Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5753 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5753 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21792/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL avv.
–
contro
ricorrente
e
ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1717 del 15/3/2022 della Corte d ‘ appello di Roma; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 /1/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE
-la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME proponevano opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., contestando il diritto di agire in
executivis , minacciato con atto di precetto del 25-26/2/2015, della RAGIONE_SOCIALE
-il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 24591 del 9/12/2015, respingeva l ‘ opposizione e condannava gli opponenti a rifondere le spese di lite, liquidate in Euro 8.030, oltre ad accessori, nonché a pagare la somma di Euro 10.000,00 ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;
-l ‘ impugnazione di Rogedil e di Portoghesi era decisa dalla Corte d ‘ appello di Roma con la sentenza n. 1717 del 15/3/2022, che accoglieva parzialmente il gravame -limitatamente alla condanna per lite temeraria -e confermava nel resto la prima decisione;
-in considerazione dell ‘ esito della lite, il giudice d ‘ appello regolava nuovamente le spese del giudizio condannando la COGNOME e NOME COGNOME in solido tra loro, a pagare i 4/5 dei costi di lite sostenuti dalla controparte, liquidati in Euro 21.387,00 per il primo grado e in Euro 19.160,00 per il secondo;
-avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo;
-la RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su tre motivi;
-prima dell ‘ adunanza del 19/6/2024 le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-con l ‘ ordinanza interlocutoria n. 21199 del 29/7/2024, questa Corte ordinava l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento;
-la RAGIONE_SOCIALE provvedeva tempestivamente ad integrare il contraddittorio e a depositare il relativo atto entro il termine prescritto dall ‘ art. 371bis c.p.c.;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
-all ‘ esito della camera di consiglio dell ‘ 8/1/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE
-con l ‘ unico motivo del ricorso principale si denuncia, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 91, 92, 336, 329 e 343 cpc e dell ‘ art. 2909 cc sotto il profilo dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 del cpc»;
-in particolare, la ricorrente deduce che, pur essendo risultata vittoriosa in appello (avendo ottenuto l ‘ esclusione della condanna per lite temeraria), la rideterminazione operata dal giudice di secondo grado aveva comportato, per le spese del primo, un maggior esborso di Euro 13.248,23 rispetto a quanto già liquidato con la pronuncia di prime cure;
-la censura è fondata, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di rideterminare le spese del primo grado in maniera sfavorevole all ‘ appellante la cui impugnazione è stata accolta;
-in tal senso Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10985 del 05/04/2022, ha statuito che «l ‘ accoglimento parziale dell ‘ appello della parte soccombente nel giudizio di primo grado, come tale destinatario della condanna al rimborso delle spese di lite anticipate dalla parte vittoriosa, che non comporti, come nella specie, rigetto, anche solo parziale, della domanda di tale ultima parte, non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della condanna alle spese; sì che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell ‘ impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte soccombente in primo grado. La sentenza impugnata, nella parte in cui rimette in discussione, modificandola, la pronuncia di condanna alle spese emessa dal giudice di primo grado, non impugnata da alcuno, è caratterizzata da vizio di extrapetizione; con la conseguenza che la sentenza stessa, nella sola parte relativa alla pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado, deve essere cassata senza rinvio (art. 382 c.p.c.), risolvendosi tale vizio in un eccesso del potere giurisdizionale (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 22558 del 2014; Cass. n. 1919 del 1975; Cass. n. 3415 del 1973).»;
-a fondamento dell ‘ orientamento giurisprudenziale si è rilevato che «il divieto di reformatio in peius consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell ‘ impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum , l ‘ appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l ‘ appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall ‘ acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, in assenza di impugnazione incidentale sul punto e dopo avere dichiarato assorbito il motivo di appello formulato sul capo delle spese, aveva modificato, in violazione del principio espresso in massima, la statuizione sulle spese processuali di primo grado in senso sfavorevole per l ‘ appellante).» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21504 del 06/10/2020, Rv. 659565-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3896 del 17/02/2020, Rv. 657150-01);
-in conclusione, «poiché i poteri del giudice d ‘ appello vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative delle parti, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d ‘ appello non può essere più sfavorevole all ‘ appellante e più favorevole all ‘ appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo alla reformatio in pejus in danno dello stesso appellante» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9646 del 16/06/2003, Rv. 56432401);
-col ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c. in relazione e sotto il profilo dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.» (primo motivo), la «nullità della statuizione della sentenza n. 1717/2002 della Corte di Appello avente ad oggetto la riforma della condanna di RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c. per violazione degli artt. 115, 188, 189, 190, 345, comma 3, 350, 351, 352 e 359 c.p.c. sotto il profilo dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.» (secondo motivo), nonché l ‘ «omesso esame di un fatto decisivo in ordine alla domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. in
relazione e sotto il profilo dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.» (terzo motivo);
-le censure – che possono essere congiuntamente esaminate perché sostanzialmente pongono, sotto diverse prospettive, la medesima questione – sono inammissibili;
-infatti, «l ‘ accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato» (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 7222 del 04/03/2022, Rv. 664188-01; analogamente, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13071 del 08/09/2003, Rv. 566624-01);
-in conclusione, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice di secondo grado in diversa composizione, mentre il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile;
-si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte, accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d ‘ appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso incidentale a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,