Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1101 Anno 2023
2022
3920
Civile Ord. Sez. L Num. 1101 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 7409-2017 proposto da: da :
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME; tutti LA COGNOME;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA; E DELLA
– intimato – avverso la sentenza n. 7/2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/03/2016 R.G.N. 443/2014; di
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di di
consiglio COGNOME del COGNOME 17/11/2022 COGNOME dal COGNOME Consigliere COGNOME Dott. NOME COGNOME.
Adunanza camerale del 17.11.22 – Pres. COGNOME, rel. Buffa causa n. 15 – r.g. n. 7409/2017 RAGIONE_SOCIALE /RAGIONE_SOCIALE
A seguito del rinvio di Cassazione n. 7298 del 2013, la corte d’appello di Milano, con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘1.3.16, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda dei lavoratori in epigrafe volta ad ottenere il riconoscimento -a seguito di trasferimento da ente locale al RAGIONE_SOCIALE– RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata presso l’ente locale ex lege 124/1999.
In particolare, la corte territoriale ha rilevato che le domande originarie dei lavoratori si incentravano sulle doglianze per attribuzione di anzianità convenzionale invece che reale e che solo in sede di rinvio era stata richiesta (in modo nuovo ed inammissibile) l’attribuzione di differenze retributive attraverso la valorizzazione di voci di corrispettivo non considerate nel maturato economico; la corte ha altresì ritenuto che vefer3 nessuna prova di peggioramento retributivo era stata data e che, in difetto RAGIONE_SOCIALE‘allegazione di fatti all’uopo rilevanti, nessun indagine ufficiosa o attraverso consulenza tecnica poteva essere effettuata.
Avverso tale sentenza ricorrono i lavoratori per tre motivi, illustrati da memoria; resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Con i primi due motivi si deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 384 c.p.c., e, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., vizio motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in entrambi i motivi in
ragione COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘a COGNOME mancata COGNOME considerazione COGNOME del peggioramento retributivo che il lavoratore avrebbe subito nel passaggio da un’ amministrazione all’altra. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 comma 218 RAGIONE_SOCIALEa legge 266 del 2005, per non avere la corte territoriale considerato la retribuzione globale già in godimento ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del trattamento spettante.
Occorre prendere le mosse dalla sentenza rescindente, che ha chiesto al giudice del merito di «verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento», e, quanto ai criteri ai fini RAGIONE_SOCIALEa comparazione, ha precisato che il confronto deve essere globale, riferito al momento del passaggio, e che non rilevano eventuali disparità di trattamento con i dipendRAGIONE_SOCIALE già in servizio presso il cessionario. La sentenza non ha invece demandato al giudice del rinvio di verificare se l’inquadramento disposto dal RAGIONE_SOCIALE in base all’accordo sindacale del 20 luglio 2000 fosse o meno conforme alla sopravvenuta legge n. 266/2005, art. 1, comma 218, né ha affermato che, in caso di accertata reformatio in peius, doveva essere integralmente riconosciuta l’anzianità posseduta. La sentenza rescindente non ha peraltro posto alcun altro limite all’esame demandato al giudice del rinvio e, in particolare, non ha indicato quali fossero le componRAGIONE_SOCIALE del trattamento economico fondamentale e accessorio da apprezzare ai fini RAGIONE_SOCIALEa comparazione «globale».
Ciò detto osserva il collegio che la corte territoriale ha indubbiamente errato nel ritenere la novità RAGIONE_SOCIALEe
allegazioni del ricorso in riassunzione, perché il principio del carattere chiuso del giudizio di rinvio non può operare nei casi in cui le nuove attività assertive e probatorie siano rese necessarie dalla sopravvenienza, in corso di causa, di una nuova disciplina di legge applicabile anche ai giudizi in corso, di una pronuncia di illegittimità costituzionale, ed in genere di ius superveniens, del quale la sentenza rescindente abbia fatto applicazione (Cass. n. 14892/2020 che richiama Cass. n. 34209/2019, Cass. n. 10845/2017, Cass. n. 13458/2016, Cass. n. 422/2014).
Tuttavia l’errore commesso dalla corte territoriale non giustifica la cassazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia ed un nuovo giudizio di rinvio, perché le allegazioni sulle quali i ricorrRAGIONE_SOCIALE fanno leva per sostenere la tesi del peggioramento retributivo sostanziale, non sono idonee allo scopo, e ciò a prescindere dalla loro verifica in fatto. Un peggioramento «sostanziale», impedito dalla tutela che la direttiva eurounitaria riconosce ai lavoratori coinvolti nel trasferimento d’impresa, è ravvisabile solo qualora, all’esito RAGIONE_SOCIALEa comparazione globale, emerga una diminuzione «certa» del compenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative, sicché non possono essere apprezzati gli importi, che se pure occasionalmente versati prima del passaggio, non costituivano il «normale» corrispettivo RAGIONE_SOCIALEa prestazione, perché, in quanto legati a variabili inerRAGIONE_SOCIALE alle modalità qualitative e quantitative di quest’ultima, non erano entrati nel patrimonio del lavoratore, che sugli stessi non avrebbe potuto fare
sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa non fosse stata realizzata.
Il principio di irriducibilità RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, che questa Corte ha precisato nei termini sopra indicati (cfr. fra le tante Cass. n. 29247/2017; Cass. n. 4317/2012; Cass. n. 20310/2008), non si atteggia diversamente nei casi di modificazione soggettiva del rapporto perché, se la direttiva 77/187 «non può essere validamente invocata per ottenere un miglioramento RAGIONE_SOCIALEe condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa» (punto 77 sentenza Scattolon), non possono essere opposti al cessionario limiti ulteriori rispetto a quelli che valevano, prima RAGIONE_SOCIALEa cessione, per il datore di lavoro cedente.
Ciò detto rileva il Collegio che i ricorrRAGIONE_SOCIALE, per sostenere la tesi di un peggioramento sostanziale, verificatosi nonostante il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘assegno personale, fanno leva sulla mancata valorizzazione del premio incRAGIONE_SOCIALEvante, ossia di una voce del trattamento accessorio priva dei requisiti di fissità e di continuità, che devono ricorrere ai fini del rispetto del divieto di reformatio in peius.
Deve essere qui ribadito il principio di diritto già affermato da Cass. nn. 3663, 6345, 7470 del 2019 secondo cui i premi ed i compensi incRAGIONE_SOCIALEvanti previsti dagli artt. 17 e 18 del CCNL 10 aprile 1999 per il personale del comparto RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE non possono avere rilevanza ai fini del cd. maturato economico, perché si tratta di voci del trattamento accessorio correlate ad effettivi incremRAGIONE_SOCIALE di produttività e di miglioramento dei servizi, ossia di emolumRAGIONE_SOCIALE non certi nell’an e nel quantum.
E’ utile rammentare al riguardo che, nell’interpretare l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 che detta la disciplina generale del passaggio dei dipendRAGIONE_SOCIALE in conseguenza del trasferimento di attività, questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito, non implicano la totale parificazione del lavoratore trasferito ai dipendRAGIONE_SOCIALE già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione, in quanto la prosecuzione giuridica del rapporto se, da un lato, rende operante il divieto di reformatio in peius, dall’altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore.
Muovendo da detta premessa si è evidenziato che l’anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito (Cass. n. 18220/2015; Cass. n. 25021/2014; Cass. n. 22745/2011; Cass. n. 10933/2011; Cass. S.U. n. 22800/2010; Cass. n. 17081/2007).
L’anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere da quest’ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base RAGIONE_SOCIALEa diversa disciplina applicabile al
cessionario (Cass. S.U. n. 22800/2010 e Cass. n. 25021/2014), né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento RAGIONE_SOCIALEa posizione giuridica ed economica, perché l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data RAGIONE_SOCIALEa cessione del contratto, non RAGIONE_SOCIALEe mere aspettative ( cfr. fra le più recRAGIONE_SOCIALE Cass. n. 4389/2020 e quanto agli scatti di anzianità Cass. n. 32070/2019).
Corollario di detto principio è quello, egualmente consolidato da tempo nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in caso di passaggio di personale conseguente al trasferimento di attività concorrono a formare la base di calcolo ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘assegno personale le voci retributive corrisposte in misura fissa e continuativa, non già gli emolumRAGIONE_SOCIALE variabili o provvisori sui quali, per il loro carattere d precarietà e di accidentalità il dipendente non può riporre affidamento, o perché connessi a particolari situazioni di lavoro o in quanto derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi e condizionati, nell’ammontare, da stanziamRAGIONE_SOCIALE per i quali è richiesto il previo giudizio di compatibilità con le esigenze finanziarie RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione (cfr. fra le tante Cass. n. 31148/2018; Cass. n. 18196/2017; Cass. n. 3865/2012). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’infondatezza del ricorso rende non necessario disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica, affetta da nullità (cfr. Cass. n. 11574/2018) perché eseguita, in violazione del combinato disposto degli artt. 149 bis cod. proc. civ. e 16 ter del d.l. n. 179/2012, ad un indirizzo di posta
elettronica COGNOME del COGNOME destinatario (EMAIL ) diverso da quello inserito nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal RAGIONE_SOCIALE (EMAIL ).
Da tempo, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato che il principio RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo costituisce «un preciso parametro costituzionale ai fini RAGIONE_SOCIALEa conformità a Costituzione di tutte le norme che direttamente o indirettamente determinano una ingiustificata durata del processo, fornendo agli addetti ai lavori, ed in primo luogo al giudice, uno strumento per verificare la tenuta e la portata RAGIONE_SOCIALEe singole norme del codice di rito e per garantirne una interpretazione costituzionalmente orientata» (Cass. S. U. n.20604/2008).
Dal principio si è tratta la conseguenza che al giudice, anche di legittimità, è fatto obbligo di evitare comportamRAGIONE_SOCIALE che si traducano in un inutile dispendio di attività processuali ogniqualvolta, a fronte di un ricorso prima facie infondato, il compimento RAGIONE_SOCIALE‘attività processuale, seppure previsto, si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia RAGIONE_SOCIALE‘effettività dei diritti processuali RAGIONE_SOCIALEe part (cfr. fra le tante Cass. n. 16141/2019 e Cass. n. 12515/2018).
Da ultimo, deve rilevarsi che l’inconfigurabilità di un contrasto (peraltro prospettato come indiretto) RAGIONE_SOCIALEa disciplina di cui all’art. 1, comma 218, I. 23 dicembre 2005 n. 266, con gli art. 47 e 52 RAGIONE_SOCIALEa CFDUE (che solo a partire dal 1.1.09 ha acquisito lo stesso valore dei
Trattati e non si applica a fattispecie, come quelle del caso, relative a periodi anteriori: cfr. Cass. Sez. L – , Sentenza n. 2286 del 30/01/2018, Rv. 647390 – 01) esclude ogni margine per la disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa norma nazionale o per sollecitare un’ulteriore intervento interpretativo RAGIONE_SOCIALEa Corte di RAGIONE_SOCIALE, come richiesto dai ricorrRAGIONE_SOCIALE nella memoria finale.
Nulla per spese, essendo il RAGIONE_SOCIALE rimasto intimato. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q. m. rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/11/2022.