Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21808 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
Oggetto
Regolamento di competenza d’ufficio (art. 45 c.p.c.)
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto dal Giudice di pace di Cosenza, con ordinanza del 13 novembre 2023, nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/2023, tra: COGNOME NOME;
contro
COGNOME NOME.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che chiede dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Roma.
Rilevato che:
il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 15634 del 2022, si è dichiarato incompetente per territorio, in favore della competenza del Giudice di pace di Cosenza, ex art. 18 cod. proc. civ., a decidere sulla opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso su ricorso di NOME COGNOME per il pagamento di somme, conseguentemente revocando il decreto opposto;
tanto sul rilievo che la predetta ingiunta ─ bensì titolare della ditta Individuale « RAGIONE_SOCIALE » con sede in Minturno (LT) ─ risultava tuttavia essere residente in Cosenza;
il Giudice di pace di Cosenza, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, con ordinanza del 13 novembre 2023, ha richiesto a questa Corte, ex officio , il regolamento di competenza, rilevando che la pronuncia declinatoria dell’omologo giudice romano ha mancato di prendere in considerazione il concorrente criterio di cui all’art. 20 cod. proc. civ.;
la trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
il P .M. ha concluso come in epigrafe;
considerato che:
l’ istanza che solleva il conflitto di competenza ex officio è inammissibile;
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il regolamento di competenza può essere richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello ad quem , per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini
dinanzi all’altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l’eventuale richiesta d’ufficio avanzata da quest’ultimo va dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n. 4077 del 25/02/2005; n. 6464 del 21/03/2011; n. 17454 del 23/07/2010; n. 12152 del 16/07/2012; n. 19167 del 06/11/2012; n. 15789 del 10/07/2014; n. 728 del 19/01/2015);
la questione controversa se il giudice ad quem , avanti il quale il giudizio venga riassunto, possa sollevare il conflitto negativo di competenza ex art. 45 c.p.c. anche nel caso in cui ravvisi l’errore del giudice a quo che si era dichiarato incompetente ratione materiae , è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 1202 del 18/01/2018) enunciando il principio di diritto secondo cui « è inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sia regolata soltanto per valore (o per territorio derogabile), giacché in tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia (o per territorio inderogabile), l’eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della RAGIONE_SOCIALE, ex art. 49, comma secondo, c.p.c. produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d’ufficio ratione valoris (o per territorio) non consentito dall’ordinamento, per insindacabile scelta di merito legislativo »;
in sostanza, aderendo all’orientamento maggioritario seguito anche dal precedente di Cass. Sez. U. n. 21582 del 19/10/2011, le Sezioni Unite, pur dopo aver evidenziato le aporie di entrambi gli orientamenti in contrasto, hanno rilevato che « lo scopo della norma è soltanto quello di evitare che un giudice conosca d’una controversia di cui la legge percepisce una qualità tale da meritare di essere riservata esclusivamente ad altro giudice; ogni qual volta – invece – non via sia spazio alcuno per un riparto di
competenza per materia o per territorio inderogabile è evidente che la competenza non possa che determinarsi ratione valoris»; con la conseguenza che « l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio postula che ─ emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia declinatoria della competenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice indicato come competente ─ quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili, vale a dire sostenga che la competenza per materia o territoriale inderogabile spetti al primo o ad un terzo giudice; viceversa è inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa è stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia ritenga che la competenza sia, per quella data controversia, ripartita solo ratione valoris : in tal caso, conclude l’orientamento maggioritario, ogni questione relativa a quest’ultimo profilo resta preclusa »;
nella specie, il Giudice di pace ha svolto condivisibili argomentazioni intese a destituire di qualsiasi fondamento giuridico la dichiarazione di incompetenza per territorio derogabile resa dal Giudice di pace di Roma;
tuttavia alla pars destruens , volta a contestare l ‘ indicazione di competenza contenuta nella sentenza del detto giudice capitolino, l’ordinanza che solleva il conflitto non fa seguire la pars costruens intesa ad individuare la competenza per materia o territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. dello stesso Giudice a quo o di un terzo giudice, con conseguente inammissibilità della istanza ex art. 45 c.p.c. e radicamento della competenza relativa alla controversia presso il giudice ad quem avanti il quale le parti hanno riassunto il giudizio;
in base ai detti principi perché possa accogliersi il regolamento di
competenza d’ufficio, con la conseguente dichiarazione della competenza del primo giudice (che aveva erroneamente declinato la propria competenza) o di un terzo, non basta riconoscere l’erroneità della pronuncia declinatoria, ma occorre anche che siano indicate e si ritengano dalla Corte effettivamente sussistenti ragioni che attribuiscano tale competenza, ratione materiae , in capo al primo giudice ovvero al giudice terzo indicato come competente;
nel caso di specie la controversia non presenta elementi che ne indichino il necessario assoggettamento alla cognizione di un determinato giudice per ragioni legate alla materia trattata; quanto alla competenza essa resta, dunque, esclusivamente regolata dagli ordinari criteri di valore e territorio, con quel che ne consegue quanto ai presupposti ed ai limiti della contestazione del suo radicamento davanti ad un giudice che pure secondo detti criteri risulti erroneamente individuato;
anche nel caso in esame, dunque, l’eventuale accoglimento del regolamento determinerebbe l’effetto (contrastato dal ricordato arresto delle Sezioni Unite) di radicare per mere ragioni di territorio derogabile, contro la ratio e la voluntas legis , la competenza su giudice diverso da quello avanti al quale la causa era stata comunque riassunta, riassunzione che non avrebbe potuto determinare l’incontestabilità della competenza del giudice della riassunzione solo se la controversia fosse stata regolata da criterio di competenza per materia o ex art. 28 c.p.c. e la competenza in tal senso fosse stata spettante o al giudice a quo o ad un terzo giudice;
il regolamento di competenza d’ufficio deve pertanto essere dichiarato inammissibile;
non deve provvedersi sulle spese (Cass. Sez. U. n. 1202 del 2018; n. 7596 del 2011; n. 17811 del 2012);
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza
d’ufficio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza