Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 431 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 431 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3208/2022 R.G. proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore unico p.t. NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente – contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE RAGIONE_SOCIALE TOSCANA, in persona del Procuratore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-resistente –
FAGIOLINI LETIZIA;
-intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Pisa depositata il 21 dicembre 2021, nel giudizio iscritto al n. 757/2020 R.G.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale della Toscana promosse l’azione di responsabilità nei confronti dello AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, già dipendente dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale cagionato, in qualità di direttrice dei lavori di recupero edilizio di un’area sita in Pisa, alla INDIRIZZO, attraverso l’errata contabilizzazione dei corrispettivi dell’appalto, finanziato da contributi regionali.
Nel corso del giudizio, la COGNOME fu autorizzata a proporre querela di falso nei confronti di un certificato di pagamento prodotto in giudizio, il quale presentava elementi di diversità rispetto ad un altro certificato di pagamento, recante lo stesso numero ed acquisito dalla convenuta in seguito ad un accesso agli atti presso la stazione appaltante.
La RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha pertanto convenuto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Pisa, chiedendo l’accertamento della falsità del documento impugnato.
Si è costituita l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la querela di falso dev’essere proposta nei confronti di chi intenda avvalersi del documento impugnato per fondarvi una domanda o un’eccezione.
Il Tribunale ha pertanto disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore regionale della Corte dei conti, il quale si è costituito in giudizio, ed ha eccepito l’incompetenza territoriale del Giudice adìto, sostenendo l’applicabilità dell’art. 25 cod. proc. civ, ed individuando il Giudice competente nel Tribunale di Firenze.
1.1. Con ordinanza del 21 dicembre 2021, il Tribunale ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione d’incompetenza territoriale, osservando che la Corte dei conti non è un’Amministrazione statale, ritenendo pertanto inapplicabile l’art. 25 cod. proc. civ., ed assegnando alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Avverso la predetta ordinanza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per regolamento di competenza, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Ha resistito con memoria la Procura regionale della Corte dei Conti. La COGNOME non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
A sostegno dell’istanza, la ricorrente osserva che la nozione di Amministrazione dello Stato cui fa riferimento il r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 deve essere interpretata estensivamente, fino a ricomprendervi anche la Procura della Corte dei conti, la cui rilevanza costituzionale, quale organo della giurisdizione contabile, non ne esclude la legittimazione a stare in giudizio dinanzi a Giudici diversi, nella doppia veste di Pubblico Ministero e rappresentante processuale sui generis dell’amministrazione danneggiata. Sostiene infatti che il Pubblico Ministero contabile interviene in giudizio a tutela non solo dello interesse generale della collettività, ma anche di quello concreto e particolare delle singole Amministrazioni pubbliche, essendo investito di una particolare forma di legittimazione straordinaria, che lo autorizza a porre in essere una serie di atti finalizzati alla tutela di tale interesse.
Il ricorso è inammissibile.
L’ordinanza impugnata non reca infatti un’espressa statuizione in ordine alla competenza del Giudice adìto, limitandosi, nel dispositivo, ad impartire i provvedimenti finalizzati alla trattazione della causa, ed in particolare ad assegnare alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., senza fare alcun cenno all’eccezione d’incompetenza sollevata dalla Procura regionale della Corte dei conti, la quale viene richiamata esclusivamente in motivazione, per constatarne l’infondatezza, in virtù della sottolineatura della rilevanza costituzionale del predetto organo, ritenuto non assimilabile ad una Amministrazione statale, con conseguente inapplicabilità del foro erariale. La
portata apparentemente incidentale di tale rilievo, cui non ha fatto seguito una corrispondente statuizione, posta anche in relazione con la natura ordinatoria del provvedimento impugnato, non preceduto dalla formulazione dell’invito di cui all’art. 189 cod. proc. civ. e dall’assegnazione della causa in decisione, impedisce di ritenere che, attraverso la predetta affermazione, il Giudice adìto abbia inteso affermare la propria competenza, risolvendo una volta per tutte, dinanzi a sé, la questione sollevata dalla Procura generale, consentendo invece di ravvisarvi una mera premessa per l’adozione di ulteriori disposizioni.
Trova pertanto applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di regolamento di competenza, secondo cui, pur a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 con riguardo alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi ora con ordinanza, anziché con sentenza), il provvedimento con cui il giudice, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, abbia affermato la propria competenza ed abbia disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé, non è suscettibile d’impugnazione con il mezzo in questione, ove non sia stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito, a meno che quel giudice, così statuendo, non abbia manifestato, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza questa che ricorre allorquando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso far luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, terzo comma, e 177, primo comma, cod. proc. civ. (cfr. ex plurimis , Cass., Sez. Un., 29/09/2014, n. 20449; Cass., Sez. VI, 3/02/2020, n. 2338; 7/03/2018, n. 5354).
3. La mancata costituzione dell’intimata esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali. La posizione del Procuratore regionale della Corte dei conti, quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli svolti dalle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico, esclude inoltre l’ammissibilità di una condanna alle spese in suo favore (cfr. Cass.,
Sez. VI, 19/11/2021, n. 35513; Cass., Sez. I, 2/10/2015, n. 19711; 7/10/ 2011, n. 20652).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 16/11/2022