Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21829 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
Oggetto
Regolamento di competenza d’ufficio (art. 45 c.p.c.)
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. 5216/2024 R.G. proposto dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 4 marzo 2024, nel procedimento iscritto al n. 19012/2023, tra: COGNOME NOME;
contro
RAGIONE_SOCIALE e Comune RAGIONE_SOCIALE.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che chiede dichiararsi
la competenza del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE relativamente alle cause per le quali la domanda deve qualificarsi in termini di azione di recupero o di opposizione all’esecuzione .
Rilevato che:
il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 21 giugno 2023, si è dichiarato incompetente per valore, in favore del Tribunale della stessa città, a conoscere della controversia promossa da NOME COGNOME contro l’ RAGIONE_SOCIALE e Comune RAGIONE_SOCIALE in opposizione avverso cartella di pagamento notificatale per l’importo di complessivi Euro 55.918,98 in relazione a numerose sanzioni per violazioni al codice della strada risalenti agli anni 2016-2017;
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, con ordinanza del 4 marzo 2024, ha richiesto a questa Corte, ex officio , il regolamento di competenza, rilevando che i diversi motivi posti a fondamento dell’opposizione determinavano il cumulo, all’interno dello stesso unico atto, di tre diverse domande, le prime due RAGIONE_SOCIALE quali (opposizione a sanzioni amministrative ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, la prima, e opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., la seconda) attribuite alla competenza per materia del giudice di pace e solo la terza (opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.) di competenza del Tribunale;
la trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
il P .M. ha concluso come in epigrafe;
considerato che:
l’ istanza che solleva il conflitto di competenza ex officio è inammissibile , difettando il presupposto indicato dall’art. 45 cod. proc. civ. che richiede che la pronuncia declinatoria del giudice a quo sia avvenuta per ragioni di materia o di competenza territoriale inderogabile, nonché per l’assimilata ragione di competenza funzionale;
non ignora il Collegio che numerosi precedenti di questa Corte hanno in passato costantemente affermato l’ammissibilità del regolamento d’ufficio anche quando il primo giudice si sia dichiarato incompetente per valore, ove il secondo giudice ritenga che all’altro la competenza spetti ratione materiae , in quanto la dichiarazione d’incompetenza per valore presuppone necessariamente l’esclusione della competenza per materia (v. tra le pronunce più recenti Cass. 16/11/1994, n. 9687; 07/12/1995, n. 12605; 14/05/1998, n. 4871; 07/04/2000, n. 4360; 17/04/2003, n. 6217; v. anche, ancora più di recente, Cass. n. 19363 del 30/09/2016, non massimata);
si trattava, però, di un orientamento sorto sotto il vigore della previgente regola della rilevabilità d’ufficio della incompetenza per materia e per territorio inderogabile in ogni stato e grado del giudizio e solo tralaticiamente poi riaffermato anche con riferimento a casi soggetti della diversa disciplina ora dettata dal nuovo testo dell’art. 38 cod. proc. civ.;
la logica della pronuncia implicita sulla inesistenza della competenza per materia in una decisione declinatoria della competenza per ragioni di valore era invero comprensibile allorquando l’art. 38 c.p.c., prima della riforma di cui alla l. n. 353 del 1990, prevedeva che l’incompetenza per materia (e quella per territorio inderogabile) fosse rilevabile in ogni stato e grado del giudizio: è palese, infatti, che in quel regime, poiché al momento della declaratoria di incompetenza per valore il primo giudice aveva ancora il potere di esaminare la questione di competenza per materia, il dichiararsi incompetente per valore implicava necessariamente la negazione pure della propria competenza per materia, sicché il giudice ad quem ben poteva considerare la declaratoria di incompetenza come relativa anche alla competenza per materia; in altre parole, il maggior rilievo attribuito alla valutazione della competenza per materia, tanto da rimanere questa possibile in ogni
stato e grado del giudizio, rendeva possibile attribuire alla declinatoria di competenza del giudice a quo per ragioni di valore o territorio derogabile il significato implicito di valutazione negativa sulla propria competenza per materia;
a diverse conclusioni deve giungersi nel nuovo contesto normativo che àncora alla prima udienza di trattazione la rilevabilità d’ufficio della incompetenza per materia o per territorio inderogabile, così introducendo un regime di limitazione della rilevabilità ad istanza di parte e d’ufficio riguardo alla competenza per materia e per territorio, omologo rispetto a quello per valore;
nel nuovo contesto la norma non può operare quando la declinatoria sia avvenuta per ragioni di valore, come nella specie, o di territorio derogabile, e ciò anche se il giudice ad quem ritenga che il giudice a quo sarebbe stato competente per materia o territorio inderogabile;
