -Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio depositata il 4 febbraio 2025, comunicata il 6 febbraio 2025, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., alla stregua della ritenuta inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
Con istanza depositata il 17 marzo 2025, la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la decisione del ricorso per regolamento di competenza.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Si premette che il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte ed essere nominato relatore del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024).
2. -Tanto premesso, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto, con ricorso non notificato, regolamento di competenza, con cui ha richiesto che venga stabilito il giudice competente a fronte di due procedimenti d’appello pendenti rispettivamente davanti alla Corte d’appello di L’Aquila (avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 229/2023) e davanti alla Corte d’appello di Napoli (avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11697/2023), entrambi asseritamente aventi ad oggetto
l’esecuzione specifica della delibera del RAGIONE_SOCIALE residenziale montano Vallechiara-COGNOME Lotto QR Fabbricato A di COGNOME, rispetto al provvedimento di assegnazione del bene già di proprietà della ricorrente in favore della creditrice ipotecaria COGNOME NOME.
2.1. -Il regolamento di competenza promosso su istanza di parte è inammissibile.
E ciò perché detto regolamento non si appunta avverso alcuna esplicita od implicita statuizione irretrattabile declinatoria o dichiarativa della competenza (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 10957 del 18/04/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 23943 del 25/11/2010; Sez. 1, Ordinanza n. 18199 del 09/09/2004).
-Non vi è luogo a provvedere sulle spese e compensi di lite, poiché le controparti del soccombente sono rimaste intimate.
Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna della ricorrente soccombente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somma che si liquida come da dispositivo.
Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380 -bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149/2022), nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta, l’omessa costituzione dell’intimato, se da un lato
preclude la statuizione ex art. 96, terzo comma, c.p.c. (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese), dall’altro impone la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di cui all’art. 96, quarto comma, c.p.c., alla stregua dell’autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380bis , terzo comma, c.p.c., che si giustifica in funzione della ratio di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata, esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell’intimato (Sez. 5, Ordinanza n. 5243 del 28/02/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
Ed invero, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, ove lo stesso venga integralmente rigettato, il ricorrente può essere obbligato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 (Sez. 6-2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2020; Sez. 6-L, Ordinanza n. 11331 del 22/05/2014).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 25 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME