Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5719 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5719 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 9479/2025 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t;
-intimata- avverso l’ordina nza n. 10322/2024, della Corte di Cassazione, depositata in data 16.04.2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.02.2026 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ricorso del 17.4.2024 -illustrato da NOME COGNOME chiedeva la correzione dell’errore materiale, a suo dire, contenuto
nell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, in da ta 16.4.2024 -che aveva rigettato un ricorso per regolamento di competenza proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dello stesso istante- per aver omesso di liquidare le spese di lite.
Non si è costituita la parte intimata.
RITENUTO CHE
Il ricorrente ha dedotto che l’errore materiale, inteso come mera svista, relativo all’omessa liquidazione dell e spese nel dispositivo a suo favore, quale parte vittoriosa, si desumerebbe chiaramente dal fatto che in motivazione la stessa Corte aveva affermato che « il regime delle spese va regolato in sede di decisione della causa ».
Il ricorso è infondato. Il collegio osserva che con la predetta espressione la Corte di Cassazione, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, non ha inteso affermare che il regolamento di competenza deciso seguisse, quanto al regime delle spese, il criterio della soccombenza, bensì che le spese dovessero essere liquidate nel giudizio di merito, che fosse proseguito, dal giudice dichiarato competente, appunto in sede di decisione della causa.
Invero, tale statuizione è corretta e del tutto conforme al consolidato orientamento di questa Corte a tenore del quale sussiste il principio, implicito nel sistema, secondo il quale, individuato il giudice di merito competente da parte della Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, ogni ulteriore questione, come quella sulle spese processuali -nel caso che per qualsiasi ragione la Cassazione non abbia provveduto al riguardo -è devoluta al giudice dichiarato competente (Cass., n. 31010/2025; n. 2619/DATA_NASCITA).
Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso per regolamento facoltativo di competenza, indicando il Tribunale di Napoli quale giudice competente al quale, pertanto, è demandata anche la decisione sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026. Il Presidente DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME