Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9178 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
Oggetto
COMODATO
Pronuncia declinatoria di competenza del Giudice di pace Appello avverso di essa – Conflitto negativo elevato dal Tribunale Inammissibilità Conseguenze
R.G.N. 1832/2023
COGNOME.
ORDINANZA
Rep.
sul regolamento di competenza d ‘ ufficio proposto dal Tribunale di Forlì, con ordinanza del 10 febbraio 2023, nel procedimento promosso da: Ud. 28/11/2023 Adunanza camerale
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
contro
RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 28/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Forlì ha proposto regolamento di competenza d’ufficio, con ordinanza emessa il 10 gennaio 2023, in accoglimento dell’appello esperito dalla società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) avverso l’ordinanza con cui il Giudice di pace di Forlì si era dichiarato, a propria volta, ‘incompetente per materia e per territorio, ai sensi degli artt. 447 -bis e 7, comma 1, cod. proc. civ.’, in relazione alla controversia che vedeva contrapposta detta società alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘).
Si legge, nell’ordinanza che solleva il conflitto negativo di competenza, che la società RAGIONE_SOCIALE aveva ingiunto alla società RAGIONE_SOCIALE -in forza di provvedimento monitorio emesso dal Giudice di pace forlivese -il pagamento della somma di € 3.537,00, oltre interessi e spese legali, equivalente al valore di una serie di beni concessi in comodato e mai restituiti.
Proposta opposizione dall’ingiunta società RAGIONE_SOCIALE, essa eccepiva, preliminarmente, l’incompetenza per materia e per territorio del Giudice di Pace di Forlì, sostenendo anche la nullità delle clausole contrattuali derogatorie della competenza territoriale, contestando, nel merito, ‘ an ‘ e ‘ quantum ‘ della pretesa creditoria.
Per parte propria, la società opposta, costituendosi in giudizio, evidenziava la non applicabilità dell’art. 447 -bis cod. proc. civ., attesa la natura mobiliare dei beni concessi in comodato, richiamando, inoltre, la pattuizione di cui alla clausola contrattuale n. 11, là dove al comodante era consentito di agire per il pagamento del corrispettivo dei beni, nel caso di mancata restituzione degli stessi nel termine di dieci giorni.
Il Giudice di pace declinava la competenza, sul presupposto che la controversia rientrasse nell’ambito della materia locatizia, nonché individuando nel Tribunale di Rimini l’ufficio giudiziario territorialmente competente, avendo sede in detta città la società debitrice ed essendo essa il luogo in cui aveva avuto esecuzione il rapporto contrattuale e dove erano collocati i beni per cui è causa.
Proposto appello da FA.PI., il Tribunale di Forlì rilevava che ‘l’art. 447 -bis cod. proc. civ. non è idoneo a disciplinare il caso in commento, poiché la citata previsione si riferisce a controversie in materia di locazione e di comodato dei soli immobili urbani, non già di beni mobili come sedie e tavoli concessi in comodato’.
Orbene, poiché il credito azionato in via monitoria è pari al valore dei beni mobili ‘ de quibus ‘, che si assume essere di € 3.537,00, sussisterebbe la competenza per valore (oltre che per materia) del Giudice di pace, ai sensi dell’art. 7 cod. proc. civ., da individuarsi in quello forlivese, stante la previsione contrattuale di cui all’art. 11, la q uale, in conformità con l’art. 1182, commi 1 e 3, cod. civ., radica la competenza presso il domicilio del creditore che, nel caso in oggetto, coincide con la sede della società appellante sita in Bagnarola di Cesenatico.
Su tali basi, dunque, il Tribunale di Forlì, dichiarava la propria ‘incompetenza per materia’ e richiedeva ‘d’ufficio regolamento di competenza’, ponendo le spese di lite a carico della parte soccombente, l’appellata società RAGIONE_SOCIALE.
A sostegno della propria iniziativa richiama il principio enunciato da questa Corte e secondo cui è ‘ammissibile il regolamento di competenza promosso di ufficio dal giudice togato, adito in riassunzione, avverso la declinatoria di competenza del Giudice di pace, ove lo ritenga competente per materia, poiché l ‘art. 46 cod. proc. civ. preclude l’applicazione, nei giudizi innanzi
al Giudice di pace, delle disposizioni (artt. 42 e 43 cod. proc. civ.) relative al solo regolamento su istanza di parte’.
Ha depositato memoria la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che questa Corte dichiari improponibile o inammissibile il regolamento, ‘con ogni conseguente declaratoria e/o provvedimento, anche in termini di rimborso’, in proprio favore, ‘delle spese di lite liquidate’. Osserva, infatti, al riguardo, che il regolamento, ‘in quanto disposto ex officio ‘, e per di più ‘in modo inammissibile e/o improponibile’, non ‘poteva essere comunque riferito alla volontà delle parti’, sicché non aveva ‘ragion d’essere alcuna declaratoria volta alla rifusione delle spese di lite, non potendo essere ravvisata alcuna soccombenza’.
La trattazione del regolamento è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, nel senso della declaratoria di improponibilità o inammissibilità del regolamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il regolamento è inammissibile.
6.1. Esso, infatti, risulta proposto da un giudice che era stato investito, legittimamente , della ‘ potestas iudicandi ‘ con atto di appello (unico mezzo, del resto, esperibile per censurare la decisione sulla competenza resa dal Giudice di pace, stante il divieto di cui all’art. 46 cod. proc. civ .).
Di conseguenza, proprio in ragione di ciò, il Tribunale forlivese non aveva il potere di elevare il conflitto, evenienza contemplata
dal l’art. 45 c od. proc. civ., nei casi da esso stesso individuati, allorquando il giudice -ritenuto competente da quello che abbia declinato la competenza -venga adìto in riassunzione dalla parte.
Il Tribunale di Forlì, pertanto, avrebbe dovuto decidere sull’appello , pronunciandosi sulla competenza solo come giudice del gravame, ovvero delibando sulla questione ‘ ex necesse ‘ posta dall’appellante; nel reputarla , poi, fondata avrebbe dovuto limitarsi a riformare la decisione del Giudice di pace, dichiarando la competenza dello stesso ed assegnando termine per la riassunzione del giudizio.
Viceversa, esso ha elevato conflitto ex art. 45 cod. proc. civ., che è, come detto, inammissibile.
Né questa Corte, essendosi il Tribunale forlivese -in modo ulteriormente abnorme -persino spinto a dichiarare la propria incompetenza (pur avendo sollevato conflitto negativo), può ritenersi investita del potere di regolare la competenza, essendo palese che il giudice ‘ a quo ‘ ha ‘ degradato ‘ la propria declaratoria di incompetenza a ragione di elevazione del conflitto, di modo che la rilevata inammissibilità di quest’ultimo preclude ogni esame su detta declaratoria.
L’inammissibilità del conflitto , infine, comporta l’applicazione analogica, per quanto di ragione, dell’art. 50 c od. proc. civ., nel senso che -dovendosi escludere un onere delle parti di riassunzione del processo ( attesa l’iniziativa officiosa assunta dal giudice) -s’impone la restituzione degli atti allo stesso Tribunale.
Esso, quindi, avendo esercitato un potere che non aveva, dovrà esaminare il giudizio nella situazione anteriore a tale illegittimo esercizio, decidendo sul l’ appello, intendendosi pure caducata la statuizione sulle spese, in quanto il processo torna allo stato anteriore all’adozione dell’ inammissibile provvedimento con cui è stata investita questa Corte.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il regolamento. Dispone che la Cancelleria restituisca gli atti con la presente decisione al Tribunale di Forlì.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della