Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19590 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 8267/2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dal l’avv. NOME COGNOME come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
-intimate – avverso l ‘ordinanza del Giudice di pace di Napoli nel procedimento n. 82288/2019, pubblicata il 26.9.2023
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 27.5.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Rilevato che
c on atto di citazione notificato l’1.8.2019, NOME COGNOME convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Napoli, la RAGIONE_SOCIALE nonché NOME COGNOME per ottenerne la condanna, in solido, al risarcimento dei danni riportati dal proprio autoveicolo Smart TARGA_VEICOLO quantificati in € 2.500,00, in occasione di un incidente multiplo avvenuto in data 26.11.2018 in Napoli, alla INDIRIZZO, allorquando l’autoveicolo condotto da esso COGNOME veniva investito da una Smart targata TARGA_VEICOLO di proprietà di NOME COGNOME che la investiva in virtù di un precedente tamponamento con il veicolo di proprietà della predetta NOME COGNOME;
anche NOME COGNOME in relazione al medesimo incidente, convenne a sua volta in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME COGNOME ma dinanzi al Giudice di pace di Marano, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti nell’occorso ;
costituitasi nel primo giudizio, la Genertel eccepì preliminarmente la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva dei due procedimenti poiché relativi al medesimo sinistro e ne chiese la riunione ai sensi dell’art. 40 c.p.c. ;
in data 5.7.2023 si tenne la prima udienza di comparizione delle parti e, con ordinanza del 26.9.2023, a scioglimento della riserva ivi assuntail Giudice di pace di Napoli così stabilì: ‘Stante che la suddetta rimessione della causa allo scrivente Giudice in quanto il caso de quo ricade nell’ipotesi di litispendenza prevista ex art. 39 cpc, che si verifica nel caso
in cui la stessa causa penda di fronte a giudici appartenenti ad uffici giudiziari. … Siccome il Giudice Coordinatore ha rimesso allo scrivente Giudice Assegnatario i provvedimenti di competenza, a norma dell’art. 39 c.p.c. sopra richiamato, dispone e dichiara con la presente ordinanza la litispendenza e, dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo in ogni stato e grado del giudizio. INVITA I PROCURATORI DELLE PARTI Ritenuta opportuna la riunione delle procedure, per ragioni anche di economia processuale, che la presente causa venga chiamata e riunita davanti al giudice di Pace dr.ssa NOME COGNOME Ufficio di Marano rg. 20132/19, secondo modalità di rito’ ;
avverso detta ordinanza ha proposto regolamento necessario di competenza NOME COGNOME sulla scorta di due motivi;
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non hanno svolto difese;
i l Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso ;
Considerato che
con il primo motivo si lamenta la n ullità dell’ordinanza per omessa pronuncia e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che il giudice ha deciso erroneamente la riunione dei giudizi ex art. 39 c.p.c., disattendendo e pronunciandosi extra petita riguardo la richiesta della controricorrente di riunione dei giudizi ex art. 40 c.p.c.;
con il secondo motivo si denuncia la nullità dell’ordinanza per falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione all’art. 39 c.p.c. , per aver erroneamente dichiarato la
N. 8267/24 R.G.
litispendenza tra i due procedimenti di cui sopra e, conseguentemente aver disposto la cancellazione della causa dal ruolo;
Ritenuto che
il proposto regolamento è inammissibile ai sensi dell’art. 46 c.p.c. ;
esso, infatti, è stato proposto contro una decisione del giudice di pace di declaratoria della litispendenza e, dunque, inerente lato sensu alla competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. ;
l ‘ordinanza , dunque, avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello, giusta l’art. 339, comma 2, c.p.c.;
nulla va disposto sulle spese di lite, le intimate non avendo svolto difese; – in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,