Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29344 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 29344 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
SENTENZA
sul ricorso 8579-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/10/2023
PU
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza non definitiva n. 45/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 16/01/2019 R.G.N. 8598/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, dipendente quale guardia particolare giurata di RAGIONE_SOCIALE, dal mese di settembre 2010 al mese di dicembre 2016, con orario di lavoro secondo la tipologia ‘5+1’, dedotte numerose violazioni da parte della datrice di lavoro delle disposizioni del contratto collettivo nazionale e del contratto integrativo regionale in relazione all’orario di lavoro, alla fruizione dei riposi ed alla corretta determinazione della retribuzione, ha agito per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento quantificato in complessivi € 9.632,38. Per quel che rileva in questa sede, l’originario ricorrente ha allegato di non avere potuto godere dei recuperi previsti dall’art. 72 dai contratti collettivi del 2004 e del 2013, regolanti il rapporto di lavoro dei dipendenti degli Istituti e imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari, applicabili al rapporto di lavoro ratione
temporis , atteso che in relazione alle frequenti compressioni del riposo giornaliero, stabilito dalle parti collettive nella misura minima di undici ore consecutive, la società datrice di lavoro non aveva riconosciuto il godimento di corrispondenti ore di permesso compensativo retribuito; secondo il ricorrente, infatti, la fruizione del riposo giornaliero in misura inferiore a quella minima contrattualmente stabilita comportava il diritto a corrispondenti ore di permessi retribuiti e non, come preteso dalla società RAGIONE_SOCIALE, la concessione, nei termini previsti dalle disposizioni collettive, di più lunghi intervalli di riposo tra una prestazione lavorativa e l’altra, ferma restando la integrità dell’orario di lavoro; la s ocietà convenuta si è costituita per resistere.
2. il Tribunale con sentenza resa ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. civ. ha accertato <>.
La sentenza impugnata ha ritenuto che la ricognizione della disciplina pattizia (contratti collettivi e accordo transitorio del 15 maggio 2014), unica destinata a regolare il rapporto di lavoro, sottratto ratione temporis alla disciplina dettata dal d. lgs n. 66/2003, non assecondasse l’assunto attoreo secondo il qual e il recupero delle ore di riposo giornaliero fruito in misura inferiore al minimo delle
undici ore consecutive doveva avvenire mediante la concessione di corrispondenti premessi retribuiti e quindi con complessiva riduzione dell’orario di lavoro; ragioni di ordine letterale e sistematico inducevano, infatti, a interpretare la previsione collettiva relativa al recupero delle ore non fruite di riposo giornaliero nel senso del diritto a un corrispondente prolungamento dei periodi di riposo, senza ricadute s ulla integrità dell’orario di lavoro.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di un unico articolato motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, e segnatamente degli artt. 71, 72, 73, 74, 81, 84, 85, 92-97 del c.c.n.l. Istituti e Imprese di vigilanza privata e Servizi fiduciari 2004/2013 e dell’art. 2 dell’Accordo Transitorio sui riposi giornalieri del 15.5.2014, dell’art. 36 Cost., dell’art. 2019 cod. civ. e ‘ ove occorra ‘ , violazione dei canoni di ermeneutica (artt. 1362, 1363, 1367 e 1371 cod. civ.) che presiedono all’interpretazione dei contratti . Argomenta in tema di modalità di recupero delle ore di riposo giornaliero compresso in misura inferiore al minimo delle undici ore consecutive, recupero che assume possibile solo mediante il riconoscimento di corrispondenti ore di permesso retribuito. Denunzia inoltre omessa pronunzia sul capo di domanda relativo alla compressione del riposo settimanale.
Il ricorso è infondato.
2.1. Occorre premettere che al rapporto di lavoro in oggetto in relazione al periodo dedotto (settembre 2010/dicembre 2016) non trova applicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 3 d. lgs. n. 66/2003, come modificato dall’art. 41, comma 3 d.l. n. 112/2008 conv. con modificazioni nella l. n. 133/2008, la disciplina dettata dal d. lgs. n. 66/2003 cit. stante la espressa esclusione dall’ambito di relativa regolazione degli addetti ai servizi di vigilanza privata, settore al quale, per come pacifico, appartiene l’odiern o ricorrente.
Pertanto, per tutti gli aspetti afferenti alla regolamentazione dell’orario di lavoro occorre fare riferimento alla disciplina convenzionale negoziata dalle parti collettive della cui interpretazione il collegio è investito ai sensi dell’art . 420 bis cod. proc.civ.
2.2. Prima del relativo esame, al fine della verifica della correttezza dei possibili approdi ermeneutici in relazione alla disciplina collettiva, è opportuno ricordare che il diritto al riposo giornaliero si colloca nell’ambito d ei diritti fondamentali del lavoratore. In base all’art. 31, § 2 CDFUE il lavoratore ha diritto «a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
2.3. La finalità del diritto, che trova conferma anche nell’articolo 6 della direttiva 2003/88/CE, è quella di garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore. In altri termini, con l’eccezione del diritto alle ferie annuali retribuite, l’articolo 31, § 2, e la direttiva disciplinano il tempo di lavoro non al fine di determinare la giusta retribuzione del lavoratore ma al fine di garantire a quest’ultimo la tutela della salute e della sicurezza. Alla stregua degli articoli 3 e 6 della direttiva, tale diritto si
concreta rispettivamente in un periodo di riposo minimo giornaliero ininterrotto di undici ore e in una durata media delle prestazioni rese nell’arco di sette giorni di quarantotto ore comprese quelle di lavoro straordinario.
2.4. Tanto premesso, osserva il Collegio che l’esegesi della norma pattizia, condotta secondo il criterio letterale e sistematico, non consente di ritenere, come viceversa opina parte ricorrente, che le parti collettive abbiano inteso riconoscere al lavoratore il diritto ad un permesso retribuito per un numero di ore corrispondenti alle ore di riposo giornaliero non fruite nella misura minima di undici ore, con ricadute sull’orario di lavoro ; non solo, infatti, manca una chiara esplicitazione in tal senso nella previsione pattizia ( art. 72 c.c.n.l. 2004 e art. 72 c.c.n.l. 2013), ma la medesima espressione ‘recupero’, utilizzata dalle parti stipulanti per individuare la modalità compensativa della compressione dell’orario giornaliero, non si presta , per la sua genericità, ad essere intesa come necessariamente comportante la concessione per un numero di ore corrispondenti a quelle di riposo giornaliero non fruite oltre la nona e fino alla undicesima, di permesso retribuito, con riduzione, quindi, dell’effettivo ora rio di lavoro. Il termine ‘recupero’, infatti, nello specifico contesto, sembra piuttosto esprimere la esigenza – avvertita dalle parti collettive e coerente con le indicazioni del legislatore comunitario -che la limitazione delle ore di riposo giornaliero al di sotto della soglia minima delle undici ore consecutive, non resti senza conseguenze ma sia ‘compensata’ dal ripristino successivo del riposo per un numero di ore corrispondenti a quelle perdute.
2.5. Tale conclusione risulta avvalorata sia da considerazioni di ordine sistematico che da considerazioni di ordine logico. Sotto il primo profilo si osserva che, come evidenziato nella sentenza impugnata, entrambi i contratti collettivi, nel dettare una articolata ed organica disciplina dell’ istituto dei permessi (art. 84 c.c.n.l. 2004 e 2013), in particolare prevedendo la concessione di permessi retribuiti per finalità particolari (artt. 92-97 c.c.n.l. 2004 e 2013) nonché specifici per messi cd. compensativi nell’ambito della disciplina della banca delle ore ( artt. 81 – 82 c.c.n.l. 2004 e 2013) , non fanno alcun riferimento al recupero delle ore di riposo giornaliero fruito in misura inferiore alle undici ore, laddove sarebbe stato log ico inserire nell’ambito di tale compiuta regolamentazione anche i permessi in tesi collegati all’ evenienza disciplinata d all’art. 72 del contratto collettivo via via applicabile; sotto il secondo profilo, strettamente connesso al precedente, appare poco plausibile, in ragione delle obiettive ricadute organizzative ed economiche connesse al riconoscimento di permessi retribuiti corrispondenti alla compressione oraria del riposo giornaliero, che le parti collettive non abbiano inteso chiarire e specificare che il recupero del mancato riposo doveva avvenire attraverso una corrispondente riduzione dell’orario di lavoro, ferma la relativa retribuzione.
2.6. In base alle considerazioni che precedono, quindi, deve ritenersi che il recupero previsto dalla norma collettiva del periodo di riposo, inferiore alla soglia minima delle undici ore continuative, debba avvenire mediante corrispondente protrazione degli intervalli non lavorati tra una prestazione e l’altra nei trenta giorni successivi e che in caso di mancato rispetto del termine di trenta giorni spettino al lavoratore le somme corrispondenti alle maggiorazioni della quota oraria
nella misura stabilita in contratto. In altri termini, la ‘compensazione’ voluta dalle parti collettive comporta il solo spostamento in un momento successivo del periodo di riposo.
2.7. La opposta tesi di parte ricorrente, oltre a non trovare riscontro testuale e sistematico nelle previsioni dei richiamati contratti collettivi, presenta un vizio di origine costituito da una sorta di assimilazione che essa tenta di istituire tra ‘periodo di riposo ‘e ‘orario di lavoro’, nozioni che, non solo nella realtà fenomenica, ma nello stesso ordinamento giuridico non appaiono concettualmente sovrapponibili.
2.7. Sotto quest’ultimo profilo vien e in rilievo la chiara indicazione desumibile dalla definizione contenuta nella direttiva 104/93/CE del 23 novembre 1993 (unitamente alla successiva direttiva 2000/34/CE) la quale ha stabilito alcuni basilari principi in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, riguardanti in particolare l’orario settimanale, i riposi, le pause giornaliere, il lavoro notturno e i ritmi di lavoro, il riposo settimanale e le ferie annuali, con l’intento di introdurre principi di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori dei Paesi dell’Unione.
2.8. E’ noto che tale direttiva ha dato avvio ad un processo di revisione, nel nostro ordinamento, della disciplina in materia di orario di lavoro e riposi, che, attraverso la legge comunitaria 2001 (che ha conferito al Governo la delega per l’attuazione della direttiva) è approdata all’emanazione del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), anch’esso successivamente più volte
modificato (in particolare dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133).
2.9. Orbene, la direttiva definisce «orario di lavoro»: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali; e «periodo di riposo»: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro (art. 2, punti 1) e 2) direttiva). Tale definizione è ripresa dal d. lgs n. 66/2003 secondo il quale l’
l principio di effettività e al fine di ottenere un risultato conforme al diritto comunitario, orientano in relazione alla presente fattispecie nel senso di precludere o comunque di ritenere non imposta dalla norma sovraordinata l’assimilazione tout court , sotto il profilo della relativa disciplina, di situazioni differenziate, quali la mancata fruizione del riposo nella misura minima prescritta e lo svolgimento di attività lavorativa.
2.11. E’, infatti, lo stesso legis latore comunitario ad ammettere la deroga al periodo minimo di riposo giornaliero continuativo, stabilendo che ai lavoratori interessati venga concesso un riposo compensativo oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, la concessione di una protezione appropriata (art. 17); nell’ottica del legislatore comunitario, quindi, la forma
privilegiata di ‘compensazione’ del riposo giornaliero inferiore alle undici ore è costituita dalla concessione di un periodo di riposo corrispondente da fruirsi in un momento successivo, senza che ciò implichi che tale periodo sia remunerato come se vi fosse stato espletamento della prestazione lavorativa. Tanto in coerenza con le caratteristiche del bene giuridico tutelato; posto che la disciplina in tema di riposo minimo continuativo è mirata alla protezione del bene salute e sicurezza del lavoratore, ciò che rileva al fine dell’attuazione della garanzia è che sia assicurata la possibilità di adeguato recupero delle energie psicofisiche e non anche che vi sia riduzione dell’orario di lavoro.
2.12. Le considerazioni che precedono escludono che la interpretazione delle disposizioni pattizie adottata dalla sentenza impugnata si ponga in conflitto con superiori principi dell’ordinamento e con le indicazioni comunitarie.
2.13. Infine, non appare dirimente al fine dell’accoglimento della pretesa del lavoratore neppure la considerazione che in base alla articolazione di lavoro, modulata normalmente su un orario giornaliero inferiore alle tredici ore, le ore compresse non sarebbero mai effettivamente recuperate; ciò sia per le considerazioni espresse nella sentenza impugnata in relazione alla concreta possibilità che in determinati e contenuti periodi sia prevista l’assegnazione di turni lavorativi di tredici ore, sia perché, comunque, il recupero ben potrebbe essere fruito anche in condizioni di normale svolgimento dell’attività lavorativ a, mediante un corrispondente ‘allungamento’ d ell’ordinario periodo di riposo tra una prestazione e l’altra.
2.14. A riguardo occorre rimarcare che l’interpretazione secondo buona fede della previsione collettiva, condotta alla luce del principio di effettività della tutela prefigurata, impone alla p arte datoriale l’adozione di modalità di recupero che non risultino in concreto penalizzanti per il lavoratore e che siano tali da garantire, nel concreto contesto lavorativo, la effettività del recupero psico-fisico del dipendente.
2.15. In base alle considerazioni che precedono la interpretazione del contratto collettiva adottata dal giudice di primo grado deve essere confermata.
La deduzione di omesso esame in relazione al capo di domanda relativo alla compressione del riposo settimanale è inammissibile sia per difetto di specifiche conclusioni spiegate sul punto dalla odierna parte ricorrente, sia per la inconfigurabilità della omessa pronunzia in presenza di una sentenza resa ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. civ. Come chiarito da questa Corte, infatti, nel pronunciare sentenza ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. civ., il giudice di primo grado può risolvere questioni preliminari, di rito o di merito, al solo scopo di verificare e motivare la rilevanza della questione interpretativa, che è la sola che deve essere esaminata e decisa a cognizione piena e con idoneità alla formazione del giudicato (Cass. n. 14356 del 2014).
Le determinazioni sulle spese di lite del presente giudizio vanno rinviate al definitivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019)
P.Q.M.
La Cort e, pronunziando ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. civ.. rigetta il ricorso. Spese al definitivo.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, 5 ottobre 2023