Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3336 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3336  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
Oggetto: regolamento di competenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14610/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO. -RICORRENTE –
contro
COGNOME  NOME,  rappresentato  e  difeso  in  proprio,  ai  sensi dell’art. 86 c.p.c. con domicilio in Lecce, INDIRIZZO.
-RESISTENTE –
e
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in LecceINDIRIZZO.
-RESISTENTE- avverso i decreti del Tribunale di Lecce, pubblicati in data 16.5.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO,  che  ha  chiesto  di  dichiarare inammissibile il proposto regolamento.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO propone ricorso per regolamento di competenza avverso due decreti, entrambi emessi il 16.5.2023 dal Tribunale di Lecce, rispettivamente nel giudizio R.G.N. 4677/2018 e nel subprocedimento R.G.N. 4677-5/2018, con cui il giudice ha fissato l’udienza di prosecuzione del giudizio di merito introdotto da COGNOME NOME, riassunto a seguito di pronuncia di questa Corte su altri due precedenti regolamenti di competenza proposti dal COGNOME, dichiarati inammissibili, e per la trattazione di un procedimento cautelare in corso di causa.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale, con i suddetti provvedimenti, si  sarebbe  ritenuto  competente sia per le domande di merito che per l’istanza di sequestro proposte da NOME COGNOME per ottenere la riduzione di un’iscrizione in separazione effettuata il 24 marzo 2009 da NOME COGNOME per un credito di euro 300.000,00 su tutti i beni relitti d ell’attrice, in tal modo negando la competenza -anche per continenza – del Tribunale di Roma.
AVV_NOTAIO ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c..
In  prossimità  dell’adunanza  camerale  il  ricorrente  ha  depositato memoria illustrativa.
Il ricorso è palesemente inammissibile.
AVV_NOTAIO ha proposto regolamento di competenza avverso i decreti  di  fissazione  delle  udienze  in  sede  cautelare  e  di  merito, emessi dopo che questa Corte aveva dichiarato inammissibili due precedenti  ricorsi  per  regolamento  di  competenza  notificati  dal ricorrente avverso provvedimenti dal contenuto analogo a quelli di cui  si  discute,  che  ugualmente  sono  privi  del  benché  minimo contenuto  decisorio  sulla  questione  di  competenza  e  sull’eccepita continenza.
Il regolamento è mezzo esperibile solo avverso i provvedimenti con cui  il  giudice  abbia  affermato  o  negato  la  propria  competenza  (o abbia  affermato  o  negato  la  continenza  di  cause)  con  statuizione non più ritrattabile.
A tal fine è necessario che la causa sia rimessa in decisione e che le parti siano state invitate a precisare le conclusioni anche di merito, con l’unica eccezione costituita dall’ipotesi in cui sia il giudice stesso a qualificare come decisoria (e dunque definitiva dinanzi a sé) la declaratoria di competenza, sempre che però ciò faccia in termini di assoluta inequivocità ed incontrovertibilità (Cass. 33028/2023; Cass. 32082/2023; Cass. 31092/2023; Cass. 30432/2023; Cass. 27576/2023; Cass. 31931/2022; Cass. 11742/2021; Cass. 2338/2020; Cass. 5354/2018; Cass. s.u. 20449/2014).
I provvedimenti di carattere ordinatorio (quale quelli oggetto di ricorso), in quanto ritrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa, non hanno natura di sentenze implicite sul profilo in discussione, per la cui configurabilità si richiede che il provvedimento (a prescindere dalla forma adottata) presupponga necessariamente l’affermazione o la negazione della propria competenza da parte del giudice (Cass. 23112/2010; nello stesso senso Cass. 8930/2011; Cass. 8758/2015; Cass. 37160/2021).
3. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata per l’ingiustificata reiterazione del regolamento avverso provvedimenti  aventi  contenuto  ordinatorio  e  per  evidenti  finalità dilatorie,  come  già  ritenuto  da  questa  Corte  con  la  pronuncia  n. 11801/2023.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte  del  ricorrente  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in €. 6000,00
per  compenso  ed  €  200,00  per  esborsi,  oltre  ad  iva,  c.p.a.  e rimborso  forfettario  delle  spese  generali  in  misura  del  15%,  in favore di ciascuna controparte.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controparte, di € 3000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c.. Dà  atto,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1-quater  D.P.R.  n.  115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte  del  ricorrente,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda