Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17003 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17003 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 27384 del Ruolo generale dell ‘ anno 2024 proposto da:
COGNOME NOME, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come per legge
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura per atto Notaio NOME COGNOME del 12 settembre 2024, rep. n. 56907, dall ‘ avv. NOME COGNOME, domicilio digitale come per legge
-resistente – avverso l ‘ ordinanza di sospensione ex art. 337 c.p.c. resa dal
Tribunale di Roma in data 28 dicembre 2024 nel procedimento civile iscritto al n. 1963/2024 R.G.;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto l ‘ accoglimento del ricorso per regolamento di competenza, con conseguente prosecuzione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME in forza di ordinanza di questa Corte n. 34047 del 2023 e di ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa dal giudice dell’esecuzione per complessivi euro 449.686,97, promuoveva procedura esecutiva presso terzi nei confronti di Poste Italiane s.p.a.
Pronunciandosi sulla opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta da Poste Italiane s.p.a. -con la quale si asseriva la pendenza di un procedimento penale, iscritto presso il Tribunale di Roma, nell ‘ ambito del quale era stato disposto il rinvio a giudizio, tra gli altri, di NOME COGNOME (debitore esecutato) e NOME COGNOME (creditore) per i reati di truffa e falso ideologico in relazione al decreto ingiuntivo n. 19576/2015, costituente il titolo esecutivo posto alla base dell ‘ azione esecutiva sfociata nell ‘ ordinanza di assegnazione emessa in danno della terza pignorata -il Giudice dell ‘ esecuzione, a fronte dell ‘ istanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. formulata dalla terza pignorata, disponeva, con l ‘ ordinanza in questa sede impugnata, la sospensione dell ‘ esecuzione, ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., ‹‹ in ragione dell ‘ incidenza, a monte, dell ‘ esito del giudizio penale di cui trattasi sulla sorte del decreto ingiuntivo n. 19576/2015 di questo Tribunale e, quindi, sulla sorte dell ‘ ordinanza del 19.12.2017, emessa ex art. 553 c.p.c. a definizione della
procedura esecutiva r.g.e. n. 4156/2016 e, per l ‘ effetto, sul medesimo procedimento esecutivo r.g.e. n. 1963/2024 indipendentemente dall ‘ ordinanza pronunciata in data 19.10.2023 dalla Corte di Cassazione, pur costituente il titolo esecutivo legittimante l ‘ instaurazione della presente procedura esecutiva ›› .
Avverso tale ordinanza il creditore NOME COGNOME ha proposto istanza di regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ., sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE alla quale il ricorso è stato notificato, ha depositato memoria difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.
Fissata l ‘ adunanza camerale per la trattazione del ricorso, il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l ‘ accoglimento del ricorso e la prosecuzione della procedura esecutiva.
Il ricorrente e la resistente hanno depositato memorie illustrative.
Il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è superflua la verifica della ritualità dell ‘ instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità nei confronti dei terzi pignorati (Deutsche Bank, Unicredit s.p.a., BNL Paribas s.p.a., Banca MPS s.p.a., Banca d ‘ Italia) litisconsorti necessari, alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimono dall ‘ ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità o di integrazione del contraddittorio, nell ‘ evenienza di ricorso di cui si palesi l ‘ inammissibilità o l ‘ infondatezza (Cass., sez. U, 22/03/2010, n. 6826; in termini, Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez. U, 22/12/2015, n. 25772). Il rispetto del diritto fondamentale ad una
ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l ‘ atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, come nella specie, per quanto di seguito verrà precisato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l ‘ integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell ‘ effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., sez. U, 23/09/2013, n. 21670; Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass., sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141).
2. Va, pure, disattesa l ‘ eccezione, sollevata dal ricorrente con la memoria illustrativa, di inammissibilità della memoria ex art. 47 cod. proc. civ. depositata da Poste Italiane s.p.a., sul rilievo che la procura speciale ad litem sarebbe stata rilasciata da soggetto non abilitato a conferirla (l ‘ avv. NOME COGNOME Responsabile Affari Legali di Poste Italiane s.p.a.); ciò in quanto la odierna resistente ha depositato, oltre alla procura speciale conferita all ‘ avv. COGNOME, anche la procura per Notaio NOME COGNOME del 12 settembre 2024, rep. n. 56907, racc. 16744, con la quale sono stati allo stesso conferiti, tra l ‘ altro, i poteri di rappresentare e difendere la società in tutti i procedimenti giudiziari dinanzi ad ogni autorità giurisdizionale civile, amministrativa
e penale.
Con il primo motivo, non rubricato, il ricorrente lamenta che il Giudice dell ‘ esecuzione, esclusa l ‘ applicabilità della sospensione dell ‘ esecuzione ex artt. 623 e 624 cod. proc. civ., avrebbe erroneamente fatto applicazione dell ‘ art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., sebbene non fosse pendente un procedimento penale. Soggiunge che non è pertinente il richiamo all ‘ art. 337 cod. proc. civ., che concerne la diversa ipotesi in cui ‘l’ autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo’ e consente la sospensione esclusivamente ‘se tale sentenza è impugnata’, condizioni queste non ravvisabili nel caso de quo .
Con il secondo motivo, non rubricato, il ricorrente censura altresì l ‘ ordinanza impugnata sia perché non è invocabile l ‘ art. 337 cod. proc. civ. dinanzi ad una mera dichiarata pendenza di un procedimento penale, sia perché è inapplicabile al processo esecutivo l ‘ art. 295 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo, pure non rubricato, il ricorrente lamenta che l ‘ opposizione proposta da Poste Italiane s.p.a., non prospettando alcuna questione valida a confutare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, è meramente dilatoria.
L ‘ istanza di regolamento di competenza è inammissibile.
6.1. Come ribadito anche di recente da questa Corte (Cass., sez. 2, 01/02/2025, n. 2429), il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., reso nell ‘ ambito di un ordinario giudizio di cognizione, analogamente alle ordinanze di sospensione per cd. pregiudizialità-dipendenza, può essere impugnato mediante il regolamento di competenza ed il giudice di legittimità deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo , giacché il sindacato di questa Corte è limitato alla verifica dei presupposti giuridici in base ai
quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (cfr. Cass., sez. 6 -3, 30/07/2015, n. 16142; Cass., sez. 6 -1, 25/11/2010, n. 23977; Cass., sez. 6 – 5, 12/07/2018, n. 18494; Cass., sez. 6 – 2, 24/05/2019, n. 14337; Cass., sez. 6 – 3, 08/07/2020, n. 14146).
6.2. Nel caso di specie, tuttavia, viene in rilievo la radicale preclusione dell’ impugnabilità, con regolamento di competenza, di una ordinanza emessa, quand’anche ex art. 337 cod. proc. civ., dal giudice dell ‘ esecuzione.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, non è ammissibile il regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento con cui il giudice dell ‘ esecuzione nega la sospensione del processo esecutivo, dal momento che l ‘ art. 295 cod. proc. civ. disciplina la sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione cui fanno riferimento, invece, gli artt. 618 e 623 cod. proc. civ. Tale principio, già affermato dalle Sezioni Unite con l ‘ ordinanza n. 21860 del 19 ottobre 2007, è stato successivamente ribadito da altre pronunce (Cass., sez. 3, 23/07/2009, n. 17267; Cass., sez. 3, 30/03/2007, n. 7923; Cass., sez. 10/11/2006, n. 24104).
6.3. Proprio perché il processo di esecuzione è soggetto a regole speciali, va, del pari, negata l ‘ ammissibilità del regolamento avente ad oggetto il provvedimento del g.e. di accoglimento dell ‘ istanza di sospensione (in tal senso, Cass., sez. 3, 22/05/2023, n. 14091), quand’anche emessa ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., di cui si discute in questa sede.
6.3.1. Al riguardo, deve, in primo luogo, osservarsi che il regolamento è stato proposto in relazione ad una ordinanza resa dal giudice dell ‘ esecuzione, a conclusione della fase sommaria, alla quale
doveva necessariamente seguire l ‘ instaurazione della fase di merito dell ‘ opposizione (cfr. Cass., sez. 3, 24/10/2011, n. 22033; Cass., sez. 3, 17/10/2019, n. 26285); e questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, quando il giudice di un ‘ opposizione in materia esecutiva si occupa della competenza nella fase sommaria e la ritiene sussistente, fissando il termine per il prosieguo del giudizio nel merito, in quanto appunto sommaria detta pronuncia non assume il valore di decisione sulla competenza, l ‘ effettiva verifica di quest ‘ ultima rimanendo affidata alla fase di cognizione piena, onde soltanto la pronuncia in essa resa a proposito della competenza è impugnabile con il regolamento (tra le altre: Cass., sez. 6 – 3, 24/06/2020, n. 12378).
Ciò in coerenza con la giurisprudenza di questa Suprema Corte che nega all ‘ ordinanza conclusiva della fase sommaria la natura di provvedimento decisorio neanche implicito sulla competenza, che potrà essere accertata, appunto, soltanto nella fase di cognizione piena (cfr. Cass., sez. 3, 21/04/2010, n. 9511; Cass., sez. 3, 30/06/2010, n. 15629; Cass., sez. 6 – 3, 10/10/2016, n. 20316; Cass., sez. 3, 17/10/2019 n. 26285).
6.3.2. Ad ogni buon conto, ove non potesse dirsi pronunciata a definizione della fase sommaria di una opposizione esecutiva, l ‘ ordinanza resa dal giudice dell ‘ esecuzione qui impugnata, atteggiandosi quale atto potenzialmente lesivo, avrebbe dovuto essere impugnata con le modalità e nei termini di cui all ‘ art. 617 cod. proc. civ., rientrando nel perimetro oggettivo dell ‘ opposizione agli atti esecutivi come ribadito, con ampia e diffusa argomentazione, da Cass., sez. 3, del 5 maggio 2022, n. 14282.
Con tale pronuncia (ricognitiva degli approdi raggiunti in materia ed alla quale si rimanda anche per il richiamo agli ulteriori precedenti sul tema), questa Corte, esclusi i provvedimenti che abbiano finalità
di mera direzione del processo o di interlocuzione con le parti processuali oppure con gli ausiliari, altrimenti definibili come «atti preparatori», ha ritenuto impugnabili con il rimedio di cui all ‘ art. 617 cod. proc. civ. i provvedimenti del giudice dell ‘ esecuzione che abbiano una concreta incidenza sullo svolgimento del processo esecutivo, ovvero un ‘ astratta potenzialità lesiva per coloro che ne subiscono gli effetti.
Nel chiarire le condizioni legittimanti l’opposizione , la Corte ha puntualizzato che ‹‹ il discrimine tra atto suscettibile di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e provvedimento inoppugnabile è segnato dalla produzione di un pregiudizio, il che significa che l ‘ ammissibilità del rimedio dipende dalla lesività (quantomeno potenziale) dell ‘ atto, costituita dalla sua idoneità ad incidere nella sfera giuridica di coloro che ne subiscono gli effetti ›› ; possono, quindi, costituire oggetto dell ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi e, cioè, gli atti di parte di promozione dell ‘ esecuzione forzata oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell ‘ esecuzione volti all ‘ instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura – i quali si distinguono dagli atti preparatori che, privi di autonoma rilevanza come momento dell ‘ azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all ‘ interlocuzione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti – e a condizione che essi abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei loro effetti (così la citata Cass. n. 14282 del 2022; in senso conforme, Cass., sez. 3, 26/07/2023, n. 14282; Cass., sez. 3, 07/02/2013, n. 2968).
6.4. L ‘ ordinanza in questa sede opposta, in effetti, non ha natura meramente preparatoria (Cass., sez. 1, n. 6064 del 30/05/1995), ma è, invece, finalizzata a paralizzare, mediante la disposta sospensione
ex art. 337 cod. proc. civ., la prosecuzione della procedura esecutiva ed è, quindi, soggetta all ‘ opposizione de qua , configurandosi come un atto ai limiti dell ‘ abnormità, perché viziato nei presupposti, non coerente con la funzione del processo esecutivo ed avente una incidenza dannosa nella sfera giuridica degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione degli effetti (così Cass., sez. 3, 20/06/2008, n. 16799; Cass., sez. U, 19/11/1999, n. 797).
Sul punto, è sufficiente ribadire l ‘ inapplicabilità al processo esecutivo della sospensione di cui all ‘ art. 337 cod. proc. civ., come pure di quella prevista dall ‘ art. 295 cod. proc. civ.
Difatti, la prima disposizione fa implicito e la seconda espresso riferimento al ‘processo di cognizione’ e quindi ai rapporti tra giudizio civile ed altri giudizi, mentre il giudice dell ‘ esecuzione non decide alcun giudizio che possa a propria volta essere legato alla definizione di altro giudizio di cognizione da un rapporto di dipendenza in senso tecnico giuridico ( ex artt. 295 e 337, secondo comma, cod. proc. civ), come più volte riconosciuto da questa Corte (Cass., sez. 3, 05/08/2005, n. 16601; Cass., sez. 3, 05/08/2005, n. 16601; Cass., sez. 3, 24/05/2002, n. 7631; Cass., sez. 6 – 1, 20/02/2018, n. 4035). E, d’altra parte, la mera pendenza di un procedimento penale, senza che consti essere stata neppure esercitata la relativa azione, neppure può integrare il presupposto della pronuncia di una decisione ancora suscettibile di impugnazione dalla quale possa dipendere la sorte del giudizio sospeso: sicché il provvedimento opera una non consentita applicazione analogica per di più in totale carenza anche di tale ulteriore presupposto.
Per finire, può pure ribadirsi che non è giammai consentito proporre regolamento di competenza, a istanza di parte o di ufficio, avverso un atto reso dal giudice dell’esecuzione in quanto tale, sia
pure nel corso o all’esito della fase sommaria di un’opposizione esecutiva (Cass., sez. 3, 12/04/2024, n. 10037; Cass., sez. 3, 07/11/2024, n. 28712; Cass., sez. 6 -3, 03/12/2021, n. 38368).
Risulta, a maggior ragione, irrilevante nella presente sede, scorrettamente attivata dalla parte del processo esecutivo, qualsiasi ulteriore vicenda relativa ai presupposti della qui gravata ordinanza.
Il ricorso per regolamento di competenza va, pertanto, dichiarato inammissibile.
La peculiarità della questione affrontata giustifica l ‘ integrale compensazione delle spese di lite della presente fase di giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza e compensa integralmente tra le parti le spese di lite della presente impugnazione.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione