Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32082 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32082 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14671/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME -ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa contro dall’avvocato NOME COGNOME
–controricorrente–
Avverso la SENTENZA di TRIBUNALE PARMA n. 1773/2023 depositata il 20/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 7.12.2023 il Tribunale di Parma rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace del medesimo circondario con la quale, per quanto in questa sede di interesse, era stata accolta l’eccezione di incompetenza territoriale formulata da RAGIONE_SOCIALE a favore del Tribunale di Torino in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica.
L’eccezione di incompetenza era stata prospettata dalla cliente opponente assumendo che nel contratto sottoscritto con la fornitrice opposta era inserita una condizione generale di contratto (n.13), regolarmente sottoscritta, con la quale il foro di Torino era individuato quale foro esclusivo.
L’opposta, costituitasi, aveva indi eccepito: a) che la cliente non aveva contestato la competenza del giudice adito in relazione a tutti i criteri di cui agli artt.18 e ss. c.p.c.; b) che il foro indicato contrattualmente non poteva ritenersi esclusivo; c) e che l’eccezione di incompetenza non era stata dedotta in via preliminare rispetto all’esame del merito.
Il giudice dell’impugnazione esaminando i motivi di appello inerenti alla questione di competenza li disattendeva, condividendo, dunque, la declinatoria di competenza operata dal giudice di pace e rigettando l’appello per tale ragione. Aggiungeva, inoltre, che se il merito della domanda monitoria fosse stato esaminabile, essa sarebbe stata infondata.
Avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione assumendo la violazione e falsa applicazione dell’art.360 c.1 n.3 c.p.c. in relazione agli artt.18 e 19 c.c.
richiamando le osservazioni già svolte innanzi al Tribunale, lamentando la perpetrazione da parte dell’opponente di un abuso del diritto, difettando per la stessa un interesse concreto al rilievo dell’incompetenza e, infine, che la pronuncia era ‘illegittima con specifico riferimento alla parte in cui (pag. 5, terzo cpv.) si afferma che la subordinazione della domanda di merito al rigetto dell’eccezione di incompetenza è dovuta solo nei casi di contestazione della giurisdizione e non anche della competenza’.
La parte intimata ha depositato controricorso.
Fissata la trattazione camerale, il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni ritenendo, in presenza di clausola indicante un foro esclusivo, non necessaria ulteriore contestazione degli altri fori e valutando adeguatamente proposte le domande di accoglimento dell’eccezione e di merito; parte resistente ha indi depositato memoria ex art.380bis c.p.c..
Nell’imminenza dell’adunanza odierna è sopravvenuto impedimento del Relatore già designato ed è stato designato altro relatore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Deve preliminarmente rilevarsi che l’impugnazione, benché introdotta in questa sede quale ricorso per Cassazione, è diretta a contestare una sentenza resa dal tribunale come decisione impugnabile riguardo alla sola competenza.
È vero che il tribunale, dopo la conferma della declinatoria di competenza del primo giudice e la statuizione di rigetto
dell’appello , quanto ad essa ha creduto di esprimere anche una valutazione di infondatezza nel merito della domanda monitoria.
Senonché, a prescindere dal fatto che tutti e tre i motivi su cui il ricorso si fonda sono diretti a contestare esclusivamente la decisione del giudice di appello sulla competenza, si deve rilevare che la decisione resa aggiuntivamente dal tribunale quanto alla infondatezza nel merito della domanda, risulta espressa in mancanza di potestas iudicandi , sicché non avrebbe in alcun modo potuto costituire oggetto di impugnazione: ciò alla stregua degli insegnamenti dati a suo tempo da Cass., Sez. Un., n. 3840 del 2007.
Ne segue che il ricorso in esame ha impugnato e poteva impugnare solo una decisione sulla competenza.
Da tanto discende che l’unico mezzo di impugnazione esperibile sarebbe stato non già il ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 360 e ss. c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c..
Si ricorda, al riguardo, che le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di impugnazione e anche, come nella specie, nei confronti di una decisione del giudice di pace in primo grado che abbia a sua volta deciso sulla sola competenza – nei cui confronti, alla stregua dell’art. 46 cod. proc. civ., non è, com’è noto, proponibile il regolamento di competenza – sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, a norma dell’art. 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo d’impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, nella detta ipotesi, è
inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata, prescritto dall’art. 47, comma secondo, cod. proc. civ.. (Cass.18898/2023, 20304/2015, 5721/2002).
Nella specie, la conversione del proposto ricorso ordinario in regolamento di competenza dà sotto tale profilo un esito negativo, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 20.12.2023 e comunicata alle parti in data 23.12.2023, mentre il ricorso in esame è stato depositato solo in data 18.7.2024.
Non risulta, dunque, rispettato il termine di cui all’art.47 c.p.c. per la proposizione di quella che risultava l’unica impugnazione esperibile, cioè l’istanza di regolamento.
Ne consegue che il ricorso, pur all’esito della conversione in regolamento di competenza, risulta tardivo e, pertanto, va dichiarato inammissibile.
In considerazione della soccombenza, le spese processuali, liquidate in euro 2.200 per compensi oltre euro 200 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori come per legge, devono essere rifuse dal ricorrente alla controricorrente con distrazione a favore dell’avvocato della stessa.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 2.200 per compensi, euro 200 per esborsi oltre rimborso per spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’avvocato della stessa.
Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della medesima ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 21.10.2025 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME NOME COGNOME