Regolamento Competenza d’Ufficio: Perché il Giudice dell’Esecuzione Non Può Proporlo?
La corretta individuazione del giudice competente è un pilastro fondamentale del processo. Ma cosa succede se è lo stesso giudice a dubitare della propria competenza? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti degli strumenti a sua disposizione, in particolare riguardo al regolamento competenza d’ufficio nell’ambito delle procedure esecutive. La decisione ribadisce un principio consolidato: questo strumento non è a disposizione del giudice, ma la questione deve essere sollevata dalle parti attraverso un rimedio specifico.
I Fatti del Caso: Un Pignoramento e un Dubbio sulla Competenza
La vicenda trae origine da una procedura di pignoramento presso terzi. Un creditore aveva avviato un’azione esecutiva nei confronti di un’Azienda Sanitaria Locale, pignorando le somme dovute a quest’ultima da un istituto bancario. Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale adito, tuttavia, ha sollevato d’ufficio un dubbio sulla propria competenza territoriale, ritenendo che la causa dovesse essere trattata da un altro Tribunale.
Di conseguenza, anziché limitarsi a pronunciarsi sulla questione con un’ordinanza interna al processo, il giudice ha deciso di investire direttamente la Corte di Cassazione, proponendo un regolamento competenza d’ufficio per ottenere una pronuncia definitiva.
La Decisione della Cassazione sul regolamento competenza d’ufficio
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del giudice inammissibile. La decisione è netta e non lascia spazio a interpretazioni: il giudice dell’esecuzione non ha il potere di attivare d’ufficio questo specifico meccanismo processuale.
È interessante notare che, nel frattempo, la procedura esecutiva si era estinta a causa della rinuncia del creditore. Tuttavia, per la Suprema Corte, l’inammissibilità del regolamento è un vizio originario e insanabile, che prevale su qualsiasi evento successivo, inclusa la fine del processo stesso.
Le Motivazioni: Uno Strumento Riservato alle Parti
La Corte fonda la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato e chiaro. Il principio chiave è il seguente: i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, anche quando decidono (in senso affermativo o negativo) sulla competenza, sono considerati atti del processo esecutivo. Come tali, essi non possono essere impugnati direttamente davanti alla Cassazione dal giudice che li ha emessi.
Lo strumento corretto per contestare un provvedimento sulla competenza è l’opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall’art. 617 del codice di procedura civile. Questo rimedio è a disposizione delle parti (creditore, debitore o terzo pignorato) che si ritengono danneggiate dalla decisione del giudice.
In pratica, il percorso corretto sarebbe stato:
1. Il Giudice dell’Esecuzione emette un’ordinanza in cui dichiara la propria incompetenza.
2. La parte interessata a mantenere la competenza di quel giudice avrebbe dovuto proporre opposizione ex art. 617 c.p.c.
3. Si sarebbe instaurato un giudizio di cognizione per decidere sull’opposizione.
4. Solo la sentenza che definisce tale giudizio di opposizione può essere, a sua volta, impugnata con un regolamento di competenza davanti alla Cassazione.
Il giudice, sollevando direttamente il regolamento, ha tentato di saltare questi passaggi, utilizzando uno strumento che la legge non gli conferisce in questo contesto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce una regola fondamentale sulla ripartizione dei ruoli nel processo esecutivo. Il giudice ha il potere di decidere, ma non di contestare la propria stessa decisione davanti a un organo superiore. Il potere di impugnativa è riservato alle parti, che devono utilizzare gli strumenti specifici previsti dal codice.
L’insegnamento per gli operatori del diritto è chiaro: di fronte a un provvedimento del giudice dell’esecuzione che statuisce sulla competenza, l’unica via percorribile è l’opposizione agli atti esecutivi. Tentare di percorrere scorciatoie, come il regolamento competenza d’ufficio, porta a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente spreco di tempo e risorse processuali. La Corte, con questa pronuncia, rafforza la certezza del diritto e la corretta applicazione delle norme procedurali.
Un giudice dell’esecuzione può sollevare d’ufficio un regolamento di competenza?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che è inammissibile. Il giudice dell’esecuzione deve emettere un provvedimento sulla competenza, che poi le parti, se lo ritengono errato, possono impugnare con lo strumento processuale corretto.
Qual è il rimedio per contestare la competenza del giudice dell’esecuzione?
Le parti devono proporre un’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. contro il provvedimento del giudice che afferma o nega la propria competenza. Sarà la sentenza che decide su tale opposizione a poter essere, eventualmente, impugnata con regolamento di competenza.
L’estinzione della procedura esecutiva sana l’inammissibilità del regolamento di competenza?
No, secondo l’ordinanza, l’inammissibilità originaria del regolamento proposto dal giudice è un vizio talmente radicale che prevale anche sulla successiva estinzione del processo esecutivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28712 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 4622/2024 R.G., ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., – proposto dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Crotone con ordinanza del 26.2.2024, nella procedura esecutiva iscritta al N. 631/23 R.G.E.M. promossa da NOME Marcello contro ASL di Crotone e nei confronti del terzo BNL s.p.a.
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 9.10.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Rilevato che
con l’ordinanza in epigrafe, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Crotone ha pr omosso il regolamento di competenza d’ufficio nell’ambito della procedura esecutiva N. 631/23 R.G.E.M., avviata da NOME COGNOME contro ASL di Crotone e nei confronti del terzo pignorato BNL s.p.a., rilevando la propria incompetenza per territorio, per essere invece competente il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Catanzaro;
N. 4622/24 R.G.
con successivo provvedimento del 12.9.2024, comunicato a questa Corte dalla cancelleria del Tribunale rimettente, il g.e. ha dichiarato l’estinzione della suddetta procedura esecutiva, per essere intervenuta rinuncia ex art. 629 c.p.c. del creditore procedente;
nessuna delle parti costituite ha svolto difese;
il P.G. ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Catanzaro;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza
entro sessanta giorni; Considerato che
il regolamento d ‘ ufficio proposto è originariamente inammissibile, tanto prevalendo anche sugli effetti derivanti dalla successiva intervenuta estinzione della stessa procedura esecutiva;
infatti, è noto che, sul piano generale, ‘ i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, ove anche contengano una statuizione – negativa o affermativa – della competenza del giudice che li ha emessi, sono impugnabili dalle parti solo con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., sicché il controllo della competenza sull’esecuzione si estrinseca attraverso l’impugnazione, mediante il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi ‘ (così, da ultimo, Cass. n. 10037/2024): e che la soluzione è estesa al regolamento d’ufficio (v. Cass. n. 38368/2021), con orientamento che la vicenda in esame non offre elementi per rimeditare;
pertanto, il regolamento di competenza d’ufficio non avrebbe potuto in ogni caso essere proposto dal giudice dell’esecuzione crotonese;
N. 4622/24 R.G.
nulla va disposto sulle spese del giudizio, le parti non avendo svolto difese;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,