Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21084 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12185/2023 R.G.
regolamento di competenza d’ufficio proposto dal TRIBUNALE LAMEZIA TERME con l’ ORDINANZA n. 820/2022 depositata il 17/05/2023;
nel giudizio pendente tra la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, entrambi non costituiti.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ottenne dal Giudice di pace di Lamezia Terme un decreto ingiuntivo per la somma di euro 1.540 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante della parte debitrice, propose opposizione al decreto ingiuntivo eccependo, preliminarmente, l’incompetenza per territorio del Giudice di pace adito. Contestualmente, l’opponente propose domanda
R.G. 12185/2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 21/5/2024
C.C. 14/4/2022
REGOLAMENTO DI COMPETENZA D’UFFICIO.
riconvenzionale chiedendo che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse condannata al risarcimento dei danni, a titolo di lucro cessante, per una somma non inferiore ad euro 20.000.
La creditrice opposta si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale e proponendo, a sua volta, una domanda riconvenzionale con la quale chiese che il COGNOME fosse condannato al pagamento dell’ulteriore somma di euro 18.893,60 per prestazione d’opera professionale.
Con ordinanza dell’11 aprile 2022 il Giudice di pace accolse l’eccezione di incompetenza, revocò il decreto ingiuntivo e declinò la propria competenza in favore del Tribunale di Lamezia Terme su tutta la causa, rilevando che le ulteriori domande proposte da entrambe le parti eccedevano i limiti della propria competenza per valore.
La causa è stata quindi riassunta, dietro iniziativa dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, davanti al Tribunale di Lamezia Terme il quale, con ordinanza del 17 maggio 2023, ha separato la causa di opposizione al decreto ingiuntivo da quella contenente la domanda riconvenzionale dell’opponente e l’ulteriore riconvenzionale della parte opposta, e ha poi chiesto il regolamento di competenza d’ufficio in relazione al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha osservato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che la competenza a decidere il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è di carattere funzionale, per cui il primo Giudice non avrebbe dovuto rimettere tutta la causa al giudice superiore, bensì separare le cause, decidere la sola opposizione al decreto ingiuntivo e rimettere le altre domande al Tribunale. Il conflitto negativo determinatosi a seguito della declinatoria poteva essere risolto, ad avviso del Tribunale, chiedendo d’ufficio il regolamento di competenza; cosa che il Tribunale ha fatto, dopo aver disposto il
trattenimento presso di sé delle altre domande, eccedenti la competenza per valore del Giudice di pace.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il regolamento di competenza venga dichiarato inammissibile per tardività, in quanto non sollevato nella prima udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che la costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso che il limite posto dall’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ. per il rilievo d’ufficio dell’incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi di cui all’art. 28 cod. proc. civ. trova applicazione anche per il regolamento di competenza d’ufficio (si vedano, oltre all’ordinanza 2 agosto 2018, n. 20445, anche le ordinanze 10 settembre 2018, n. 21944, 29 ottobre 2019, n. 27731, e 29 agosto 2023, n. 25391). Tale orientamento ha ricevuto l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 18 giugno 2020, n. 11866.
Consegue da tale insegnamento, al quale l’odierna decisione intende dare ulteriore continuità, che il limite temporale entro il quale il giudice può sollevare d’ufficio il regolamento di competenza è costituito dalla prima udienza di cui all’art. 183 del codice di rito.
Facendo applicazione di questa regola, ne deriva come inevitabile conseguenza -conformemente alla richiesta del Procuratore generale -che l’odierno regolamento di competenza deve essere dichiarato inammissibile per tardività. Ed invero, verificando il concreto svolgimento della vicenda processuale per come emerge dagli atti, si vede che la prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa ha avuto luogo in data 7 novembre 2022. In quella occasione il Tribunale ha assunto la causa in riserva e, sciogliendo la riserva con la successiva ordinanza del 21 dicembre 2012, ha rinviato all’udienza del 22 marzo 2023 per consentire l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del Giudice di pace; e solo all’esito di tale seconda udienza
il Tribunale ha sollevato il regolamento d’ufficio , che risulta quindi tardivo. Non acquista rilievo la circostanza che, come detto, il rinvio sia stato disposto per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, perché non risulta in alcun modo dal provvedimento di rinvio che lo stesso fosse strumentale alla decisione sulla competenza, rispetto alla quale il Tribunale avrebbe ben potuto riservarsi la decisione già alla prima udienza. E, d’altra parte, non si vede alcuna ragione per la quale la citata acquisizione potesse essere necessaria ai fini della valutazione dell’indebita rimessione al giudice superiore anche della causa di opposizione al decreto ingiuntivo.
Il regolamento, pertanto, è dichiarato inammissibile.
Non si fa luogo a decisione sulle spese, in mancanza di costituzione delle parti in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal Tribunale di Lamezia Terme.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza