Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3380 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
Oggetto
OPPOSIZIONE TERZO ESECUZIONE Devoluzione della stessa a sezione ordinaria del Tribunale Declaratoria d’incompetenza in favore del giudice dell’esecuzione Regolamento di competenza –
Inammissibilità
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
sul ricorso 3557-2023 proposto da:
Rep.
NOME COGNOME, domiciliata ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME; Ud. 12/07/2023 Adunanza camerale
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, RAGIONE_SOCIALE, NOME;
– intimati –
Avverso il provvedimento del Tribunale di Aosta, depositato il 28/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 12/07/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto, sulla base di un unico motivo, regolamento di competenza avverso l’ordinanza resa il 28 dicembre 2022 dal Tribunale di Aosta, con il quale l’adito giudicante ha dichiarato il proprio difetto di competenza funzionale, in favore del giudice dell’esecuzione, condannando la COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in € 1.664,00 oltre accessori di legge.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver proposto opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., nell’ambito della procedura espropriativa mobiliare presso terzi (ovvero, la società RAGIONE_SOCIALE) intrapresa dall’RAGIONE_SOCIALE per l’esecuzione di un credito nei confronti di NOME COGNOME, convivente della COGNOME, a propria volta cointestataria del conto corrente bancario oggetto del pignoramento.
All’udienza del 6 dicembre 2022, l’adito giudicante rilevava che -per proprio errore -non aveva disposto l’indicazione , come destinatario della notifica, anche del creditore procedente, fissando, pertanto, nuova udienza, affin ché l’opponente provvedesse a rinnovare la notificazione nei confronti della predetta RAGIONE_SOCIALE.
Costituitasi in giudizio la creditrice procedente, la stessa, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità della procedura, in quanto non istaurata avanti al giudice dell’esecuzione, bensì innanzi al giudice ordinario.
Con il suddetto provvedimento del 28 dicembre 2022, l’adito giudicante dichiarava il proprio difetto di competenza funzionale, condannando al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali la COGNOME, la quale provvedeva a riassumere il giudizio innanzi al giudice
dell’esecuzione, in persona peraltro -del medesimo magistrato innanzi al quale l’opposizione era stata, inizialmente, radicata.
Avverso tale provvedimento ha proposto regolamento di competenza la COGNOME, sulla base -come detto -di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia l ‘illegittimità dell’impugnato provvedimento, sul rilievo che la ‘preventiva ripartizione interna del lavoro tra le sezioni di un ufficio giudiziario non ha certamente a che vedere con la competenza’.
In ogni caso, la COGNOME rileva che, una volta ‘depositato ed iscritto a ruolo generale’ l’atto di opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., ‘la Cancelleria ha destinato il ricorso alla sezione competente’, senza far pervenire alcuna comunicazione di ‘errore’, così come, del resto, in occasione della prima udienza (quella del 6 dicembre 2022), il Giudice investito dell’opposizione ‘non ha rilevato alcuna anomalia inerente alla «sezione del Tribunale»’. Esso, anzi, ‘nelle prime fasi del procedimento (esame del ricorso, redazione del decreto di fissazione di udienza)’, benché l’oggetto del procedimento ‘fosse palesemente chiaro (opposizione del terzo ex art 619 cod. proc. civ.)’, non solo non ebbe a rilevare ‘la sua «presunta» incompetenza funzionale’, ma ebbe addirittura a compiere ‘degli atti dispositivi tipici del Giudice dell’Esecuzione’.
Su tali basi, dunque, la ricorrente ha chiesto a questa Corte di affermare che il Tribunale di Aosta ha errato ‘nel dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore del Giudice dell’Esecuzione del medesimo Tribunale, con la conseguente condanna alle spese a carico della ricorrente’.
Sono rimasti solo intimati l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e lo COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta con cui ha chiesto rigettarsi il proposto regolamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il regolamento è inammissibile.
7.1. La consolidata giurisprudenza di questa Corte reputa che la ripartizione degli affari tra articolazioni interne ad uno stesso ufficio giudiziario (si tratti della sede centrale o di quelle territorialmente distaccate, ovvero di sezioni addette a specifiche controversie) non dia luogo ad alcuna questione di competenza, donde l’inammissibilità del regolamento di competenza che denunci l’ erroneità di tale ripartizione (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 28 aprile 1979, n. 2483, Rv. 398799-01; Cass. Sez. 1, sent. 17 febbraio 1982, n. 1002, Rv. 418862-01; Cass. Sez. 3, ord. 28 novembre 2001, n. 15151, Rv. 550724-01; Cass. Sez. Lav., ord. 9 agosto 2004, n. 15391, Rv. 575926-01; Cass. Sez. 3, ord. 7 ottobre 2004, n. 19984, Rv. 577550-01; Cass. Sez. 3, ord. 24 gennaio 2006, n. 1309, Rv. 587541-01; Cass. Sez. 3, ord. 9 novembre 2006, n. 23891, Rv. 592666-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 settembre 2009, n. 20494, Rv. 609471-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 22 novembre 2011, n. 24656, Rv. 620421-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 marzo 2013, n. 7462, Rv. 625571-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 23 maggio 2014, n. 11448, Rv. 631473-01; Cass. Sez. 6-3,
ord. 5 maggio 2015, n. 8905, Rv. 635212-01; Cass. Sez. 1, sent. 21 settembre 2015, n. 18563, Rv. 636867-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 27 ottobre 2016, n. 21774, Rv. 642665-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 22 marzo 2017, n. 7227, Rv. 643665-01).
Nella specie, quanto ha formato oggetto di impugnazione, a prescindere dalla qualificazione che ne ha fatto l’autorità giudiziaria adita, non integra una decisione sulla competenza, bensì un provvedimento di natura ordinatoria, che ha disposto circa l’assegnazione del procedimento ad una ripartizione interna all’ufficio. Errata è la condanna alle spese, giacché a fronte dell’iniziativa assunta dall’RAGIONE_SOCIALE, l’adito giudicante avrebbe dovuto operare -al fine di procedere ritualmente -la rimessione della controversia al capo dell’ufficio giudiziario per l’assegnazione al giudice dell’esecuzione , ma l’omissione di questo adempimento non ha determinato affatto, come invece sostiene l’odierna ricorrente, un’apparenza di decisione sulla competenza.
Né, in senso contrario, può richiamarsi quella pronuncia che, in dissonanza con il costante orientamento sopra illustrato, ha dato rilievo al principio dell’apparenza (si tratta di Cass. Sez. Lav. , ord. 1° marzo 2019, n. 6179, Rv. 653141-01). Essa, infatti, richiama, a propria volta, una decisione di questa Corte (si tratta di Cass. Sez. 6-3, ord. 6 marzo 2014, n. 5313, Rv. 631008-01) che è, però, intervenuta in relazione ad una fattispecie del tutto peculiare. Si trattava, infatti, del l’ impugnazione -che è stata intesa come regolamento di competenza, sebbene proposta quale ricorso per cassazione -di una sentenza resa dal Tribunale, quale giudice di appello, esclusivamente in ordine ad una declaratoria di incompetenza pronunciata dal Giudice di pace, provvedimento in relazione al quale non è ammesso, ai sensi dell’art. 46 cod. proc. civ., l’esperimento del regolamento di competenza.
Quanto, poi, all’ulteriore precedente (Cass. Sez. 3, ord. 29 marzo 2018, n. 7882, non massimata), che pure viene richiamato sempre nel l’ arresto già sopra citato, postulante l’operatività del principio dell’apparenza, deve rilevarsi come esso sia stato superato da successiva decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte.
Esse, infatti, hanno ribadito che il rapporto tra sezione ordinaria e specializzata, nel caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all ‘ ufficio giudiziario, da cui l ‘ inammissibilità del regolamento di competenza (Cass. Sez. Un., sent. 23 luglio 2019, n. 19882, Rv. 654837-01).
In conclusione, l ‘apparenza , quale principio idoneo a individuare il mezzo di impugnazione di un provvedimento giurisdizionale, presuppone, pur sempre, che, in relazione alla questione decisa dal giudice in modo da determinare una certa ‘ apparentia iuris ‘ , il medesimo risulti, comunque, munito di quella frazione del potere di ‘ ius dicere ‘ in cui si sostanzia la sua competenza.
Resta inteso, infine, che l’ inammissibilità del proposto regolamento non preclude affatto che la condanna alle spese comminata a carico della COGNOME -proprio perché irritualmente disposta -possa essere messa in discussione nel procedimento radicato, con modalità improprie, per le ragioni sopra indicate (consistite nel non investire della questione il d irigente dell’ufficio giudiziario interessato), innanzi al giudice dell’esecuzione.
A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione
giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il regolamento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della