Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30153 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30153 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/11/2025
Oggetto
Competenza civile – Regolamento di competenza – Fattispecie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1022/2025 R.G. proposto da COGNOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da sé stesso, domiciliato digitalmente ex lege ;
-ricorrente – contro
Comune di RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, domiciliato digitalmente ex lege ;
-resistente – e nei confronti di
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – per il regolamento di competenza avverso le ordinanze del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rese nella causa iscritta al n. 4114/2022 in date 22 aprile 2024 e 8 dicembre 2024;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che chiede dichiararsi l’inammissibilità del proposto regolamento di competenza .
Rilevato che:
AVV_NOTAIO propone regolamento di competenza avverso:
─ Ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 22/04/2024 con la quale il giudice, esaminate le istanze delle parti e dato atto dell’avvenuto avvio della negoziazione assistita, concedeva i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. e rinviava per l’eventuale ammissione dei mezzi istruttori ;
─ Ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 8/12/2024 con la quale il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni;
lamenta in sintesi il ricorrente la mancanza di adeguata motivazione dei detti provvedimenti e il potenziale pregiudizio per esso istante, essendo stata la causa dichiarata matura per la decisione senza attività istruttoria, nonostante le richieste istruttorie inoltrate;
il Comune RAGIONE_SOCIALE resiste al ricorso con memoria;
l a trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis.1 cod. proc. civ.;
il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della proposta istanza di regolamento;
le parti hanno depositato memorie;
considerato che:
le conclusioni del Pubblico Ministero, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente in memoria, sono perfettamente tempestive essendo state depositate telematicamente in data 2 agosto 2025;
il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso la prima ordinanza;
anche a ritenere che si tratti di ordinanza resa fuori udienza e della quale la cancelleria non abbia dato la comunicazione in tal caso dovuto (il ricorrente tace del tutto sul punto) è comunque certamente decorso per la sua impugnazione anche il termine lungo (di sei mesi, ex art. 327 c.p.c.);
il ricorso è comunque inammissibile, anche in quanto diretto nei confronti della seconda ordinanza (da ritenere comunque tempestivamente impugnata entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione, presumibilmente avvenuta non prima del 9 dicembre 2024), trattandosi di provvedimenti che non hanno pronunciato, con efficacia decisoria, sulla competenza;
invero il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sul punto modificato l’art. 43 cod. proc. civ., presuppone comunque un provvedimento decisorio sulla competenza, da emettersi a seguito della rimessione in decisione della causa a norma degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (v. ex plurimis , tra le pronunce massimate, Cass. n. 11742 del 05/05/2021; n. 14223 del 07/06/2017; n. 20608 del 12/10/2016; n. NUMERO_DOCUMENTO del 13/08/2010);
il proposto regolamento deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 sulla base dell’art. 5, comma 5, del detto d.m. secondo cui « qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile »;
invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un
processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706);
le conclamate e manifeste ragioni di inammissibilità del ricorso giustificano la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento di una « somma equitativamente determinata » (come da dispositivo), in funzione sanzionatoria dell’abuso del processo (v. Cass. Sez. U. 05/07/2017, n. 16601);
al riguardo non può non considerarsi infatti di sicuro rilievo la manifesta violazione di norma processuale (art. 42 c.p.c.) dal chiaro e inequivoco tenore e sulla cui interpretazione si è comunque da tempo consolidata la giurisprudenza di legittimità, come sopra richiamata; tutto ciò caratterizza l’iniziativa processuale, nel suo complesso, come frutto di colpa grave, così valutabile -come è stato detto -« in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonché con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell’abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali » (v. Cass. 14/10/2016, n. 20732; Cass. 21/07/2016, n. 15017; Cass. 22/02/2016, n. 3376; Cass. 7/10/2013, n. 22812);
ne discende anche, secondo l’espressa previsione di cui al quarto comma dell’art. 96 c.p.c., la condanna del ricorrente al pagamento di una ulteriore somma, liquidata come da dispositivo, in favore della cassa delle ammende;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1 –
quater , d.P .R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.800,00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della ulteriore somma di euro 1.400,00.
Condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma di euro 500,00.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)