Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3296 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3296 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2026
RIQUALIFICABILITÀ DI
RICORSO ORDINARIO IN REGOLAMENTO DI COMPETENZA – CONDIZIONI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1593/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , con avv. NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore;
– intimata – avverso la sentenza n. 4877/24 resa dal Tribunale di Salerno e depositata in data 16 ottobre 2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta alla camera di consiglio del 22 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME impugnava davanti al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella l’intimazione di pagamento n. 100 2022 9003249604000, emessa dall’RAGIONE_SOCIALE per il mancato pagamento di quattro cartelle esattoriali per il complessivo importo di € 9.175,57, relative a presunte contravvenzioni al Codice RAGIONE_SOCIALE Strada, per omessa notifica degli atti prodromici, con conseguente prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretesa e decadenza del diritto alla RAGIONE_SOCIALE. Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, eccependo in via pregiudiziale l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALE domanda, non essendo stato chiamato in giudizio l’ente impositore (Prefettura di Salerno), nonché l’inammissibilità e/o l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda in conseguenza dell’avvenuta notifica di tutte le cartelle. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione ex art 615, comma 1, c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie. inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda di prima istanza per due RAGIONE_SOCIALE cartelle e sua infondatezza in riferimento all’altra, oltre che per errata liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Il Tribunale di Salerno pronunciava sentenza, con cui dichiarava l’incompetenza per valore del giudice di pace e rimetteva al Tribunale di Salerno ai sensi dell’art. 353 cod. proc. civ., rilevando trattarsi di opposizione di importo superiore a quello previsto, ratione temporis , per la competenza dell’adìto giudice di pace.
Ricorre l’COGNOME in cassazione con un unico motivo, mentre l’RAGIONE_SOCIALE, unico contraddittore evocato, è rimasta intimata.
Da ultimo il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico mezzo si deduce ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 353 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver il giudice di secondo grado adito applicato l’art. 353, comma 1 e 2, c.p.c., oggetto di recente abrogazione con il D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, e nell’aver erroneamente confuso l’istituto giuridico RAGIONE_SOCIALE giurisdizione con quello RAGIONE_SOCIALE competenza per valore in violazione dell’art. 38 c.p.c.’.
La parte ricorrente, dunque, denuncia la sentenza di secondo grado in quanto la stessa ha rilevato l’incompetenza per valore, ai tempi fissata per il giudice di pace in € 5.000, senza che la parte la avesse tempestivamente eccepita e senza che il giudice l’avesse rilevata nei
termini stabiliti dall’art. 38 cod. proc. civ., nel testo ratione temporis applicabile.
1.2. Il ricorso è inammissibile.
1.2.1. Va infatti rilevato che, appuntandosi il ricorso esclusivamente sulla questione RAGIONE_SOCIALE competenza, esso doveva essere proposto ai sensi dell’art. 47 cod. proc. civ., quindi nelle forme del regolamento di competenza.
In proposito, va ricordato che il ricorso per regolamento di competenza è plasmato sulla falsariga del ricorso ordinario in cassazione, peraltro con alcune particolarità, rispettate le quali lo stesso può essere oggetto di conversione (cfr. ex multis Cass. n. 19039/07).
Anzitutto il ricorso può essere proposto a mezzo del medesimo difensore del giudizio di merito e con lo stesso mandato ad litem , il quale può anche non essere abilitato al patrocinio davanti alla Suprema Corte (Cass. n. 4345/12).
Se, viceversa, la parte nomina un altro difensore, questi dovrà al contempo essere abilitato al patrocinio davanti a questa Corte ed essere munito di specifico mandato (Cass. n. 2637/84).
Sotto tale profilo, nella specie la parte risulta difesa dal medesimo patrono (cfr. atto di citazione) e, d’altronde, lo stesso è abilitato al patrocinio davanti a questa Corte e si è munito anche di procura speciale.
Circa il suo contenuto, il ricorso per regolamento, come detto, deve rivestire i medesimi requisiti di cui all’art. 366 cod. proc. civ.
Ciò detto, però, il regolamento di competenza, in cui appunto – in base a quanto precede può essere qualificato quello proposto dall’COGNOME, va proposto con ricorso da notificarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza.
Nella specie, come si legge dal testo RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata, la stessa è stata pronunciata all’esito RAGIONE_SOCIALE discussione orale ai sensi dell’art. 281 -sexies, cod. proc. civ., con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 176,
secondo comma, cod. proc. civ., la sentenza stessa deve intendersi conosciuta dalla data stessa dell’udienza in cui viene letta.
Orbene, la sentenza venne emessa all’udienza del 16 ottobre 2024, pertanto il ricorso per regolamento di competenza andava notificato entro il 15 novembre 2024.
Poiché, invece, pacificamente il ricorso venne notificato solo il 13 gennaio 2025, lo stesso è inammissibile per tardività.
Il ricorso è quindi inammissibile. Nulla va statuito in relazione alle spese, atteso che l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Sussistono in capo al ricorrente principale i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo al ricorrente, di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026
Il Presidente (NOME COGNOME)