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Regolamento CE 561/2006: la Cassazione chiarisce

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un’azienda di trasporti, ha annullato una sentenza d’appello riguardante l’applicazione del Regolamento CE 561/2006. La Corte, conformandosi a una pronuncia della Corte di Giustizia UE, ha stabilito che il limite dei 50 km, che esclude l’applicazione del regolamento, va calcolato sulla base dell’itinerario oggettivo della linea e non sulla distanza totale percorsa dal conducente nel turno. Inoltre, il limite bisettimanale di 90 ore si riferisce esclusivamente al “tempo di guida” effettivo e non all’intera durata del turno di lavoro.

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Pubblicato il 26 novembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Regolamento CE 561/2006: La Cassazione fa luce sui limiti di guida

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15815/2024, ha fornito chiarimenti cruciali sull’interpretazione del regolamento CE 561/2006, che disciplina i periodi di guida e di riposo per i conducenti nel settore dei trasporti su strada. La decisione, emessa a seguito di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, stabilisce principi fondamentali per determinare quando si applica la normativa comunitaria e come calcolare i limiti massimi di guida.

Il Contesto: La Richiesta degli Autisti

La vicenda nasce dalla richiesta di alcuni autisti di un’azienda di trasporto pubblico di linea, i quali chiedevano il pagamento di un indennizzo per non aver goduto del riposo settimanale “regolare” di 45 ore e per aver superato il limite massimo di 90 ore di guida bisettimanali, come previsto dal regolamento CE 561/2006. La questione centrale verteva sull’applicabilità stessa di tale regolamento al loro servizio.

La Decisione della Corte d’Appello

In secondo grado, la Corte d’Appello aveva dato ragione ai lavoratori, ritenendo applicabile il regolamento. Secondo i giudici di merito, il criterio di esclusione previsto dall’art. 3, lett. a) del regolamento (servizi di linea con percorso non superiore a 50 km) doveva essere interpretato in senso “soggettivo”. Si doveva quindi considerare il chilometraggio complessivo effettuato da ciascun autista durante il proprio turno giornaliero, che risultava quasi sempre superiore ai 50 km. Inoltre, per il calcolo del limite bisettimanale di 90 ore, la Corte aveva considerato l’intera durata del turno di lavoro (“periodo di guida”) e non solo il tempo effettivo trascorso al volante (“tempo di guida”).

L’intervento della Corte di Giustizia Europea e il Regolamento CE 561/2006

L’azienda di trasporti ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l’interpretazione della Corte d’Appello. La Suprema Corte, ravvisando dubbi interpretativi sulla normativa europea, ha sospeso il giudizio e ha interpellato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE). La CGUE, con una pronuncia del novembre 2023, ha fornito l’interpretazione autentica delle norme controverse, che è divenuta il faro per la decisione della Cassazione.

Le Motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto integralmente il ricorso dell’azienda, cassando la sentenza d’appello e rinviando la causa ad un’altra sezione della stessa Corte per una nuova valutazione basata sui principi di diritto enunciati.

La nozione di “percorso”

Il punto cruciale è la definizione di “percorso che non superi i 50 chilometri”. La Cassazione, seguendo la CGUE, ha stabilito che questo criterio deve essere inteso in senso “oggettivo”. Non rileva la distanza percorsa dal singolo conducente nella sua giornata lavorativa, bensì la lunghezza dell’itinerario di linea predeterminato dall’impresa di trasporto, dal punto di partenza al punto di arrivo. Pertanto, se una linea di trasporto pubblico ha un itinerario ufficiale inferiore a 50 km, il servizio svolto su quella linea è escluso dall’applicazione del regolamento, anche se l’autista, compiendo più volte quel tragitto o servendo più linee, supera i 50 km totali nel suo turno.

Il calcolo del limite di guida bisettimanale

Anche sul secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha ribaltato la decisione d’appello. Il limite massimo di 90 ore di guida accumulato in due settimane consecutive si riferisce esclusivamente al “tempo di guida” effettivo, ovvero al tempo in cui il conducente è materialmente al volante. Sono escluse dal calcolo le “altre mansioni” (come la pulizia del veicolo, l’assistenza ai passeggeri) e i tempi di attesa. La Corte d’Appello aveva erroneamente considerato l’intera durata del turno, il cosiddetto “periodo di guida”, portando a un calcolo errato delle ore.

Conclusioni: Le Implicazioni della Sentenza

Questa sentenza ha un impatto significativo per tutte le aziende di trasporto pubblico locale. Vengono fissati due principi chiari e oggettivi:
1. L’applicabilità del regolamento CE 561/2006 dipende dalla lunghezza ufficiale della linea servita, non dal totale dei chilometri percorsi dal lavoratore.
2. Il limite di guida bisettimanale va calcolato solo sulle ore effettivamente passate alla guida.
La Corte ha inoltre precisato che, anche quando il regolamento europeo non si applica, i lavoratori sono comunque tutelati dalle normative nazionali (come il D.Lgs. 234/2007) e dalla Direttiva 2002/15/CE in materia di orario di lavoro, garantendo così un livello di protezione adeguato ed evitando duplicazioni di tutele.

Come si calcola il limite dei 50 km per decidere se applicare il Regolamento CE 561/2006?
Il limite va calcolato in modo oggettivo, facendo riferimento all’itinerario della linea di trasporto predeterminata dall’impresa (dal punto di partenza a quello di arrivo). Non si deve considerare la distanza complessiva percorsa dal singolo conducente durante il suo turno di lavoro giornaliero.

Cosa include il limite di guida bisettimanale di 90 ore previsto dal Regolamento?
Include esclusivamente il “tempo di guida”, cioè il tempo effettivo trascorso dal conducente al volante. Sono escluse tutte le altre mansioni, i tempi di attesa e i periodi trascorsi alla guida di veicoli a cui il regolamento non si applica.

Se il Regolamento CE 561/2006 non si applica a un servizio, il conducente perde le tutele su orari e riposi?
No. La sentenza chiarisce che anche nei casi di esclusione, si applicano le altre regole sull’orario di lavoro e sui riposi previste dalla Direttiva 2002/15/CE e dalle normative nazionali di attuazione (in Italia, il D.Lgs. n. 234 del 2007), che garantiscono comunque una tutela al lavoratore.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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