Regolamento di Competenza: Quando la Rinuncia Estingue il Giudizio
Il regolamento di competenza è uno strumento cruciale nel diritto processuale civile, ma cosa succede quando, una volta avviato, la parte ricorrente decide di fare un passo indietro? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre uno spunto interessante, non tanto per la decisione sul merito, quanto per l’esito procedurale: l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia. Analizziamo il caso per comprendere le dinamiche processuali e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: una Questione di Foro Competente
La vicenda ha origine da una controversia tra una società fornitrice (la Società Alfa) e un’azienda ospedaliera pubblica (l’Azienda Sanitaria Beta). La Società Alfa aveva citato in giudizio l’Azienda Sanitaria dinanzi al Giudice di Pace di una città del Sud Italia per ottenere il pagamento di interessi su crediti pregressi.
L’Azienda Sanitaria, costituendosi in giudizio, ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, indicando come foro competente quello di una città del Nord, sede della propria tesoreria. La Società Alfa, a quel punto, ha dichiarato di aderire a tale indicazione.
Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, il Giudice di Pace, pur dichiarando la propria incompetenza in favore del collega del Nord, ha condannato la Società Alfa al pagamento delle spese processuali. La motivazione si basava sul presupposto che il foro indicato fosse ‘inderogabile’ (cioè non modificabile per volontà delle parti), il che conferiva alla sua ordinanza una natura decisoria, giustificando così la statuizione sulle spese.
Il Regolamento di Competenza e le Doglianze della Ricorrente
Ritenendo ingiusta la condanna alle spese, la Società Alfa ha proposto un regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione. La tesi della ricorrente era chiara: il foro del Nord non era inderogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c., ma semplicemente un foro alternativo (convenzionale o facoltativo).
Di conseguenza, una volta che la società aveva aderito all’eccezione della controparte, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a ‘cancellare la causa dal ruolo’, un atto meramente ordinatorio che non prevede una condanna alle spese. Invece, pronunciando un’ordinanza formale di incompetenza, il giudice aveva errato, soprattutto perché la sua decisione era priva di una motivazione adeguata, limitandosi a un generico richiamo a precedenti giurisprudenziali.
La Svolta Processuale: la Rinuncia al Ricorso
Il colpo di scena è arrivato prima che la Corte di Cassazione potesse deliberare sul merito della questione. Con una memoria depositata poco prima dell’udienza, la Società Alfa ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso.
Questo atto, conforme a quanto previsto dall’articolo 390 del codice di procedura civile, ha cambiato radicalmente la direzione del procedimento, spostando l’attenzione dal merito della competenza all’esito formale del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione non ha avuto modo di entrare nel vivo della disputa sulla natura, derogabile o inderogabile, del foro competente né sulla correttezza della condanna alle spese. Il suo compito, a fronte di una rinuncia formale e valida, è stato puramente dichiarativo.
Prendendo atto della volontà della parte ricorrente, i giudici hanno applicato la legge e hanno dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. La causa, di fatto, si è conclusa senza una pronuncia che potesse costituire un precedente sulla questione giuridica sollevata.
Conclusioni
L’ordinanza in esame, pur essendo molto sintetica, offre una lezione importante sulla strategia processuale. La rinuncia al ricorso è un diritto della parte che può essere esercitato in qualsiasi momento, determinando l’estinzione del procedimento. Questo esito, se da un lato chiude la specifica controversia, dall’altro lascia irrisolta la questione di diritto sottostante, che in questo caso era di notevole interesse: un giudice può condannare alle spese la parte che aderisce all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla controparte? La risposta a questa domanda dovrà attendere un’altra occasione.
Cosa succede se la parte che ha proposto un regolamento di competenza decide di rinunciare al ricorso?
Se la parte rinuncia al ricorso in conformità con l’art. 390 del codice di procedura civile, la Corte di Cassazione prende atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Qual era la questione principale sollevata dalla società ricorrente nel suo appello?
La società sosteneva che il giudice di primo grado avesse errato nel condannarla al pagamento delle spese processuali. Secondo la ricorrente, avendo essa aderito all’eccezione di incompetenza territoriale (ritenuta derogabile), il giudice avrebbe dovuto semplicemente cancellare la causa dal ruolo e non emettere un’ordinanza decisoria sulla competenza con annessa condanna alle spese.
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione delle spese processuali e sulla natura del foro competente?
No, a seguito della rinuncia al ricorso da parte della società, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio senza esaminare il merito della controversia, lasciando quindi irrisolta la questione sulla correttezza della condanna alle spese e sulla natura del foro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17144 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17144 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
Oggetto: Regolamento di competenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22917/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO presso il cui studio in INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE.
-intimata –
Avverso l’ordinanza resa dal giudice di pace di Bari il 13710/2023 e comunicata il 17/10/2023;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOMEAVV_NOTAIO, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2024 dalla AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con ordinanza resa nell’ambito del procedimento n. 2629/2023 in data 13/10/2023, il giudice di pace di Bari, premesso che la parte attrice, odierna ricorrente, aveva dichiarato di aderire all’indicazione del foro di RAGIONE_SOCIALE quale giudice competente territorialmente effettuata dalla sua controparte quale foro inderogabile ai sensi della disciplina relativa ai pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dichiarò la propria incompetenza in favore dell’ufficio del giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che la competenza andasse individuata sulla base del luogo in cui aveva sede l’ufficio di tesoreria dell’ente debitore, e condannò la parte attrice al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio secondo cui l’ordinanza che accoglie l’eccezione di competenza territoriale inderogabile ha natura decisoria indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, con conseguente obbligo per il giudice di statuire anche sulle spese del procedimento.
Contro la predetta ordinanza, RAGIONE_SOCIALE propone regolamento di competenza sulla base di un unico motivo. L’RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, è rimasta invece intimata.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 28, 20 e 91 cod. proc. civ., 132, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché il giudice di pace l’aveva condannata al pagamento delle spese processuali in presenza di un caso di competenza per territorio derogabile. La predetta, premesso di avere aderito all’indicazione del foro di RAGIONE_SOCIALE contenuta nella comparsa di risposta della
contro
parte, in ragione del foro esclusivo convenzionale indicato nella nota del 6/2/2014 con la quale aveva visto aggiudicata dall’ente la gara di fornitura, e qualificata detta indicazione in termini di competenza derogabile, ha evidenziato come il giudice adito, disattendendo la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo da essa avanzata per effetto dell’adesione al Foro di RAGIONE_SOCIALE, aveva invece dichiarato ugualmente la competenza del Foro di RAGIONE_SOCIALE e pronunciato la sua condanna al pagamento delle spese di lite, senza alcuna motivazione se non il richiamo a precedenti giurisprudenziali in virtù dei quali sembrava che avesse considerato la competenza inderogabile. La ricorrente ha, sul punto, evidenziato come la competenza fosse, invece, inderogabile nei soli casi indicati dall’art. 28 cod. proc. civ., nei quali non rientrava l’oggetto dell’odierna contesta, data dalla richiesta di pagamento di interessi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 dovuti per pregressi ritardi nei pagamenti delle spettanze, in quanto la norma in tema di contabilità di Stato, che prevede quale luogo di pagamento di una somma di denaro la sede della tesoreria dell’ente, non impone un foro esclusivo e inderogabile e non impedisce, dunque, l’individuazione di altri fori parimenti competenti (generali, facoltativi o convenzionali), sicché il giudice avrebbe dovuto limitarsi a cancellare la causa dal ruolo e non, come fatto, a pronunciare sulla competenza e a condannare alle spese.
Preliminarmente, occorre dare atto che la ricorrente, con memoria del 31/5/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del