la ragione di tale conclusione è che, essendo il processo riassunto la prosecuzione del processo originario, la rilevanza della questione di competenza per materia o territorio inderogabile che non è stata percepita dal giudice a quo come giustificativa della sua competenza e che, se percepita, avrebbe invece escluso la competenza del giudice ad quem , è ormai venuta meno per il verificarsi della preclusione prevista dal secondo comma dell’art. 38 c.p.c. (testo attuale) in riferimento alla udienza tenutasi davanti al giudice a quo ;
l’omesso esercizio da parte del giudice del potere di rilevazione della incompetenza nella sede prevista dall’art. 38, secondo comma, ora indicata nell’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c., avendo determinato una preclusione del suo potere di rilevazione, non consente di ritenere che la declaratoria della incompetenza per valore rilevata invece nello stesso termine di preclusione si sia risolta nella negazione anche della competenza per materia;
il potere del giudice di decidere sulla competenza per materia era,
infatti, ormai precluso, cioè a lui sottratto per preclusione, e, dunque, egli non può avere deciso su detta competenza;
ciò è tanto vero che, se il giudice, in sede di decisione dopo il tempestivo rilievo d’ufficio della propria incompetenza per valore, rilevasse invece expressis verbis il difetto della propria competenza per materia, la decisione sarebbe suscettibile sul punto di essere impugnata -stante l’allargamento RAGIONE_SOCIALE questioni deducibili alle norme dinamiche sulla competenza -con il regolamento ad istanza di parte; si potrebbe, infatti, a giusta ragione dedurre la violazione del limite della preclusione, in cui il giudice era incorso per non avere esercitato il potere di rilevazione tempestivamente;
né appare possibile sostenere che l’esercizio di un potere d’ufficio da parte del giudice, quando come tale sia assoggettato ad un termine di preclusione, possa implicare l’esercizio, parimenti assoggettato allo stesso termine di preclusione, di altro potere d’ufficio ;
invero, quando la legge assoggetta il potere del giudice di introdurre d’ufficio un fatto integrante un’eccezione, di rito o di merito, ad un termine di preclusione, così subordinando la relativa attività, cioè la c.d. rilevazione ( id est l’attività di esternazione rivolta a far constare alle parti nel giudizio il rilievo di detto fatto), evidentemente allude ad un’attività necessariamente identificativa attraverso il ”parlare” del giudice di quel fatto, di modo che, se anche logicamente in astratto il rilievo di tale fatto implichi l’esistenza di un fatto preliminare (nella specie l’insussistenza della competenza per materia), non è possibile ritenere che l’attività di rilevazione si riferisca anche a quest’altro fatto, se l’ordinamento richiede un’attività di rilevazione di esso da parte del giudic e: l ‘attività di rilevazione, infatti, deve svolgersi necessariamente in modo espresso, per il necessario rispetto del contraddittorio;
immaginare l’esercizio di un potere di rilevazione d’ufficio in via
implicita per effetto dell’esercizio di altro potere in via espressa è, peraltro, in contrasto con la logica emergente dal nuovo art. 101, secondo comma , c.p.c. (aggiunto dall’art. 45, l. n. 69 del 2009), la quale fa manifesto -ove ve ne fosse stato bisogno -che l’attività di rilevazione di questioni d’ufficio da parte del giudice dev’essere espressa;
sotto altro profilo varrà ancora rilevare che, se il legislatore avesse voluto per la competenza per materia e per quella per territorio inderogabile garantire il principio che in ogni caso (cioè anche se la declinatoria della competenza sia avvenuta per valore o per territorio derogabile) il giudice della riassunzione resta giudice della propria competenza per quei titoli sia pure con la strada obbligata della proposizione del conflitto, non avrebbe riferito il potere di elevazione del conflitto soltanto all’ipotesi della dichiarazione di incompetenza del giudice adìto per ragioni di materia o di territorio inderogabile, ma si sarebbe limitato a prevedere che il giudice della riassunzione a seguito di una declinatoria di competenza, quale che ne sia la ragione, è sempre abilitato a contestare la propria competenza per materia o per territorio inderogabile tramite l’elevazione del conflitto ;
u na simile scelta avrebbe avuto l’effetto di conservare per questi tipi di competenza integralmente il vecchio principio per cui ogni giudice è giudice della propria competenza, che, invece, secondo l’esegesi che appare valida lo è esclusivamente se il giudice della riassunzione si veda riassumere la causa per una declinatoria basata espressamente su quei titoli;
la ricostruzione qui accolta ha, infine, il pregio di evitare che il giudice ad quem possa prolungare il dibattito sulla questione di competenza in presenza di una situazione in cui la declinatoria della competenza non è avvenuta espressamente per ragioni di materia o di territorio inderogabile e le parti non hanno ritenuto, d’altro canto,
di attivare il mezzo di impugnazione del regolamento di competenza ad istanza di parte con riferimento al tenore della declinatoria;
il regolamento di competenza d’ufficio nella specie proposto deve pertanto essere dichiarato inammissibile;
non deve provvedersi sulle spese (Cass. Sez. U. n. 1202 del 2018; n. 7596 del 2011; n. 17811 del 2012);
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza