Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5118 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5118 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza n. 6789/2025 proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO; -ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO; -controricorrente-
nonché
COGNOME NOME e NOME;
-intimate- avverso i l ‘visto’ confermativo del 20 febbraio 2025, il provvedimento del 29 gennaio 2025 di anticipazione di udienza al 26 febbraio 2025 e il provvedimento del 4 marzo 2025 di fissazione dell’udienza del 12 marzo 2025,
nonché il provvedimento del 4 settembre 2025, di fissazione dell’udienza del 7 ottobre 2025 per la precisazione delle conclusioni, tutti emessi dalla Corte d’appello di Lecce ;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha proposto due ricorsi per regolamento di competenza:
il primo , notificato l’11 marzo 2025 e depositato il 31 marzo 2025, contro i provvedimenti del 29 gennaio 2025 (di anticipazione di udienza al 26 febbraio 2025 dal 2 ottobre 2025), del 20 febbraio 2025 e del 4 marzo 2025 di fissazione dell’udienza del 12 marzo 2025, emessi dalla Corte d’ appello di Lecce;
il secondo, notificato il 24 settembre 2025 e depositato il 30 settembre 2025, avverso il provvedimento del 4 settembre 2025 di fissazione dell’udienza del 7 ottobre 2025 per la precisazione delle conclusioni, emesso dalla Corte d’appello di Lecce.
In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. (che, essendo datata 17 giugno 2025, ha potuto riguardare il solo primo ricorso), il ricorrente ha presentato istanza di decisione in adunanza il 26 luglio 2025.
NOME COGNOME si è difesa con controricorso, mentre le altre intimate non hanno svolto attività difensiva.
Il P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I ricorsi sono inammissibili.
Ai sensi dell’art. 47 c.p.c., il ricorso per regolamento di competenza deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’art. 43, comma 2, c.p.c.
Pertanto, il regolamento di competenza è finalizzato a determinare quale sia il giudice competente a decidere una determinata causa di merito sicché, sia esso necessario o facoltativo, presuppone che una questione di competenza sia stata – anche solo implicitamente – definita con un provvedimento avente natura di sentenza, ipotizzandosi o sostenendosi la competenza di un giudice ordinario diverso da quello adito; in particolare, ai fini della impugnabilità con regolamento facoltativo di competenza, per ‘ decisione di merito ‘ si intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, ma anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia risulti che l ‘ esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l ‘ esito definitivo della controversia (Cass., Sez. 2, n. 21530 del 7 ottobre 2020).
RAGIONE_SOCIALE ha chiarito, altresì, che il regolamento di competenza è rivolto ad impugnare una pronuncia, anche implicita, sulla competenza, non essendo ammissibile il regolamento preventivo di competenza. Tale mezzo di impugnazione presuppone che si sia esaurita la funzione del giudice Cass., Sez. 2, n. 5825 del 14 giugno 1990).
Nella specie, nessuno dei provvedimenti contestati con i due ricorsi ha valenza decisoria e concerne la competenza, ma hanno tutti natura meramente ordinatoria , essendo stati adottati per anticipare un’udienza (il 29 gennaio 2025), rinviare un’udienza (il 4 marzo 2025), fissare un’udienza per la precisazione delle conclusioni (il 4 settembre 2025) e apporre un ‘visto’ (20 febbraio 2025).
Ad analoghe conclusioni in casi similari, pur non identici, fra le stesse parti è, d’altronde, già giunta questa Suprema Corte (Cass., Sez. 2, n. 18013 del 23 giugno 2023; Cass., Sez. 62, n. 33514 dell’11 novembre 2021).
2) I ricorsi sono dichiarati inammissibili .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380 bis c.p.c. comporta l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., come testualmente previsto dal citato art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.
Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36069 del 27 dicembre 2023, ‘richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., l’art. 380 bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, comma 3, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore a € 5.000,00 (art. 96, comma 4, c.p.c., ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‹‹altresì››)’.
Anche se deve essere esclusa una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla previsione legale, stante la complessiva condivisione del ragionamento complessivo espresso dalla PDA.
Nella specie, si ritiene di quantificare l’importo dovuto in base al comma 3 dell’art. 96 c.p.c. in € 1.500,00 e quello ai sensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c. in € 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compenso ed in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, in base all’art. 96, comma 3, c.p.c., della ulteriore somma di € 1.500,00 nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della ulteriore somma di € 1.000,00;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 13 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME