Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20808 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
Oggetto:
regolamento
di competenza
O R D I N A N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza n. 19176/23 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del ministro pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE ;
– ricorrente –
contro
-) COGNOME NOME e COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti – nonché
-) Repubblica Federale di Germania;
– intimata – avverso l’ordinanza del Tribunale di Avezzano 19 luglio 2023 pronunciata nel giudizio n. 1366/22;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2023 dal AVV_NOTAIO;
viste le conclusioni del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Nel 2023 NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Avezzano la Repubblica Federale di Germania.
Hanno dedotto di essere figli di NOME COGNOME; che il loro padre dopo la resa RAGIONE_SOCIALE‘Italia agli angloamericani l’8.9.1943 ( rectius, il 3.9.1943, essendo l’8.9.1943 la data in cui l’armistizio siglato cinque giorni prima fu reso di pubblico dominio) fu preso prigioniero dall’esercito tedesco e deportato in Germania, dove rimase sino al maggio 1945; che il loro padre, rientrato in Italia, era deceduto nel 2005.
Hanno concluso chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE convenuto al risarcimento dei danni patiti dal proprio padre in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa cattura e RAGIONE_SOCIALEa prigionia, il cui risarcimento fu da loro acquisito jure hereditario .
Contumace la Repubblica Federale di Germania, intervenne nel giudizio volontariamente il RAGIONE_SOCIALE , deducendo che:
-) l’art. 43 del d.l. 30.4.2022 n. 36 (conv. dalla l. 29.6.2022 n. 79, in vigore dal 30.6.2022) aveva escluso la legittimazione (sostanziale) passiva RAGIONE_SOCIALEa Repubblica Federale di Germania per i danni conseguenti a ‘ lesione di diritti inviolabili RAGIONE_SOCIALEa persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945′ , attribuendola in sua vece al RAGIONE_SOCIALE ;
-) poiché unico soggetto passivamente legittimato era dunque l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALEe finanze, il Tribunale adìto doveva ritenersi incompetente per territorio, essendo competente il Tribunale de L’Aquila quale foro erariale.
Con ordinanza 10.7.2023 il Tribunale di Avezzano, dopo essersi riservato, ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, osservando che il foro erariale non trova applicazione quando la pubblica amministrazione intervenga volontariamente in causa.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE finanze ha proposto istanza di regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale de L’Aquila ; gli attori nel giudizio a quo hanno depositato memoria ex art. 47 c.p.c. aderendo all’istanza , ribadita nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c..
Anche il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE ha chiesto dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale de L’Aquila.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE deduce – in sintesi
che la propria posizione processuale non doveva considerarsi quella di un interventore, ma quella del soggetto da ritenere il reale convenuto e il reale legittimato (sostanziale), e che pertanto non poteva trovare applicazione il principio richiamato dal Tribunale, concepibile solo con riferimento all’intervento ad adiuvandum od autonomo.
1.1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento che non possiede i requisiti formali d’una decisione sulla competenza.
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica il giudice unico, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione.
Pertanto il provvedimento col quale il giudice provveda sull’eccezione di incompetenza rigettandola, ma senza avere previamente invitato le parti a precisare le conclusioni, non è una decisione sulla competenza, ma una ordinanza c.d. di accantonamento, con la quale il giudice sceglie di risolvere la questione di competenza unitamente al merito , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 187, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c. ( ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25883 del 21/12/2010, Rv. 615313 – 01).
1.2. Resta solo da aggiungere che ai fini RAGIONE_SOCIALEa qualificazione d’una ordinanza come decisione sulla competenza o come ordinanza di accantonamento ex art. 187 c.p.c. non rileva l’interno volere del Magistrato giudicante. Quand’anche, infatti, questi avesse in animo di decidere definitivamente ed immediatamente la questione di competenza, quel che rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘impugnabilità è la forma del provvedimento adottato . E l’ordinanza riservata adottata senza previa precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni non è provvedimento idoneo a decidere in modo definitivo una questione di
competenza, perché in nulla si distinguerebbe da qualunque altro provvedimento istruttorio.
La necessità RAGIONE_SOCIALEa previa precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni e RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEe forme prescritte per la decisione – anche parziale – RAGIONE_SOCIALEa causa è dunque imposta dall’esigenza di tutelare l’affidamento RAGIONE_SOCIALEe parti litiganti, che altrimenti non potrebbero mai sapere con esatta certezza se un provvedimento sulla competenza che non chiuda il processo debba o meno essere impugnato con regolamento di competenza.
La peculiarità del caso; l’ambiguità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata e l’adesione degli attori all’istanza di regolamento costituiscono gravi motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese del presente regolamento.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa