Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24325 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24325 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22689 – 2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del pro tempore, elettivamente domiciliata in Bra, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– controricorrente –
per il regolamento necessario di competenza richiesto avverso l’ ordinanza pronunciata dal TRIBUNALE DI SALERNO in data 25/10/2023 (cron. 13465/2023);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024 dal consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 22/11/2022, RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Salerno, RAGIONE_SOCIALE, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società convenuta, nei suoi confronti, per la somma di Euro 28.665,60 a titolo di saldo di compensi professionali.
Costituendosi, RAGIONE_SOCIALE ha eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno, per essere competente il Tribunale di Asti, non risultando utilizzabile il foro di Salerno quale luogo di stipula del contratto, né quale luogo di adempimento, atteso che l’obbligazione non era liquida.
Fissata apposita udienza «disponendo la trattazione in presenza, al fine di decidere sulla eccezione di incompetenza sollevata, impregiudicato all’esito ogni provvedimento, anche in riferimento alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto», il Giudice del Tribunale di Salerno, ritenuta «superabile» l’eccezione di incompetenza, «atteso che la soc. RAGIONE_SOCIALE ha sede nel circondario del Tribunale di Salerno e che nessun rilievo può essere attribuito alla dedotta illiquidità del credito per cui è causa», ha sospeso la provvisoria esecutività del d.i. opposto.
Con ricorso notificato in data 16/11/2023, RAGIONE_SOCIALE ha impugnato con regolamento di competenza questa ordinanza, per un unico motivo articolato in tre profili, sostenendo vi sia stata statuizione sulla competenza.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il PG ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso perché il provvedimento impugnato non conterrebbe alcuna statuizione definitiva sulla competenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve considerarsi che, anche dopo l’innovazione introdotta dalla legge 18/6/2009 n. 69, secondo cui la statuizione sulla competenza è adottata in forma di ordinanza e non di sentenza, il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (Cass. Sez. U, n. 20449 del 2014).
Sul piano strettamente normativo, come rilevato dalle Sezioni Unite, «la conclusione è essenzialmente ancorata ai seguenti rilievi: a) che non ogni provvedimento che contempli la presa di posizione del giudice in merito ad eccezione di competenza, configura decisione sulla questione; b) che infatti, ai sensi dell’art. 187 cod. proc. civ., il giudice può decidere le questioni di giurisdizione e di competenza e le altre questioni pregiudiziali di rito separatamente dal merito, ma ciò (in forza della previsione di cui al successivo art. 189) solo previa rimessione della (intera) causa in decisione ed invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito; c) che conseguentemente, in assenza di detto adempimento, il provvedimento, che disponga la prosecuzione del giudizio davanti al giudice adito e nel contempo contenga
affermazioni sulla competenza in contrasto ad eccezione di parte, non configura ‘ decisione ‘ sulla competenza, ma provvedimento meramente ordinatorio (in quanto tale non suscettibile di impugnazione a mezzo regolamento di competenza) teso a giustificare l’opzione di proseguire la trattazione della causa davanti a sé e di provvedere alla definitiva decisione sulla questione di competenza unitamente a quella sul merito; d) che il criterio opera, non soltanto nei giudizi a decisione collegiale (nel cui ambito i provvedimenti emessi dal giudice istruttore, provenendo da organo carente di potestas judicandi , sono connaturalmente privi di contenuto decisorio ed inidonei ad assumere forza vincolante di giudicato), ma anche nei giudizi che si svolgono interamente davanti a giudice monocratico (tribunale in composizione monocratica e giudice di pace), giacché (in forza del rinvio alle norme sul procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale ‘ ove non espressamente derogate ‘ , contemplato dall’art. 281 bis cod. proc. civ., in tema di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, e del rinvio al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica ‘ in quanto applicabili ‘ , contemplato dall’art. 311 cod. proc. civ., in tema di giudizi davanti al giudice di pace) la monocraticità non comporta che nel giudice si sommino contemporaneamente e promiscuamente la funzione istruttoria e quella decisoria; e) che tali funzioni restano ben distinte anche in ipotesi di composizione monocratica del giudice, giacché, in tal caso, la funzione decisoria (che, nei procedimenti davanti al tribunale in composizione collegiale, è propria del collegio), pur competendo ( ‘ con tutti i poteri del collegio ‘ : v. art. 281 quater cod. proc. civ.) al medesimo giudice che esplica funzioni istruttorie, resta, comunque, rigorosamente correlata alla specifica fase di relativo esclusivo esercizio, cui (in forza del rinvio al combinato disposto dagli artt. 187 e 189, contenuto nell’art. 281 bis e della previsione degli artt. 281
quinquies e 281 sexies cod. proc. civ.) non è dato accedere che mediante l’invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito».
1.1. Ciò precisato in diritto, deve rilevarsi in fatto che il verbale prodotto non contiene invito a precisare le conclusioni anche nel merito, ma soltanto a trattare l’eccezione con riserva di provvedere sulla provvisoria esecutività; a ciò si aggiunga che l’ordinanza in premessa (e non poi in dispositivo) ritiene «superabile» l’eccezione, sicché non vi è statuizione esplicita sulla competenza.
Per sua natura, l’ordinanza, con la quale venga negata la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto opposto, ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull’opposizione, senza interferire sulla definizione della causa; in conseguenza, non è impugnabile con regolamento di competenza neppure se la questione sulla competenza sia stata sommariamente delibata allo scopo di decidere sulla sussistenza o meno delle condizioni per la concessione della richiesta sospensione, attesa la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza stessa ( ex multis , Cass. Sez. 6 – 3, n. 23309 del 13/11/2015; Sez. 6 – 3, n. 20357 del 28/09/2020).
Il ricorso è perciò inammissibile, senza che risulti necessario riportarne in dettaglio i motivi.
Non vi è statuizione sulle spese perché la società intimata non ha svolto difese.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda