Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33205 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33205 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n.05037/2024 R.G.,
proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL, in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso;
-ricorrente -nei confronti di
Comune di Gricignano d’Anversa, in persona del Sindaco in carica, RAGIONE_SOCIALE ;
-intimati – a vverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, emessa in data 27 febbraio 2024, nel procedimento iscritto al n. 2824/2022 R.G.E.;
udìta la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza.
Rilevato che:
NOME COGNOME ha intrapreso, in danno del Comune di Gricignano (suo debitore in forza di titolo esecutivo rappresentato da sentenza di condanna risarcitoria), espropriazione presso il terzo RAGIONE_SOCIALE (società concessionaria del servizio di tesoreria e di riscossione dei tributi dell’ente territoriale) per ottenere l’assegnazione delle somme da esso trattenute o dovute al debitore, sino a concorrenza dell’importo di Euro 1.034,02, corrispondente all’ammontare del proprio credito;
citato il debitore a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli Nord e il terzo a rendere la dichiarazione di cui all’art.547 cod . proc. civ., in mancanza, il giudice adìto ha fissato l’udienza del 17 gennaio 2024 , all’esito della quale, con ordinanza emessa il successivo 27 febbraio 2024, ha declinato la propria competenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Napoli, fissando il termine di novanta giorni per la riassunzione;
avverso questa ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per regolamento di competenza, sulla base di un unico, articolato motivo, illustrato da memoria;
non svolgono attività difensiva in questa sede l’ente e la società intimati;
il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato che:
n on è necessario procedere all’illustrazione dell’articolato motivo di ricorso, il quale non può essere delibato nel merito, ma deve essere dichiarato inammissibile, in conformità a quanto esattamente osservato dal Procuratore Generale;
costituisce ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice dell’esecuzione non possono essere direttamente impugnati con regolamento di competenza, neppure nell’ipotesi (quale quella integratasi nel caso in esame) in cui contengano una statuizione -negativa o affermativa -della competenza del giudice medesimo;
questi provvedimenti, infatti, sono impugnabili dalle parti esclusivamente con l’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ., sicché il controllo della competenza sull’esecuzione si estrinseca, non già direttamente sul provvedimento del giudice dell’es ecuzione negativo della propria competenza o affermativo della stessa, bensì attraverso l’impugnazione, con il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto della opposizione agli atti esecutivi;
questa sentenza, benché non impugnabile (art.618, ultimo comma, cod. proc. civ.), è comunque soggetta a regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 ss. cod. proc. civ. (art.187 disp. att. cod. proc. civ.; cfr. Cass. 04/04/2001, n. 4989; Cass. 30/08/2004, n.17444; Cass. 26/07/2011, n. 16292; Cass. 11/10/2016, n. 20486; Cass. 13/09/2017, n. 21185; Cass.03/12/2021, n. 38368; Cass. 31/08/2023, n. 25475; Cass. 12/04/2024, 10037; Cass. 10/07/2024, n. 18899; Cass. 12/11/2024, n. 29201);
pertanto, nel caso di specie, per contestare la statuizione sulla competenza contenuta nell’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, il creditore pignorante avrebbe dovuto impugnarla con opposizione agli
atti esecutivi ed avrebbe poi potuto gravare con regolamento di competenza l’eventuale sentenza di rigetto dell’opposizione;
il ricorso proposto da NOME COGNOME va, in definitiva, dichiarato inammissibile;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del regolamento, avuto riguardo alla circostanza che le parti vittoriose, rimaste intimate, non hanno svolto difese in questa sede;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n.4315).
Per Questi Motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione