Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18881 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18881 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
Oggetto: Regolamento di competenza d’ufficio – Eccezione di incompetenza Tardivo rilievo d’ufficio o su istanza di parte – Dichiarazione di incompetenza da parte del giudice nonostante la tardività del rilievo – Riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente per materia o territorio inderogabile -Regolamento di competenza d’ufficio – Ammissibilità Esclusione -Fondamento.
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto negativo di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., sollevato dal Tribunale di Nola, con ordinanza del 24 maggio 2023 (erroneamente datata 24 novembre 2022), emessa a scioglimento della riserva assunta il 23 maggio 2023, nella causa vertente tra
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-attore –
e
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO; NOME COGNOME ;
-convenuti – udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 7 maggio
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2024, dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto che, in accoglimento dell’istanza di regolamento d’ufficio, sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Sant’Anastasia.
Rilevato che:
NOME COGNOME -premesso che NOME COGNOME e NOME COGNOME lo avevano illecitamente privato per quasi due anni del compossesso di un box e dei beni mobili ivi presenti; che tale condotta illecita era proseguita pur dopo l’ ordine di reintegrazione del possesso ottenuto dal Tribunale di Nola; e che i beni mobili contenuti nel box erano andati definitivamente perduti -ha convenuto in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME dinanzi al Giudice di pace di Sant’Anastasia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la perdita dei beni mobili, quantificati nella misura di 5.000 Euro o nella diversa misura accertanda, nonché dei danni per la protratta privazione del compossesso dell’immobile ;
il G iudice di pace, con ordinanza resa all’udienza del 10 marzo 2021, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal convenuto costituito, NOME COGNOME, che ne aveva eccepito l’ incompetenza per materia, dichiarò la propria incompetenza, in favore di quella del Tribunale di Nola, sul rilievo che il valore della causa eccedesse il limite di competenza del Giudice di pace, avuto riguardo alla circostanza che, oltre ai danni per la perdita di beni mobili, erano stati richiesti quelli per la privazione del compossesso dell’immobile;
riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, quest’ultimo , con ordinanza riservata alla udienza del 23 maggio 2023, ha formulato istanza di regolamento di competenza d’ufficio , chiedendo a questa Corte di indicare il giudice competente, osservando che l’ incompetenza per materia del Giudice di pace era stata tardivamente
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eccepita e rilevata, oltre la barriera preclusiva costituita dalla celebrazione della prima udienza, sicché la competenza del primo giudice doveva ormai reputarsi definitivamente radicata;
il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, condividendo tali rilievi, ha domandato che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace, argomentando preliminarmente sull’ammissibilità del regolamento d’ufficio, da reputarsi esperibile, da parte del giudice ad quem , non solo allorché egli intenda affermare a sua volta la propria incompetenza per ragioni di merito, ma anche allorché intenda sostenere che la declinatoria del giudice a quo è errata per ragioni di rito;
la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale.
Considerato che:
il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Nola è inammissibile;
va premesso che, nella fattispecie, sebbene il giudice a quo , nel declinare la propria competenza, abbia evocato il valore della causa, che supererebbe il limite per l’attribuzione della cognizione sulla stessa al Giudice di pace, il criterio verticale di determinazione della competenza oggettivamente in rilievo è quello specifico della materia (non già quello residuale del valore), poiché la domanda proposta in giudizio aveva ad oggetto (anche) il risarcimento del danno da privazione del possesso.
Sotto tale profilo, pertanto, pur non venendo in considerazione -contrariamente alla narrazione contenuta nell’ ordinanza del giudice istante -una domanda di reintegrazione nel possesso, l’elevazione del conflitto sarebbe ammissibile perché il regolamento di competenza d’ufficio , ai sensi dell’art.45 cod. proc. civ. , può essere richiesto soltanto quando, al di là della qualificazione operata dal giudice declinante, la sua declaratoria di incompetenza avvenga oggettivamente per ragione di materia o per territorio inderogabile (Cass. 22 luglio 2016, n. 15138; Cass., Sez. Un.,
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18/01/2018, n. 1202; Cass. 29/03/2023, n. 8891; Cass.16/05/2023, n. 13413); questa regola -deve aggiungersi -trova la sua ratio nel fondamento stesso dell’istituto del regolamento d’ufficio, il quale è posto a presidio dei criteri inderogabili di attribuzione della competenza, per modo che il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta, deve necessariamente dedurre la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione (Cass. 25/02/2005, n. 4077; Cass.23/07/2010, n.17454; Cass. 16/07/2012, n. 12152; Cass. 06/11/2012, n. 19167; Cass. 19/01/2015, n. 728; Cass.22/07/2016, n. 15138; Cass., Sez. Un., 18/01/2018, n. 1202; Cass. 29/03/2023, n. 8891; Cass. 16/05/2023, n. 13413);
l ‘ individuazione del fondamento dell’ istituto induce però ad escludere -sotto un diverso profilo -che il conflitto negativo di competenza sia stato ammissibilmente elevato nella fattispecie;
nella giurisprudenza di questa Corte, il tradizionale orientamento (cfr. Cass., Sez. Un., 12/11/1999, n. 764) che distingueva, ai fini del mezzo di impugnazione esperibile, la violazione dei criteri di determinazione della competenza (sindacabile con il regolamento necessario di competenza ex art.42 cod. proc. civ.) da ll’ error in procedendo sulle norme del procedimento attinenti al rilievo della relativa eccezione (sindacabile con l’appello o, nel caso di declaratoria emessa in sede d’appello, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.), è stato superato, sul rilievo che, con la proposizione del regolamento di competenza, la parte istante può direttamente ottenere dalla Corte di cassazione una pronuncia che rilevi l’erronea soluzione della questione di rito ed affermi la competenza del
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giudice adito, e, tra le ‘ questioni di competenza ‘ , si deve ritenere ricompresa anche quella concernente la corretta applicazione dell’art.38 del codice di rito, non potendosi, per converso, ritenere che l’inosservanza delle modalità di formulazione dell’eccezione e rilievo dell’incompetenza di cui alla norma citata integri un generico errore sull’applicazione di una norma processuale, da lamentare con gli ordinari mezzi di gravame (cfr., ex aliis , Cass. 29/04/2004, n. 8288; Cass. 9/11/2011, n. 23289; Cass. 04/08/2015, n. 16359);
il rilievo -autorizzato, con riguardo al regolamento di parte, dal tenore testuale dell’art. 38 cod. proc. civ. , il quale si riferisce indefinitamente a tutte le ‘ questioni ‘ sulla competenza, consentendo la proponibilità del regolamento necessario di competenza anche quando esista una questione sull’ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo d ‘ ufficio della medesima (Cass., Sez. Un., 19/10/2007, n. 21858) -non è però estensibile, al contrario di quanto opina il Pubblico Ministero, al regolamento di competenza d’ ufficio che, diversamente dal primo, non costituisce un mezzo di impugnazione per rimediare agli errores in procedendo contenuti nel provvedimento che decide sulle predette ‘ questioni ‘ , introdotte nel processo sia tramite eccezione di parte che d’ufficio, né consente al giudice ad quem , ove verifichi che il provvedimento declinatorio della competenza del giudice a quo sia stato emesso in violazione delle regole sulla tempestività dell’eccezione o del rilievo d’ufficio, di sostituirsi alla Corte di cassazione, al fine di dichiarare la tardività dell’eccezione o del rilievo come la Corte potrebbe fase se investita da regolamento ad istanza di parte, dovendo statuire sulla competenza;
l’opposto contrario rilievo che l’istituto in esame , per come scolpito dal legislatore nell’art. 45 c od. proc. civ., è funzionale in via esclusiva al soddisfacimento della peculiare esigenza di presidiare i criteri inderogabili di attribuzione della competenza se ed in quanto pertinenti al giudizio riassunto
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(e ciò, non ostante l’inerzia del litigante interessato nel proporre il regolamento ad istanza di parte), impone, al contrario, di ribadire che il giudice ad quem è legittimato ad elevare il conflitto solo allorché deduca la violazione di uno di tali criteri, ovverosia di quello verticale della materia o di quello orizzontale per territorio nei soli casi di cui all’art.28 cod. proc. civ. ;
3. deve dunque affermarsi il seguente principio:
‘ nel caso in cui sia emesso un provvedimento declinatorio della competenza, quantunque per ragioni di materia o per territorio inderogabile, a seguito di eccezione rilevata, d’ufficio o dalla parte, in violazione dei limiti temporali stabiliti per la sua rilevabilità, ove esso non venga impugnato con regolamento necessario di competenza, il giudice avanti al quale la causa viene riassunta non può sollevare conflitto di competenza d’ufficio per far valere la violazione delle regole sulla tempestività dell’eccezione o del rilievo d’ufficio, giacché, in conseguenza della mancata proposizione del regolamento necessario di competenza ad istanza della parte interessata, la questione della tardività del rilievo dell’incompetenza avanti al giudice remittente è ormai preclusa e resta estranea al potere di elevazione del conflitto come individuato dall’art. 45 c od. proc. civ. ;
nella fattispecie, pertanto, il conflitto elevato dal Tribunale di Nola, non già per far valere la violazione di un criterio inderogabile di determinazione della competenza da parte del Giudice di pace di Sant’Anastasia, bensì per sindacare la tardiva formulazione dell’ eccezione e il conseguente tardivo rilievo, da parte di detto giudice, della propria incompetenza in relazione a tale criterio, deve essere dichiarato inammissibile;
dalla declaratoria di inammissibilità del l’ invocato regolamento d ‘ ufficio discende che resta radicata la competenza del Tribunale di Nola sulla causa in esame;
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6. non deve provvedersi sulle spese del regolamento, che è stato proposto ex officio dal giudice di cui resta radicata la competenza.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara inammissibile il regolamento d’ufficio e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Nola per la riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della