Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3380 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3380  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
Oggetto
OPPOSIZIONE TERZO ESECUZIONE Devoluzione della stessa a sezione ordinaria del Tribunale Declaratoria d’incompetenza in favore del giudice dell’esecuzione Regolamento di competenza –
Inammissibilità
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
sul ricorso 3557-2023 proposto da:
Rep.
NOME COGNOME, domiciliata ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO,  presso  la  cancelleria  di  questa  Corte  di  Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME; Ud. 12/07/2023 Adunanza camerale
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, RAGIONE_SOCIALE, NOME;
– intimati –
Avverso  il  provvedimento  del  Tribunale  di  Aosta,  depositato  il 28/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 12/07/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto, sulla base di un unico motivo, regolamento di competenza avverso l’ordinanza resa il 28 dicembre  2022  dal  Tribunale  di  Aosta,  con  il  quale  l’adito giudicante ha dichiarato il proprio difetto di competenza funzionale, in favore del giudice dell’esecuzione, condannando la COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in € 1.664,00 oltre accessori di legge.
Riferisce,  in  punto  di  fatto,  l’odierna  ricorrente  di  aver proposto opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., nell’ambito della procedura espropriativa mobiliare presso terzi (ovvero, la società RAGIONE_SOCIALE) intrapresa dall’RAGIONE_SOCIALE per l’esecuzione di un credito nei confronti di NOME COGNOME, convivente della COGNOME, a propria volta cointestataria del conto corrente bancario oggetto del pignoramento.
All’udienza  del  6  dicembre  2022,  l’adito  giudicante  rilevava che -per proprio errore -non aveva disposto l’indicazione , come destinatario della notifica, anche del creditore procedente, fissando, pertanto, nuova udienza, affin ché l’opponente provvedesse  a  rinnovare  la  notificazione  nei  confronti  della predetta RAGIONE_SOCIALE.
Costituitasi in giudizio la creditrice procedente, la stessa, in via  preliminare,  eccepiva  l’inammissibilità  della  procedura,  in quanto  non  istaurata  avanti  al  giudice  dell’esecuzione,  bensì innanzi al giudice ordinario.
Con il suddetto provvedimento del 28 dicembre 2022, l’adito giudicante dichiarava il proprio difetto di competenza funzionale, condannando al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali la COGNOME, la quale  provvedeva  a  riassumere  il  giudizio  innanzi  al  giudice
dell’esecuzione, in persona peraltro -del medesimo magistrato innanzi al quale l’opposizione era stata, inizialmente, radicata.
 Avverso  tale  provvedimento  ha  proposto  regolamento  di competenza la COGNOME, sulla base -come detto -di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia l ‘illegittimità dell’impugnato provvedimento, sul rilievo che la ‘preventiva ripartizione interna del lavoro tra le sezioni di un ufficio giudiziario non ha certamente a che vedere con la competenza’.
In ogni caso, la COGNOME rileva che, una volta ‘depositato ed iscritto a ruolo generale’ l’atto di opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., ‘la Cancelleria ha destinato il ricorso alla sezione competente’, senza far pervenire alcuna comunicazione di ‘errore’, così come, del resto, in occasione della prima udienza (quella del 6 dicembre 2022), il Giudice investito dell’opposizione ‘non ha rilevato alcuna anomalia inerente alla «sezione del Tribunale»’. Esso, anzi, ‘nelle prime fasi del procedimento (esame del ricorso, redazione del decreto di fissazione di udienza)’, benché l’oggetto del procedimento ‘fosse palesemente chiaro (opposizione del terzo ex art 619 cod. proc. civ.)’, non solo non ebbe a rilevare ‘la sua «presunta» incompetenza funzionale’, ma ebbe addirittura a compiere ‘degli atti dispositivi tipici del Giudice dell’Esecuzione’.
Su tali basi, dunque, la ricorrente ha chiesto a questa Corte di affermare che il Tribunale di Aosta ha errato ‘nel dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore del Giudice dell’Esecuzione  del  medesimo  Tribunale,  con  la  conseguente condanna alle spese a carico della ricorrente’.
Sono  rimasti solo intimati l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e lo COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta con cui ha chiesto rigettarsi il proposto regolamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il regolamento è inammissibile.
7.1. La consolidata giurisprudenza di questa Corte reputa che la ripartizione degli affari tra articolazioni interne ad uno stesso ufficio giudiziario (si tratti della sede centrale o di quelle territorialmente distaccate, ovvero di sezioni addette a specifiche controversie) non dia luogo ad alcuna questione di competenza, donde l’inammissibilità del regolamento di competenza che denunci l’ erroneità di tale ripartizione (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 28 aprile 1979, n. 2483, Rv. 398799-01; Cass. Sez. 1, sent. 17 febbraio 1982, n. 1002, Rv. 418862-01; Cass. Sez. 3, ord. 28 novembre 2001, n. 15151, Rv. 550724-01; Cass. Sez. Lav., ord. 9 agosto 2004, n. 15391, Rv. 575926-01; Cass. Sez. 3, ord. 7 ottobre 2004, n. 19984, Rv. 577550-01; Cass. Sez. 3, ord. 24 gennaio 2006, n. 1309, Rv. 587541-01; Cass. Sez. 3, ord. 9 novembre 2006, n. 23891, Rv. 592666-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 settembre 2009, n. 20494, Rv. 609471-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 22 novembre 2011, n. 24656, Rv. 620421-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 marzo 2013, n. 7462, Rv. 625571-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 23 maggio 2014, n. 11448, Rv. 631473-01; Cass. Sez. 6-3,
ord. 5 maggio 2015, n. 8905, Rv. 635212-01; Cass. Sez. 1, sent. 21 settembre 2015, n. 18563, Rv. 636867-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 27 ottobre 2016, n. 21774, Rv. 642665-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 22 marzo 2017, n. 7227, Rv. 643665-01).
Nella specie, quanto ha formato oggetto di impugnazione, a prescindere dalla qualificazione che ne ha fatto l’autorità giudiziaria adita, non integra una decisione sulla competenza, bensì un provvedimento di natura ordinatoria, che ha disposto circa l’assegnazione del procedimento ad una ripartizione interna all’ufficio. Errata è la condanna alle spese, giacché a fronte dell’iniziativa assunta dall’RAGIONE_SOCIALE, l’adito giudicante avrebbe dovuto operare -al fine di procedere ritualmente -la rimessione della controversia al capo dell’ufficio giudiziario per l’assegnazione al giudice dell’esecuzione , ma l’omissione di questo adempimento non ha determinato affatto, come invece sostiene l’odierna ricorrente, un’apparenza di decisione sulla competenza.
Né, in senso contrario, può richiamarsi quella pronuncia che, in dissonanza con il costante orientamento sopra illustrato, ha dato rilievo al principio dell’apparenza (si tratta di Cass. Sez. Lav. , ord. 1° marzo 2019, n. 6179, Rv. 653141-01). Essa, infatti, richiama, a propria volta, una decisione di questa Corte (si tratta di Cass. Sez. 6-3, ord. 6 marzo 2014, n. 5313, Rv. 631008-01) che è, però, intervenuta in relazione ad una fattispecie del tutto peculiare. Si trattava, infatti, del l’ impugnazione -che è stata intesa come regolamento di competenza, sebbene proposta quale ricorso per cassazione -di una sentenza resa dal Tribunale, quale giudice di appello, esclusivamente in ordine ad una declaratoria di incompetenza pronunciata dal Giudice di pace, provvedimento in relazione al quale non è ammesso, ai sensi dell’art. 46 cod. proc. civ., l’esperimento del regolamento di competenza.
Quanto, poi, all’ulteriore  precedente (Cass.  Sez.  3,  ord.  29 marzo 2018, n. 7882, non massimata), che pure viene richiamato sempre nel l’ arresto già sopra citato, postulante l’operatività del principio  dell’apparenza, deve  rilevarsi  come  esso  sia  stato superato  da  successiva  decisione  RAGIONE_SOCIALE  Sezioni  Unite  di  questa Corte.
Esse,  infatti,  hanno  ribadito  che  il  rapporto  tra  sezione ordinaria  e  specializzata,  nel  caso  in  cui  entrambe  le  sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all ‘ ufficio  giudiziario,  da  cui  l ‘ inammissibilità del regolamento di competenza (Cass. Sez. Un., sent. 23 luglio 2019, n. 19882, Rv. 654837-01).
In conclusione, l ‘apparenza , quale principio idoneo a individuare  il  mezzo  di  impugnazione  di  un  provvedimento giurisdizionale,  presuppone,  pur  sempre,  che,  in  relazione  alla questione decisa dal giudice in modo da determinare una certa ‘ apparentia iuris ‘ , il medesimo risulti, comunque, munito di quella frazione  del  potere  di  ‘ ius  dicere ‘  in  cui  si  sostanzia  la  sua competenza.
Resta inteso, infine, che l’ inammissibilità del proposto regolamento  non  preclude  affatto  che  la  condanna  alle  spese comminata a carico della COGNOME -proprio perché irritualmente disposta -possa essere messa in discussione nel procedimento radicato,  con  modalità  improprie,  per  le  ragioni  sopra  indicate (consistite nel non investire della questione il d irigente dell’ufficio giudiziario interessato), innanzi al giudice dell’esecuzione.
A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di  versare  un ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato,  se  dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione
giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il regolamento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,  comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei  presupposti  per  il  versamento  da  parte  RAGIONE_SOCIALE  ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  all’esito  dell’adunanza  camerale della