Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10151 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10151 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17968/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Cles INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TRENTO n. 1185/2024 depositata il 26/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’architetto NOME COGNOME ha conferito incarico alla RAGIONE_SOCIALE per modificare un furgone al fine di trasformarlo in un
camper. In seguito alla conclusione dei lavori, COGNOME ha riscontrato presunte difformità e problematiche che hanno compromesso l’utilizzo del veicolo. Egli ha rilevato anche la presenza di documentazione tecnica che non consentiva un corretto collaudo presso gli enti preposti. Pertanto, ha promosso dinanzi al Tribunale di Trento un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. Con il decreto di fissazione dell’udienza, il Tribunale ha formulato quesiti al c.t.u., incaricandolo di verificare le modifiche eseguite, la loro conformità alla regola dell’arte e la documentazione tecnica del veicolo. Gli è stato inoltre richiesto di valutare i costi necessari per la regolarizzazione o il ripristino del mezzo e di favorire un tentativo di conciliazione. La RAGIONE_SOCIALE ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Trento, sostenendo che RAGIONE_SOCIALE avesse agito non come consumatore, bensì come professionista e che la tipologia contrattuale dovesse qualificarsi come appalto, non rientrando nelle fattispecie del codice del consumo. Il Tribunale ha ritenuto applicabile la normativa sul foro del consumatore, rigettando l’eccezione di incompetenza . Con ordinanza in epigrafe il Tribunale ha integrato i quesiti già formulati al c.t.u. Avverso tale ordinanza ricorre la RAGIONE_SOCIALE per regolamento necessario di competenza con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste COGNOME con memoria difensiva, nonché memoria in prossimità dell’adunanza camerale. Il Sostituto P.G. ha depositato requisitoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo denuncia « incompetenza territoriale del Tribunale di Trento per inapplicabilità del codice del consumo alla fattispecie in esame, qualificabile come appalto e non come vendita» . Il secondo motivo denuncia « incompetenza territoriale del Tribunale di T rento per non riconducibilità dell’ arch. COGNOME alla natura di consumatore ex art. 3, comma 1, lett. A), d.lgs. n. 206/2005». Il terzo motivo denuncia « incompetenza territoriale del
Tribunale di Trento in favore del tribunale di Padova sotto tutti i criteri generali e facoltativi del c.p.c.»
Raggruppando le censure, si denuncia l’omesso esame della natura dell’accordo tra le parti, che è un appalto e non una vendita, il che escluderebbe l’applicabilità delle tutele del consumatore. Si sottolinea inoltre che l’architetto COGNOME ha stipulato il contratto con emissione di fattura su partita IVA, circostanza che contrasterebbe con la qualificazione di consumatore. Si denuncia infine l’erronea applicazione delle disposizioni procedurali relative all’assegnazione della competenza al Tribunale di Trento, sostenendo che il giudice non abbia valutato correttamente le eccezioni sollevate. Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, si sostiene che si tratti di un normale accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e non di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., il che escluderebbe l’applicazione degli orientamenti giurisprudenziali in materia relativi a quest’ultima.
-Il regolamento di competenza è inammissibile.
A prescindere dalla incongruità degli argomenti proposti dalla ricorrente sotto altri profili (che si lasciano da parte in forza del l’applicazione del criterio di selezione della ragione decisoria, basato sulla c.d. ragione più liquida), nessuno di tali argomenti è in grado di indurre questa Corte a rimeditare l’orientamento secondo il quale (come già ricordato dal P.M.): « con riferimento ai procedimenti cautelari, nell’ambito dei quali si iscrivono i procedimenti di istruzione preventiva, è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza – inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata – sia perché l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il
regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi (cfr. Cass. SU 18189/2013; Cass. 1613/2017, 10914/2018).
-La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza e rimette al definitivo la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025.